La società per azioni (SpA)

La società per azioni è una società in cui

  • Per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio, a differenza della SAPA in cui i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Nessun socio assume responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali, di cui risponde solo la società col suo patrimonio. I soci sono obbligati a effettuare i conferimenti sottoscritti e possono quindi decidere in che misura partecipare al rischio di impresa. A tutela dei creditori sono predisposte regole per la salvaguardia dell’integrità del capitale sociale.
  • La partecipazione sociale è rappresentata da azioni, a differenza dell’SRL in cui la partecipazione è rappresentata da quote. Le azioni sono frazioni di capitale, e ogni socio è titolare di un numero di azioni in base a quanto conferito. Le azioni sono infatti partecipazioni – tipo omogenee e standardizzate, di uguale valore che conferiscono al possessore uguali diritti, secondo la tipologia. Proprio per il criterio astratto – matematico secondo cui il capitale viene diviso (Capitale sociale/valore di ogni azione = n di azioni) le azioni sono liberamente trasferibili e assoggettate alla disciplina dei titoli di credito.

La disciplina delle società di capitali ha subito una notevole evoluzione nel corso del tempo: lo scenario dal 1942 a oggi è cambiato radicalmente. Le Società per Azioni sono una categoria che presenta realtà molto eterogenee al suo interno (Spa che ricorrono al pubblico risparmio e contano su numerose piccole partecipazioni di risparmiatori, Spa il cui capitale è diviso tra pochi soci, ecc.). Nel 1974 è stata costituita la CONSOB che si occupa di regolamentazione e vigilanza nel caso di società che ricorrono al mercato e si rivolgono al pubblico dei piccoli dei risparmiatori. Nello stesso anno sono stati istituiti regole di certificazione dei bilanci. Attualmente si adotta la disciplina definita dalla riforma di diritto societario entrata in vigore nel 2004, che distingue tra:

a) Società chiuse: SPA che non ricorrono al mercato del capitale di rischio;

b) Società aperte: SPA che ricorrono al capitale di rischio. Distinguiamo, all’interno di questo insieme, in base alla platea a cui la società si rivolge:

  1. Spa aperte né quotate né diffuse;
  2. Spa diffuse in modo rilevante: rispettano i parametri del regolamento Consob (non sono di piccole dimensioni, una frazione rilevante del capitale è dispersa tra un elevato numero di soci di minoranza, le azioni sono state offerte tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio, sono state oggetto di un collocamento);
  3. Spa quotate in mercati regolamentati.

Questa distinzione nasce perché nell’ambito della SPA aperte ci sono diverse e ulteriori figure da tutelare come gli azionisti potenziali che potrebbero scegliere di investire nella società, occorrono specifici correttivi politico-organizzativi per consentire il funzionamento di società con molti soci (voto con delega, quorum più bassi) e occorre tutelerà l’interesse generale che il risparmio, ricchezza prodotta e non consumata, venga impiegato per produrre altra ricchezza. Le Spa aperte sono sottoposte a regole specifiche e hanno autonomia statutaria ridotta: non potranno inserire deroghe nell’atto costitutivo. La riforma del 2004 ha introdotto altre due novità, per incentivare l’utilizzo delle società di capitali e delle spa in particolare:

SOCIETA’ UNIPERSONALI

Fino al 1993 non era ammessa la creazione di una società unipersonale con atto unipersonale: soltanto se l’unipersonalità era successiva (la costituzione avviene col contratto di società, ma a un certo punto della vita della stessa tutte le azioni/quote vengono ad appartenere allo stesso soggetto.) In questo secondo caso veniva adottata la disciplina dell’unico azionista, che prevedeva la responsabilità illimitata per l’unico socio per tutto il periodo in cui la società restava unipersonale. Dal 1993 la responsabilità dell’unico socio diventa limitata per le SRL, a determinate condizioni per attuare una direttiva europea. Ciò creava una disparità di trattamento con la SPA, così con la riforma del 2004:

  • È possibile costituire società uni personali;
  • Una persona giuridica può essere unico socio di una SRL.

