Percentuali dei diritti di voto

L’art. 120 TUIR prevede che per poter partecipare al consolidato, i diversi soggetti del gruppo sino legati da una partecipazione che, anche tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, non sia inferiore alla quota del 50%, da determinarsi relativamente all’ente o società controllante.

A tale proposito l’art. 3 del decreto in commento ha chiarito che la percentuale dei diritti di voto cui fare riferimento per valutare la percentuale di controllo (prevista dal comma 1 dell’art. 120 del testo unico) è quella riferibile alle assemblee ordinarie nelle SPA (artt. 2364, 2364-bis del codice civile) ed alla assemblea dei soci delle SRL (art 2479-bis Cod. Civ).