Le norme comunitarie in materia di circuiti per il finanziamento delle imprese si articolano nelle norme del TCE in materia di divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento e all’accesso all’esercizio delle attività (art. 43 seguenti, e specificamente art. 51 sulla liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni) e nelle direttive sulle banche e sui servizi di investimento. La disciplina dell’accesso all’attività bancaria e del suo esercizio si è articolata nella Prima direttiva bancaria, del 12 dicembre 1977, contenente le prime regole di armonizzazione, e nella Seconda direttiva bancaria, del 15 dicembre 1989, adottata per l’introduzione dei principi del mutuo riconoscimento.