Oggi la società unipersonale può essere legittimamente utilizzata per l’esercizio sostanzialmente individuale di attività di impresa, senza che ciò determini la perdita del beneficio della responsabilità limitata. La responsabilità limitata per le società uni personali è concessa a patto che

  • I conferimenti, in caso di unipersonalità originaria, devono essere versati integralmente al momento della sottoscrizione. In caso di unipersonalità successiva i conferimenti devono essere completati entro 90 giorni dal verificarsi dell’unipersonalità. Anche per l’aumento di capitale i conferimenti sono da effettuarsi integralmente;
  • La situazione deve essere resa opportunamente nota a terzi: al nome della società va aggiunto la dizione “unipersonale a socio unico/con unico socio” in tutti gli atti riguardanti la società; le generalità dell’unico socio vanno iscritte nel registro delle imprese per consentirne l’agevole identificazione;
  • In caso di contratti tra società e unico socio, per evitare conflitti di interesse, tali atti vanno iscritti nel libro delle adunanze e devono risultare da un atto scritto con data certa.

Quindi il socio unico non è illimitatamente responsabile quando:

  • Non adempie alle condizioni sopra elencate: finché non sono adempiute egli è illimitatamente responsabile;
  • Risponde illimitatamente per le operazioni compiute prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, in solido con coloro che hanno agito. Tale responsabilità permane anche dopo l’iscrizione. La limitazione di responsabilità vale da quando la società assume personalità giuridica.

In questi casi la responsabilità ha carattere sussidiario, solo dopo che sia stato infruttuosamente escusso il patrimonio della società o risulti oggettivamente l’insufficienza dallo stesso.

PATRIMONI DESTINATI/DEDICATI/SEPARATI

È una tecnica che permette di limitare il rischio di impresa senza moltiplicazione formale delle società: per realizzare un operazione rischiosa o eccessivamente onerosa la società non deve più creare un’altra società ad hoc e dotarla del capitale necessario, ma può ricorrere a Patrimoni destinati propriamente detti / di destinazione unilaterale.

La società può costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva a uno specifico affare , nella misura massima del 10% del proprio patrimonio globale. Di fatto avviene la creazione di un patrimonio separato e distinto a cui attingere per realizzare l’operazione: per le obbligazioni derivanti da tale affare risponderà esclusivamente il patrimonio separato (salvo obbligazioni da fatto illecito per cui la società resta illimitatamente responsabile), a patto che:

  • Il vincolo di destinazione sia conosciuto: deve esserci espressa menzione del vincolo di destinazione
  • Si rispetti il limite quantitativo sopra indicato del 10% del capitale sociale
  • Vi sia un apposita delibera costitutiva dell’organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei componenti indicante operazione, l’affare a cui è destinato il patrimonio, i motivi della scelta, l’entità del patrimonio destinato (beni e rapporti giuridici rientranti in esso), un piano economico finanziario attestante che tale patrimonio è congruo rispetto alla realizzazione dell’affare, modalità di controllo e di partecipazione ai provanti in caso di emissione di strumenti finanziari di partecipazione al singolo affare, regole di rendicontazione dello specifico affare. Tale delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese: i creditori anteriori, dal momento dell’iscrizione, possono fare opposizione entro 60 giorni. La delibera è produttiva di effetti trascorso questo periodo.
  • L’operazione specifica sia contabilizzata separatamente dal resto dell’attività sociale perché sia ben chiara l’entità dell’operazione. nel bilancio vanno appositamente indicati i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio.
  • Al termine dell’operazione deve essere redatto un rendiconto finale relativo a quello specifico affare: va iscritto nel registro delle imprese. Se ci sono creditori insoddisfatti, essi possono chiedere la liquidazione del patrimonio prima che questo torni a far parte del patrimonio dell’impresa, entro 90 giorni dal deposito. Se nessuno chiede la liquidazione cessa il vincolo di definizione. I creditori insoddisfatti del patrimonio destinato conservano i propri diritti e possono rivalersi sul patrimonio unificato.
    • Finanziamento dedicato/ contrattuale. Il patrimonio destinato si costituisce con un contratto di finanziamento di uno specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale del finanziamento sono destinati, in via esclusiva , tutti o parte dei proventi dell’affare stesso. Il finanziamento viene rimborsato coi proventi generati dall’affare nel tempo massimo indicato dal contratto. Condizioni:
      • Il contratto deve descrivere gli elementi essenziali dell’operazione, che consentano di individuarne lo specifico oggetto, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi previsti e i ricavi attesi. Va iscritto nel registro delle imprese per essere opponibile a terzi. La società deve prestare specifiche garanzie in ordine all’esecuzione del contratto e alla realizzazione dell’operazione.
      • Occorre adottare metodi di contabilizzazione idonei a individuare in modo specifico i proventi di quell’affare.

Il patrimonio separato è formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti e dagli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso.