Definizione ed esecuzione del programma

Il commissario straordinario, entro i 60 giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al ministero delle attività produttive un programma di cessione del complesso aziendale ovvero un programma di ristrutturazione.

Il termine predetto può essere prorogato dal ministero dell’industria, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità.

Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine è data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.

La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.

Il programma è redatto sotto la vigilanza del ministero dell’industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

Esso deve indicare (comma 1):

  1. le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
  2. il piano per l’eventuale liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa;
  3. le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa;
  4. i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’utilizzazione.

Se è adottato l’indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

Se è adottato l’indirizzo della ristrutturazione dell’impresa, il programma deve anche indicare le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell’impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

Le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’art.2112 c.c..

L’esecuzione del programma è autorizzata dal ministero delle attività produttive con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Il programma si intende comunque autorizzato se il ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

Il termine sopra previsto è sospeso se il ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall’incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.

I termini di durata del programma decorrono dalla data dell’autorizzazione.

Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i termini per l’autorizzazione del programma decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.

Nel caso di diniego dell’autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al ministero dell’industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.

Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l’attuazione.

Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza. L’imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l’indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.

Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all’esecuzione del programma autorizzato e presenta ogni tre mesi al ministro dell’industria una relazione sull’andamento dell’esercizio dell’impresa e sull’esecuzione del programma stesso.