Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo

Dopo un primo articolo dedicato a fornire alcune definizioni essenziali al fine dell’applicazione dell’istituto, l’art. 2 del provvedimento ha dettato alcuni chiarimenti relativi ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo.

In particolare è stato precisato che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, per le quali sussistono i requisiti di controllo di cui all’art. 120 TUIR, possono esercitare, in qualità di controllate, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio in cui avviene la loro costituzione, a condizione che tale costituzione avvenga entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa, e sempre che siano rispettate le altre condizioni previste dall’art. 119 TUIR.

Tale possibilità si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza fiscale, nonchè a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione di una società non soggetta all’IRES in società soggetta a tale imposta o anche dalla trasformazione di un ente non commerciale in società soggetta all’IRES (trasformazione eterogenea ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 170, comma 3 e 171, comma 2,TUIR), del testo unico.

Per i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali, inoltre, la possibilità di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso rileva anche se tale opzione viene effettuata in qualità di controllante.

Infine, lo stesso articolo 2 del decreto, ha chiarito che l’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.