Operazioni straordinarie

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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni straordinarie (le stesse che l’ordinamento prevede come potenzialmente elusive) sono operazioni organizzative e riorganizzative che possono avere come oggetto:

  • i beni, nel caso di cessione d’azienda, eccetera;
  • i soggetti, nel caso di trasformazione, fusione, scissione.

LE CESSIONI D’AZIENDA

Le plusvalenze generate dalla cessione di un’azienda (o di una partecipazione), di regola sono trattate come le altre plusvalenze:

  • sono generalmente tassate per intero nel periodo in cui sono effettivamente realizzate;
  • possono anche essere rateizzabili per un massimo di 4 esercizi (5 nel caso di imprenditori individuali o società di persone) se i beni ceduti sono posseduti da almeno 3 anni.

Se il passaggio di proprietà non si realizza con corrispettivo in denaro, l’operazione sarà soggetta a neutralità fiscale: il trasferimento d’azienda per successione o donazione fa sì che i riceventi (eredi o donatari) debbano usare lo stesso valore fiscale indicato dal dante causa; se l’erede (od il donatario) cede successivamente l’azienda, la plusvalenza è tassata come reddito diverso. E’ tassata come reddito diverso anche la plusvalenza generata da cessione dell’unica impresa dell’imprenditore individuale qualora sia stata precedentemente data in affitto e dunque ceduta senza riottenerne il possesso.

La tassazione può essere evitata (e la legge afferma che non si tratta di fattispecie elusiva):

  • conferendo l’azienda in regime di neutralità;
  • acquisendo la corrispondente partecipazione nella conferitaria ed iscrivendola come immobilizzazione finanziaria (al fine di assoggettarla al regime partecipation exemption);
  • cedendo successivamente la partecipazione in esenzione d’imposta.

CONFERIMENTO D’AZIENDA

Il conferimento d’azienda dovrebbe essere trattato, per il conferente, come una cessione – non incassa però denaro ma riceve in cambio una partecipazione; nonostante l’equiparazione fiscale alla cessione, il conferimento può essere fatto in regime di neutralità fiscale:

  • regime di continuità dei valori contabili si realizza se il conferente attribuisce ai titoli di partecipazione lo stesso valore contabile dell’azienda conferita e, a sua volta, il conferitario attribuisce ai beni dell’azienda conferita lo stesso valore contabile che si aveva nella sfera giuridica del conferente (non vi è quindi alcuna plusvalenza che possa essere tassata);
  • regime di continuità dei valori fiscali si ha quando il conferente esprime in contabilità la partecipazione ricevuta ad un valore superiore al valore fiscale dell’azienda conferita ed il conferitario la iscrive ad un valore superiore al valore fiscale; vi è quindi una differenza fra i nuovi valori contabili e l’originario valore fiscalmente riconosciuto dall’azienda – e questa differenza non è tassata, ma i divergenti valori contabili e fiscali dei beni devono essere indicati in un “prospetto di riconciliazione” da allegare alla dichiarazione (e si avrà tassazione solo quando il conferente cederà la partecipazione od il conferitario cederà l’azienda).

CESSIONI DI PARTECIPAZIONI STRATEGICHE

La cessione di partecipazioni immobilizzate genera una plusvalenza imponibile (interamente tassabile); se però ricorrono i requisiti per la “partecipation exemption” le plusvalenze risultanti:

  • sono esenti all’84% se il cedente è soggetto passivo IRES;
  • sono esenti al 60% se il cedente è imprenditore individuale o società commerciale di persone.

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI STRATEGICHE

Anche il conferimento di partecipazioni è assimilato alla cessione di partecipazione, ed è soggetto alle stesse regole – dà quindi plusvalenza tassabile (salvo si applichi la “partecipation exemption”). Un regime specifico ed ulteriore è previsto per i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento che sono soggette al regime di continuità di valori contabili (ma non è applicabile il regime di continuità dei valori fiscali).

SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI STRATEGICHE

Si ha uno scambio quando la società conferitaria, per acquisire il controllo di un’altra società, attribuisce azioni proprie (detenute in portafoglio) al soggetto conferente, in cambio di azioni della società di cui intende assumere il controllo. Il legislatore considera questo scambio di azioni fiscalmente neutro a condizione che:

  • l’operazione avvenga con continuità dei valori fiscali delle azioni o quote;
  • si tratti di partecipazioni di controllo.

