Le società di capitali

Delineate le caratteristiche principali delle società di persone, in ordine all’individuazione del loro soggetto giuridico e quindi ai diritti ed alle responsabilità patrimoniali dei soci delle stesse società, delineiamo, ora, con riferimento allo stesso soggetto, i tratti tipici delle società di capitali. Nel nostro ordinamento giuridico, sotto la denominazione di società di capitali, rientrano le seguenti fattispecie di società:

  1. società a responsabilità limitata, o S.r.l.;
  2. società per azioni, o S.p.A.;
  3. società in accomandita per azioni, o S.a.p.A.

In tutte queste forme di società, il soggetto giuridico è rappresentato dalla società stessa,  alla quale vanno pertanto riferiti i diritti e gli obblighi derivanti dall’esercizio della data attività imprenditoriale. Inoltre, salvo che per i soci accomandatari della società in accomandita per azioni, che sono solidalmente e illimitatamente responsabili, i soci delle società di capitali assumono, per le obbligazioni sociali, responsabilità patrimoniale limitata al capitale conferito. Qualche tratto differenziatore tra le stesse società di capitali, si può trovare nella dimensione dell’attività economica per mezzo di esse esercitabile, nel senso che mentre la S.r.l. è una forma scelta per società di piccole dimensioni, la S.p.A. e la S.a.p.A. rappresentano fattispecie tipiche delle medie e grandi dimensioni.

Un indice di quanto appena affermato si può trovare, indirettamente, nell’ammontare di capitale minimo richiesto per la costituzione di queste società, che è di € 10.000 per la S.r.l. e di € 120.000 per le società azionarie, S.p.A. e S.a.p.A. Altro tratto differenziatore tra le società di capitali è dato dai titoli costituenti il capitale sociale delle stesse società, rappresentati da quote nelle società a responsabilità limitata e da azioni nelle società azionarie, entrambi titoli a reddito variabile. Questo tratto differenziatore rappresenta un fattore che influisce notevolmente sulla struttura e sul finanziamento delle società di capitali.

Invero, le quote costituenti il capitale sociale delle S.r.l. non essendo formalmente incorporate in un titolo, e non essendo, quindi, facilmente trasmissibili, limitano il finanziamento esterno delle stesse società le quali, pertanto, nel caso di necessità finanziarie a titolo di capitale proprio, possono contare quasi esclusivamente sui relativi apporti da parte dei soci.

Diversamente accade, invece, per le società azionarie le quali, rispetto alle società a responsabilità limitata e ancor di più alle società di persone, hanno più elevate possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni, sia a titolo di capitale proprio, che a titolo di capitale di credito, proprio a motivo della facile trasmissibilità dei titoli costituenti il capitale sociale delle stesse società, rappresentate, ripetiamo, da azioni. In altre parole, i soci della società a responsabilità limitata hanno, oggettivamente, minore possibilità – rispetto ai soci delle società azionarie – di rendere liquide, ove se ne presenti l’opportunità o la necessità, le quote di capitale sottoscritte e versate. E questa circostanza influisce, quindi, sul finanziamento e quindi sulla struttura di queste società.

Struttura che, a motivo della circostanza richiamata, non può assumere le caratteristiche della media e della grande dimensione. Nell’ultimo decennio, tuttavia, un ruolo significativo nel panorama delle forme scelte per l’esercizio di attività imprenditoriali, è stato assunto dalla società in accomandita per azioni. Forma di società, questa, che, pur essendo prevista nel codice civile sin dal 1942, anno della promulgazione dello stesso codice civile, è stata poco utilizzata sinora, per essere “riscoperta”, diciamo, soltanto a partire dagli anni ottanta. E’ che, forse, soltanto negli anni a noi più vicini sono maturate, nella nostra realtà aziendale, le esigenze che possono spiegare l’opportuno ricorso a tale forma di società. Esigenze avvertite nell’ambito, soprattutto, dei gruppi familiari italiani, e rappresentate:

  1. dalla necessità di separare la proprietà dalla loro gestione;
  2. dalla difesa della proprietà azionaria di riferimento degli stessi gruppi, minata, potenzialmente, dall’eccessivo frazionamento del capitale sociale fra un numero elevato di soci.