I crediti

I crediti rappresentano il diritto a ricevere determinate somme a una data scadenza da soggetti identificati.

I crediti sono inclusi:

  • Nell’attivo circolante tra le immobilizzazioni B.III. e si suddividono in:

1.1.   verso imprese controllate,

1.2.   verso imprese collegate

1.3.   verso imprese controllanti

1.4.   altri: comprende crediti di finanziamento verso imprese non consociate

  • Oppure nel circolante C.II
  1. verso clienti
  2. verso imprese controllate
  3. verso imprese collegante
  4. verso imprese controllanti
    1. 4-bis: crediti tributari
    2. 4-ter: imposte anticipate
  5. altri: include crediti scaturenti da vari motivi (incasso dividendi, crediti verso erario, verso istituti previdenziali, verso di dipendenti eccetera).

I crediti di finanziamento trovano collocazione tra le immobilizzazioni, mentre i crediti di origine commerciale devono essere inseriti nell’attivo circolante. In base all’origine muta anche il momento nel quale iscrivere il credito (documento numero 5):

  • Crediti derivanti da ricavi di vendita sono iscrivibile se sono maturati i ricavi stessi, cioè quando il processo produttivo è stato completato e lo scambio è avvenuto;
  • Crediti relativi a servizi sono iscritti in contabilità quando la prestazione è stata effettuata (o in caso di prestazione continuative quando sono maturate i corrispettivi contrattuali);
  • I crediti di origine diversa da quella commerciale sono da rilevare quando sorge giuridicamente l’obbligazione di terzi verso la controparte (concessione dei fondi per finanziamenti).

I fondi accoglienti le svalutazioni per inesigibilità devono essere portati a rettifica delle corrispondenti voci dell’attivo.

Se il credito non esiste più in bilancio o se la rettifica comporta il pagamento di ulteriori somme i fondi devono essere collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce B.

N.B.: il documento numero 15 impone di non compensare crediti e debiti verso uno stesso soggetto a meno che sia consentito giuridicamente.

L’articolo 2426 numero 8 afferma che i crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzo.

In sede di redazione del bilancio si devono quindi valutare i rischi di inesigibilità relativi ai crediti già contabilizzati.

L’azienda deve stanziare un fondo svalutazione crediti da portare a diretta rettifica dei crediti cui si riferisce nei casi in cui: si siano già manifestati perdite per inesigibilità o si tema che in futuro si verifichino insolvenze (quindi il fondo svalutazione deve essere unico sia per le perdite già manifestate sia per quelle solamente temute).

La misura dell’accantonamento a tali fondi può derivare da due procedure alternative: o da una stima forfettaria (determinata percentuale sulle vendite o sui crediti) o da una procedura più dettagliata che prevede un’analisi dei singoli crediti per determinare le perdite di inesigibilità già manifestate, la stima delle ulteriori perdite presumibili, l’analisi delle condizioni economiche generali.

Il documento numero 15 inoltre richiede di stanziare dei fondi rischi per le riduzioni di crediti che probabilmente si verificheranno a seguito di resi o rettifiche, sconti abbuoni.

L’accantonamento per rischi di inesigibilità va inserito nella voce B.10.d nel Conto Economico se si riferisce ai crediti compresi nell’attivo circolante o D.19.b se riguarda i crediti inclusi tra le immobilizzazioni.

La perdita non coperta dal fondo viene rilevata come costo e inserita nella voce B.14 se riguarda i crediti compresi nell’attivo circolante o D.19.b se riguarda quelli immobilizzati.

L’eventuale eccedenza del fondo svalutazione che non ha più senso di esistere va contabilizzata come ricavo nella voce A.5 del Conto Economico.