I postulati del bilancio secondo i principi contabili dell’OIC

Il documento numero 11 dei principi contabili dell’OIC si sofferma a descrivere 15 postulati di bilancio, alcuni dei quali replicano quanto già contenuto negli articoli del Codice Civile.

  1. Utilità: è corredato da esempi relative alle informazioni ricercate da stakeholders quali creditori e azionisti. Si ritiene che l’utilità del bilancio per i destinatari rappresenta  più una conseguenza derivante dall’applicazione dei postulati successivamente descritti che un postulato esso stesso. L’utilità decisionale per i lettori rappresenta, nella prospettiva del bilancio di esercizio come strumento informativo verso l’esterno, lo scopo ultimo del bilancio stesso e non tanto un postulato di redazione.
  2. Prevalenza della sostanza sulla forma: il trattamento contabile dei fatti aziendali deve basarsi sulla reale sostanza economica dell’operazione, più che sugli aspetti formali.
  3. Comprensibilità (chiarezza): il documento numero 11 ritiene che la chiarezza del bilancio sia favorita fornendo informazioni analitiche e inserendo nella Nota Integrativa elementi che consentono di agevolare l’intelligibilità della schematica simbologia contabile.
  4. Neutralità: molti valori riepilogati in bilancio, derivano da stime e congetture, dipendono dalla discrezionalità  del valutatore. Questo soggetto dovrebbe svolgere il suo ruolo con imparzialità e competenza. Esempi di deviazioni:  la prima deviazione consiste nelle già menzionate politiche di livellamento dei redditi, il secondo caso di deviazione consiste nell’effettuazione di valutazione ispirate alla logica dell’acquirente.
  5. Prudenza: questo postulato si concreta nella regola valutativa asimmetrica di imputare al conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire all’esercizio anche se non  sono stati effettivamente sostenuti ma solo stimati.
  6. Comparabilità: questo postulato si traduce nella costanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali, come applicazione degli stessi criteri di valutazione, sia dalla struttura formale, come modalità di esposizione delle voci costanti nel tempo, sia della necessaria segnalazione delle operazioni straordinarie avvenute che modificano sensibilmente la struttura aziendale.  Il documento numero 11 specifica che inoltre nei bilanci deve essere fornita chiara evidenza dell’impatto contabile di quelle operazioni che possono rendere ardua la comparabilità di bilanci relativi ad esercizi precedenti.
  7. Omogeneità: adozione in bilancio di un’unica moneta di conto.
  8. Competenza: il documento numero 11 afferma che i costi ed i ricavi devono essere imputati all’esercizio al quale competono avendo riguardo alla sostanza economica dell’operazione e non alla effettiva movimentazione numeraria. Deve valere il principio della correlazione intendendo cioè, che l’imputazione deve avvenire congiuntamente per quei ricavi e per quei costi legati tra loro da nessi funzionali. I ricavi pertanto saranno considerati di competenza quando sono realizzati, cioè quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio con terze economie è avvenuto con passaggio sostanziale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlativi ai ricavi. Stabiliti i ricavi di competenza si tratta di imputare quei costi che ad essi saranno associati da un legame funzionale. I costi già sostenuti finanziariamente, ma non connessi a ricavi imputati all’esercizio saranno rinviati al futuro. Attribuiti i ricavi sono di competenza del medesimo esercizio i costi che soddisfano le seguenti condizioni:
  • Per i beni e i servizi a fecondità semplice, quando esiste un’associazione causale diretta con i ricavi;
  • Per i beni e servizi a fecondità ripetuta per ripartizione in quote del costo complessivo sul bene razionale e sistematica in mancanza si una più diretta correlazione.