La relazione sulla gestione

L’articolo 2428 pone l’ obbligo per gli amministratori di redigere la relazione sulla gestione da allegare al bilancio di esercizio.

Essa assume un fondamentale ruolo informativo nell’illustrare la gestione aziendale collegando i risultati di bilancio alla più generale strategia di azienda.

Tale relazione ha un contenuto più discorsivo per consentire ai diversi stakeholders di comprendere meglio il bilancio. Essa quindi rappresenta un allegato al bilancio che rappresenta l’evoluzione prevedibile della gestione. Essa deve contenere:

  1. In primo luogo gli amministratori devono descrivere il modo fedele equilibrato ed esauriente l’andamento della gestione trascorsa, la situazione della società, l’evoluzione prevedibile della società e i rischi e le incertezze gravanti su di essa. Il principale obiettivo di tale documento è quello di illustrare la strategia aziendale contenendo il punto di vista degli amministratori sull’esercizio appena trascorso e sulle prospettive future.
  2. Questo commento deve essere completo nel senso che deve riguardare l’azione gestionale “nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso le imprese controllate” articolo 2428, 1° comma. Il documento deve quindi contenere l’evoluzione delle strategie riferite non solo alla singola azienda ma al gruppo di società cui appartiene l’azienda.
  3. La relazione sulla gestione deve inoltre contenere informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

La relazione sulla gestione comunque non può limitarsi a descrivere qualitativamente senza esporre cifre.

L’articolo 2428 afferma infatti che la relazione deve fare particolare riguardo ai costi, ai ricavi, e agli investimenti.

Per meglio rappresentare la gestione ha previsto che nella relazione siano inseriti indicatori di risultato contabili e non.

Oltre a questo contenuto principale essa deve contenere altre informazioni più specifiche:

  1. Attività di ricerca e sviluppo
  2. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
  3. Numero e valore delle azioni proprie e di quelle di società controllanti possedute alla chiusura d’esercizio
  4. Numero e valore delle azioni proprie e di quelle di società controllanti acquistate o alienate durante l’esercizio
  5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
  6. Elenco delle sedi secondarie della società

Con la riforma di diritto societario sono stati poi introdotti degli articoli che disciplinano l’informativa da fornire sull’attività di direzione: l’articolo 2497-bis impone agli amministratori di indicare nella Relazione sulla Gestione” i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati”.

Il documento numero 1 dell’OIC riprende questa disposizione e la interpreta richiedendo alla aziende di presentare nella relazione un prospetto nel quale risultino i crediti, i debiti, le garanzie prestate, gli impegni assunti nei confronti delle varie società appartenenti al gruppo e i costi/ricavi determinati dai rapporti con tali società.