Il soggetto giuridico d’impresa

Persone fisiche e persone giuridiche come entità di riferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dall’esercizio dell’azienda

Il soggetto giuridico d’azienda è rappresentato dal suo “titolare”, o come anche si dice, dall’ente, persona fisica o giuridica, cui fanno capo i diritti e gli obblighi derivanti dall’esercizio dell’attività economica relativa alla stessa azienda. Nel caso, quindi, di azienda gestita da una persona fisica, ossia nel caso di azienda gestita in forma individuale o, in altre parole, di azienda individuale, il suo titolare, ossia il soggetto giuridico, è rappresentato dalla persona fisica, l’imprenditore individuale, cui fanno capo i diritti e gli obblighi  derivanti dall’esercizio della stessa azienda.

Nel caso, invece, di azienda gestita in forma di società di capitali, come nell’ipotesi di società per azioni, il soggetto giuridico è rappresentato dalla stessa società, ossia da quell’entità dotata di propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale distinta e separata da quella dei soci della medesima società. E’ ovvio, tuttavia, che essendo la persona giuridica una “costruzione giuridica”, ossia un ente astratto, in quanto tale non può, al pari della persona fisica, svolgere alcuna attività.

Ne consegue che l’esercizio dei diritti e degli obblighi conseguenti allo svolgimento dell’attività economica della data società, ricadono sulla persona del suo legale rappresentante, costituito, nel caso di amministratore unico, dal soggetto che ricopre tale carica e, nel caso di consiglio di amministrazione, dal presidente di tale organo o da altro amministratore all’uopo delegato.

Il ricorso alla personalità giuridica, per l’attribuzione alla data società dei diritti e degli obblighi derivanti dall’esercizio dell’azienda, va visto come un espediente, o meglio, come uno strumento per limitare la responsabilità patrimoniale dei soci della stessa società, considerando che nelle società con propria personalità giuridica, come ad esempio le società di capitali, quella responsabilità è limitata alla quota di capitale conferita dagli stessi soci.