Validità e invalidità del contratto

Differenza tra nullità e annullabilità del contratto (sta essenzialmente negli effetti):

– contratto nullo: è come se non fosse mai esistito, non produce alcun effetto tra le parti. Una pronuncia di nullità ha effetto retroattivo nei confronti delle parti e dei terzi

– contratto annullabile: smette di produrre effetti solo nel momento in cui viene dichiarato l’annullamento e restano validi gli effetti che ha prodotto tra i terzi

LE CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO

Il contratto che contrasta con le norme imperative può essere:

– nullo: ricorre quando una norma imperativa è stata violata (specie di carattere generale)

– annullabile: ricorre quando è espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa (specie di carattere speciale)

La nullità è virtuale, l’annullabilità è testuale. Art. 1418: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle dell’annullabilità del contratto).

Norme imperative: norme non derogabili per volontà delle parti (non contengono l’inciso “salvo patto contrario”).

Norme dispositive: ammettono una diversa volontà delle parti.

Il contratto è nullo se:

1) è contrario a norme imperative

2) in mancanza di uno dei requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto o forma. Volontà e dichiarazione: l’accordo si compone di due o più dichiarazioni di volontà nelle quali si distingue: la volontà (che il soggetto forma nella propria mente) e la dichiarazione (con la quale la volontà interna si manifesta all’esterno). La sola volontà interna del soggetto è irrilevante per il diritto: gli effetti giuridici si producono solo in quanto alla dichiarazione corrisponda una volontà del dichiarante.

3) in mancanza della volontà interna delle parti di produrre effetti giuridici nonostante la dichiarazione contrattuale resa all’esterno. Questo avviene in due casi:

dichiarazione non seria: contratto dichiarato per finzione scenica (attori nel film) o per semplificazione didattica (il prof finge di vendere a un allievo per spiegare la vendita)

violenza fisica: il fatto di un terzo provoca una dichiarazione non più voluta (in un’asta il vicino afferra il braccio del contraente e lo solleva contro la sua volontà oppure il contraente è sotto ipnosi e incapace di intendere e di volere)

IL CONTRATTO ILLECITO

Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell’oggetto dei motivi. Assume rilievo la contrarietà a norme imperative del risultato che, con il contratto, le parti si propongono di realizzare sotto il triplice aspetto dell’oggetto dedotto in contratto, della causa o dei motivi del contratto. L’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. La formula legislativa esprime la difesa dei Valori fondamentali della società, sia collettivi sia individuali. L’atto di autonomia contrattuale che viola questi valori, per il risultato che si propone, è quindi nullo. La difesa di questi valori fondamentali è generalmente realizzata con la formulazione legislativa di norme imperative ma è necessaria per l’applicazione di una pena, non lo è per la dichiarazione di nullità.

L’ordine pubblico è costituito da norme imperative che salvaguardano i valori fondamentali non esplicitamente formulate dalla legge ma che si ricavano per implicito, soprattutto dalla Costituzione. Il buon costume è costituito da norme anch’esse ricavabili per implicito dal sistema legislativo ma che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà. L’illiceità del contratto si articola nell’illiceità dell’oggetto, della causa e dei motivi. L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume o quando la prestazione è un’attività vietata.

L’illiceità della causa, invece, riguarda la funzione del contratto: questo può avere un oggetto lecito ma una causa illecita, ad es. uno scambio di prestazioni lecite ma delle quali è vietato lo scambio oppure contratti conclusi in frode alla legge perché costituiti per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Il motivo è, di regola, irrilevante per il diritto ma diventa irrilevante quando è illecito, cioè contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il motivo illecito rende nullo il contratto quando è motivo esclusivo del contratto ed è motivo comune ad entrambe le parti (non basta che il motivo illecito sia noto all’altra parte, occorre che l’altra ne sia partecipe e miri a trarre vantaggio personale dall’attività illecita che la prima si propone di esercitare).

LE CAUSE DI ANNULLABILITA’: a) L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE

Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge ricollega espressamente alla violazione di norme imperative la conseguenza dell’annullabilità. Un primo ordine di casi è quello dell’incapacità di contrattare di una delle parti, o per incapacità legale o naturale.

INCAPACITA’ LEGALE. Sono legalmente incapaci di contrattare i minori di diciotto anni e gli interdetti (infermi totali di mente). Sono parzialmente privi della capacità di contrattare gli emancipati (minori che hanno contratto il matrimonio) e gli inabilitati (parziali infermi di mente). Questi non possono compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio. Il contratto concluso dall’incapace legale di agire è annullabile con una domanda al giudice:

– da chi esercita la potestà su minore, emancipato, interdetto o inabilitato

– dallo stesso minore o emancipato raggiunta la maggiore età o interdetto o inabilitato revocato lo stato di interdizione o inabilitazione

– dagli eredi aventi causa del minore

L’annullamento del contratto non può in ogni caso essere chiesto dall’altro contraente capace.

INCAPACITA’ NATURALE. È incapace naturalmente (cioè di intendere e di volere) chi è, giuridicamente, dotato di capacità legale:

– il maggiorenne affetto da infermità mentale ma né interdetto né inabilitato

– il maggiorenne in stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti o in uno stato alteri le facoltà mentali del soggetto

La legge esige, oltre alla prova dell’incapacità, ulteriori requisiti:

– gli atti unilaterali sono annullabili solo se si prova che dall’atto deriva un grave pregiudizio all’incapace;

– i contratti sono annullabili solo se si prova, oltre al pregiudizio per l’incapace, anche la mala fede dell’altro contraente (cioè conosceva lo stato di incapacità naturale o avrebbe potuto accertarlo con l’ordinaria diligenza).

