Le banche

Il bilancio delle banche e gli indicatori di performance bancaria

Le banche sono peculiari in termini di tipo di servizi che svolgono (ad esempio trasmissione della politica monetaria) e del livello di controllo al quale sono sottoposte da parte delle autorità di vigilanza.

Proprio per il fatto di essere soggetti peculiari, il modo in cui le banche scrivono i propri bilanci è oggetto di normativa specifica.

Le norme generali in materia di informativa di bilancio relativa alle banche sono contenute del D. Lgs. 27/01/1992 n. 87, che ne ha stabilito i principi fondamentali. La regolamentazione degli “aspetti tecnici” però è stata riservata dall’art. 5 di tale Decreto alla Banca d’Italia (Circolare n. 166 del 15/07/1992), la quale ha il compito di stabilire gli schemi del bilancio bancario e le regole per la loro formazione, introducendo in essi le modifiche e gli aggiornamenti dovuti all’evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti comunitari.

Dopo che D. Lgs. 28/02/2005 n. 38 ha introdotto per tutte le banche l’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS, International Accounting Standards, in particolare 27, 28, 32, 39), la Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 262 del 22/12/2005 “Bilancio bancario: schema e regole di compilazione”, con la quale ha adeguato a tali principi le previgenti istruzioni. Il citato decreto prevede come ambito di applicazione dei principi IAS sia i bilanci consolidati, sia i bilanci individuali delle banche italiane (NB: il processo di accoglimento degli IAS nelle singole legislazioni nazionali è detto endorsment).

I principi di formazione del bilancio

Il principio generale che sta alla base della formazione del bilancio delle imprese bancarie è – analogamente a quanto avviene per le società di capitali che svolgono altri tipi di attività – il principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico (c.d. true and fair view).

Questi principi generali si sostanziano nei principi di redazione del bilancio, che sono: principio della competenza nella rilevazione dei proventi e degli oneri, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento; principio della continuazione dell’attività, che implica valutazioni di funzionamento e non di cessione o di liquidazione; principio della costanza dei criteri di valutazione, con deroghe solo in casi eccezionali e da motivare nella nota integrativa; principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le disposizioni della Banca d’Italia hanno precisato che quando un’operazione può essere iscritta in bilancio in vari modi, va privilegiato quello che meglio ne coglie la sostanza, piuttosto che la forma giuridica o contabile; principio della data di regolamento, secondo il quale l’iscrizione nei conti dello stato patrimoniale dei valori relativi a talune operazioni – in particolare quelli che si riferiscono al portafoglio s.b.f. (salvo buon fine) e al portafoglio scontato – deve essere effettuata solo al momento del regolamento degli stessi.

Il bilancio di esercizio delle banche

All’interno del bilancio di esercizio delle banche, troviamo vari prospetti che contengono diverse informazioni: stato patrimoniale: documento contabile circa le attività, le passività e il patrimonio della banca ad un certo momento; conto economico: documento contabile rappresentante i ricavi, i costi e i risultati economici della banca entro un certo arco di tempo.

Anche per le banche, i documenti dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli tradizionali, ma saranno peculiari le voci che li movimentano.

Oltre a questi due prospetti fondamentali, il bilancio di esercizio delle banche – come quello di altri tipi di soggetti – contiene altri documenti, anch’essi molto importanti: nota integrativa: documento con lo scopo di dettagliare e completare le informazioni fornite in stato patrimoniale e in conto economico; relazione sulla gestione: documento in cui gli amministratori illustrano l’andamento della gestione e la situazione dell’impresa, facendo anche risultare, fra gli altri elementi che vanno indicati, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la prevedibile evoluzione della gestione; prospetto delle variazioni del patrimonio netto, in cui la banca dettaglia la redditività complessiva del periodo, l’effetto della variazione dei principi contabili e i movimenti nelle voci di patrimonio netto; rendiconto finanziario: documento in cui si dettaglia la capacità della banca di generare flussi di cassa e l’impiego da parte della banca delle risorse della gestione finanziaria, operativa e di investimento.