CONFERIMENTO E SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI “PARTECIPATION EXEMPTION”

Il legislatore ha stabilito che qualora in un conferimento (od in uno scambio) siano coinvolte partecipazioni soggette a “partecipation exemption” e partecipazioni non rientranti in tale regime, è – in ogni caso – esclusa la neutralità fiscale.

TRASFORMAZIONI OMOGENEE

Con la trasformazione omogenea muta la forma sociale di una società ma il soggetto rimane il medesimo, perciò la trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plus/minusvalenze dei beni (comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento). La trasformazione assume particolare rilevo quando consiste nella mutazione da società di capitali a società di persone e viceversa – e cambia dunque l’imposta applicata. Vi è quindi una divisione in due del periodo d’imposta:

  • nel periodo prima della trasformazione si applicano le regole ante-trasformazione;
  • la trasformazione interrompe il periodo d’imposta e ne fa nascere uno nuovo a cui si applicano le regole post-trasformazione (sarà necessario stilare un conto economico, dichiarazioni infra annuali, eccetera).

Con riguardo alle riserve, il legislatore ha stabilito che quelle costituite prima della trasformazione conservano il loro originario “status fiscale” anche dopo la trasformazione.

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE

La trasformazione eterogenea è la trasformazione da società di capitali in consorzio, associazione non riconosciuta, fondazione, ecc. (e viceversa). A fini fiscali è interessante studiare:

  • trasformazioni da società di capitali a soggetto non commerciale, per cui si verifica l’imponibilità dei maggiori valori dei beni del soggetto trasformato – in quanto la trasformazione determina la destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
  • trasformazioni da soggetto non commerciale a società di capitali, che il legislatore equipara ad un conferimento, per cui i beni dell’ente diventano “beni relativi all’impresa” – quindi la trasformazione determina il realizzo delle plusvalenze dei beni in questione comportandone la tassabilità; le plusvalenze sono però determinate in base al valore normale e non al costo storico.

LE FUSIONI

La fusione può avvenire mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione: la società nuova (o l’incorporante) subentra in tutte le situazioni giuridiche precedenti (compresi gli obblighi fiscali). La fusione interessa l’organizzazione e non la gestione delle società, ed è quindi evento fiscalmente neutro con riguardo alle plus/minusvalenze insite nel patrimonio dell’incorporata nonché agli avanzi/disavanzi di fusione. La fusione non conferisce rilievo alle differenze (positive o negative) tra valori reali e valori fiscalmente riconosciuti dei beni delle società partecipanti alla fusione. I beni provenienti dalle società fuse possono essere iscritti ad un valore contabile superiore a quello originario, e nel qual caso dalla fusione emerge un disavanzo – che dovrà però essere reso noto nel “prospetto di riconciliazione” da allegare in dichiarazione. Anche rispetto ai soci, la fusione è fiscalmente neutra: non sono tassabili i con-cambio di azioni poiché rappresentano una semplice sostituzione di titoli – ed è tassabile solo l’eventuale conguaglio in denaro pagato ai soci in occasione del con-cambio (come reddito di capitale).

LA FUSIONE RETROATTIVA

L’atto di fusione può prevedere che l’operazione abbia effetti retroattivi a fini fiscali, risalendo al momento in cui si è chiuso l’ultimo esercizio dell’incorporata (o, se più vicino, dell’incorporante). La retrodatazione opera “ex nunc” ed è quindi relativa ai soli fatti reddituali del periodo considerato.

RIPORTO DELLE PERDITE

La società incorporante acquisisce diritto di riportare a nuovo le perdite fiscali pregresse delle società incorporate. Per evitare fusioni fasulle, attuate solo a scopi elusivi, onde utilizzare lo strumento del riporto delle perdite per l’incorporante, il legislatore ha posto alcuni limiti:

  • le perdite riportabili non possono essere superiori ai rispettivi patrimoni netti;
  • per il riporto delle perdite, l’incorporata deve aver avuto nell’ultimo esercizio costi per prestazioni di lavoro dipendente e ricavi non inferiori al 40% in media dei due esercizi precedenti;
  • è vietato il riporto fino a concorrenza dell’importo di un’eventuale svalutazione operata dall’incorporante riguardo alle partecipazioni dell’incorporata.

RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA

All’incorporante passa il debito fiscale potenziale collegato alle incorporate. Vanno però distinte:

  • riserve tassabili per qualunque utilizzo, che concorrono a formare il reddito della società formata dalla fusione – e devono essere primariamente ricostituite, riducendo l’avanzo od aumentando il disavanzo; in mancanza di avanzo, la ricostituzione può avvenire vincolando a tal fine le poste disponibili del patrimonio netto (ed in particolare le riserve già tassate) – ed in mancanza, il capitale sociale, indicandone il vincolo in nota integrativa;
  • riserve che diventano tassabili solo se distribuite, che vanno ricostituite nei limiti in cui vi sia avanzo od aumento del capitale sociale superiore alla somma dei capitali sociali delle società fuse.

AVANZI E DISAVANZI D’ANNULLAMENTO

La fusione è fiscalmente neutra con riguardo alle “differenze di fusione” (avanzi o disavanzi):

  • tali differenze non hanno rilievo reddituale;
  • il disavanzo può essere usato per le rivalutazioni, ma solo ai fini civilistici e non fiscali.

La fusione quindi, di per sé, non determina l’emergere di perdite deducibili o di componenti positive tassabili; potranno emergere componenti positive e negative di reddito quando acquisteranno rilievo i valori reali dei beni dell’incorporata, acquisiti dall’incorporante. (Avanzo e disavanzo sono dati dalla differenza tra patrimonio netto contabile e valore fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni).

AVANZI E DISAVANZI DA RAPPORTI DI SCAMBIO

Si hanno avanzi/disavanzi da rapporti di scambio nel caso in cui l’incorporante non possegga prima della fusione tutte le azioni dell’incorporata (od al limite non ne possegga nessuna): per i soci dell’incorporata vi è dunque un cambio di azioni, in quanto ricevono, in luogo delle vecchie azioni (dell’incorporata), azioni dell’incorporante. L’incorporante aumenta il proprio capitale sociale per assegnare le azioni – e le differenze di fusione sono date dalla differenza tra misura dell’aumento di capitale e valore contabile netto. L’avanzo costituisce una riserva di sovrapprezzo, mentre il disavanzo una posta attiva.

SCISSIONE

La scissione è il fenomeno inverso della fusione:

  • è scissione parziale quando si scinde solo una parte in una nuova società, ma rimane anche quella originaria – ed in tal caso le posizioni della società scissa sono assunte solo in parte da ognuna delle società risultanti.
  • è scissione totale quando la società di partenza viene effettivamente scissa in due nuove distinte società: ed in tal caso le posizioni soggettive facenti capo alla società scissa passano in toto alla società beneficiaria.

La scissione è fiscalmente neutra:

  • le plus/minusvalenze cui non corrisponde un effettivo corrispettivo non sono tassabili – le differenze fra valori iscritti e valori fiscalmente riconosciuti dovranno essere indicati nel “prospetto di riconciliazione”;
  • eventuali avanzi/disavanzi non sono tassabili.

LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA

Alla messa in liquidazione della società si chiude il periodo d’imposta (ed è necessario un bilancio ed una dichiarazione intermedia) e si apre il periodo di liquidazione. Se la chiusura della liquidazione avviene:

  • non oltre il periodo d’imposta in cui è iniziata, il reddito sarà determinato dal bilancio finale;
  • tra 1 e 5 anni, i risultati dei singoli esercizi sono provvisori (e segue il conguaglio sulla base del bilancio finale di liquidazione);
  • oltre 5 anni, i risultati dei singoli esercizi assumono il carattere di definitività.

LIQUIDAZIONE CONCORSUALE (FALLIMETARE)

Con riguardo alla disciplina del fallimento delle società di capitali, si distinguono:

  • periodi d’imposta pre – fallimentari, che sono quelli precedenti alla dichiarazione di fallimento e per riscuotere eventuali crediti il fisco dovrà iscriverli a ruolo (subendo la falcidia fallimentare);
  • segmento pre – fallimentare, che è quella parte dell’esercizio che precede la dichiarazione del fallimento – per cui il reddito è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore;
  • periodo fallimentare, che è un periodo continuativo dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura – ed il reddito è costituito dalla differenza fra il residuo attivo ed il patrimonio netto, in base ai valori fiscalmente riconosciuti.