Chiusura e riapertura della procedura

Chiusura della procedura

La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

  1. se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  2. se, anche prima del termine di scadenza del programma, l’imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  3. con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

  • quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
  • quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo.

Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al ministero dell’industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.

Un avviso dell’avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all’imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l’imprenditore, dalla comunicazione dell’avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell’imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d’ufficio.

Riapertura della procedura

Il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell’imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell’imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l’imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.