Le rivalutazioni

Il documento numero 24 consente la possibilità di compiere rivalutazione del cespite solo se c’è permesso da leggi speciali e nei limiti da queste stabilite.

Pertanto non è consentita nessuna discrezionalità nell’operare rivalutazioni monetarie miranti a tener conto dei processi inflazionistici o rivalutazioni economiche dei beni dovute ad un maggior valore dipendente da circostanze di mercato.

Le rivalutazioni non possono determinare ricavi da inviare a Conto Economico, ma possono solo comportare aumenti di riserve che confluiscono nella voce A.III del passivo dello Stato Patrimoniale.

In Nota Integrativa dovranno essere poi specificati i criteri seguiti, l’importo della rivalutazione, l’effetto del patrimonio netto.

In ogni momento della vita utile il valore al quale l’immobilizzazione è iscritta in contabilità non può superare il valore recuperabile: tale valore è definito dal documento numero 24 come il maggiore tra il valore d’uso e il valore realizzabile tramite alienazione.

Il valore realizzabile, tramite alienazione, consiste nel prezzo ricavabile da una vendita, in condizioni normali di mercato al netto degli oneri diretti di cessione.

Il valore in uso è il valore attuale dei flussi di cassa attesi durante la vita utile dall’impiego della risorsa.

Quindi se il bene è destinato alla vendita allora il valore recuperabile sarà costituito dal presumibile valore di alienazione e coinciderà con il valore di realizzo diretto desumibile dall’andamento di mercato; se il bene è destinato ad essere impiegato nei processi produttivi interni il valore recuperabile coinciderà con il valore di realizzo indiretto (determinato attualizzando i flussi di cassa derivanti dall’impiego delle immobilizzazioni).