Effetti della procedura

Gli effetti della procedura riguardano:

  1. il divieto di azioni esecutive individuali;
  2. le azioni revocatorie;
  3. i contratti in corso;
  4. i diritti dell’altro contraente;
  5. i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa.

Relativamente al punto a) sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.

Con riferimento al punto b) le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo Il della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.

I termini stabiliti dalle predette disposizioni si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.

Per i contratti in corso di cui al punto c), il commissario straordinario può sciogliersi dai medesimi, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria.

Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

Dopo che è stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Le disposizioni indicate non si applicano:

  1. ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
  2. se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.

I diritti dell’altro contraente, di cui al punto d), nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo Il della legge fallimentare.

Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell’art.74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.

Nei casi in cui le disposizioni indicate prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l’ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell’art.55, 3° co., della legge fallimentare.

Relativamente al punto e), i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prosecuzione a norma dell’art.111, 1° co., n.1, della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.