La legge considera l’incapacità naturale non come fattore che altera la volontà ma come fattore che altera la causa dell’atto o del contratto a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa: nel caso in cui l’ubriaco acquisti un oggetto che non gli serve ma a un prezzo di mercato giusto non sussiste alterazione dell’equilibrio causale e il contratto è perfettamente valido. L’affidamento di chi ha contratto con l’incapace ignorandone l’incapacità è protetto per un interesse giudicato prevalente: l’interesse generale ad una vasta e sicura circolazione dei beni. Fanno eccezione la donazione e la violenza fisica: in questi casi il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.

 LE CAUSE DI ANNULLABILITA’: b) L’ERRORE MOTIVO E L’ERRORE OSTATIVO

Il contratto è, inoltre, annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi rientrano nella categoria dei vizi della volontà (o del consenso in caso di contratti). L’errore si divide in due specie: l’errore motivo (o errore-vizio) e l’errore ostativo.

ERRORE MOTIVO. È l’errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all’esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato. L’errore motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere un errore essenziale (art. 1428). È essenziale l’errore determinante del volere cioè per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso; è tale se ricorre una delle ipotesi che prevede la legge. L’errore può cadere:

1) sulla natura o sull’oggetto del contratto: il primo è l’errore sul tipo di contratto che si conclude, il secondo riguarda la cosa o la prestazione dedotta in contratto

2) sull’identità dell’oggetto: compro un terreno credendo che il contratto ne indicasse un altro, che era quello che volevo comprare sulla qualità dell’oggetto; oppure non avrei comprato quel mobile sapendo che non era autentico. È , invece, irrilevante, l’errore sul valore: non ci si può rivolgere al giudice per rimediare a un cattivo affare a meno che a indurre il contraente in errore l’altro contraente con raggiri. L’errore sul prezzo, invece, non è errore motivo ma errore ostativo.

3) sull’identità dell’altro contraente: credo di contrattare con Tizio invece contratto con Caio sulle qualità personali dell’altro contraente: il contraente è Tizio ma non è, come erroneamente credevo, in buone condizioni economiche. Questo errore assume rilievo solo nei contratti personali, cioè quei contratti in cui l’identità o le condizioni personali dell’altro contraente sono sempre determinanti del consenso; in questi casi basta la sola prova dell’errore su identità e qualità personali dell’altro contraente in quanto i due elementi costituiscono l’essenza del contratto.

4) sui motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto: i motivi, di norma, sono irrilevanti ma assumono rilievo quando sono motivi illeciti a entrambi i contraenti e quando sono motivi causati dall’ignoranza della legge e costituiscono la ragione esclusiva o principale del contratto: compro il terreno agricolo per costruire una villa ma ignoro che il comune vieta di costruire in quella zona

Le prime tre ipotesi riguardano errori di fatto, cioè determinati da una falsa conoscenza di fatti, cose o persone. La quarta ipotesi riguarda errori di diritto, cioè provocato dall’ignoranza o falsa conoscenza delle norme di legge. L’errore, per consentire l’annullamento del contratto, deve essere essenziale e anche riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428), deve cioè essere tale che una persona di normale diligenza avrebbe potuto evitarlo, conosciute le circostanze. Anche questo principio protegge l’affidamento dell’altro contraente e la sicurezza nella circolazione dei beni; vanno perciò considerati il contenuto e le circostanze del contratto, nonché le qualità dei contraenti.

ERRORE OSTATIVO. È l’errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna dichiarazione oppure è l’errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è commesso dal dichiarante, nel secondo caso è commesso da un terzo. Solo il codice civile italiano equipara l’errore ostativo all’errore motivo con la conseguenza che esso può portare all’annullamento del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.

LE CAUSE DI ANNULLABILITA’: c) IL DOLO; d) LA VIOLENZA MORALE

IL DOLO. Corrisponde al concetto di inganno. Si divide in due tipi:

dolo determinante: i raggiri sono stati determinati dal consenso, cioè senza di essi la parte non avrebbe contrattato, quindi il contratto è annullabile;

dolo incidente: la parte avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse, cioè il contratto è valido ma l’altro contraente deve risarcire il danno.

Il raggiro del terzo, per comportare l’annullamento del contratto, deve essere noto (non semplicemente riconoscibile come nel caso dell’errore) al contraente che ne ha tratto vantaggio: basta che quest’ultimo ne fosse a conoscenza, non occorre che avesse cospirato con il terzo nel tramare l’inganno. Il cosiddetto dolus bonus consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o della propria abilità professionale che, spesso, accompagnano l’offerta di un bene o di una prestazione (è frequente nel contratto tra negoziante e cliente e nelle pubblicità dei prodotti industriali). Una persona di media avvedutezza sa che simili vanterie non corrispondono al vero perché frutto di esagerazione quindi nessuno può in questi casi chiedere l’annullamento del contratto solo perché si è confidato nella veridicità della vanteria.

LA VIOLENZA. La violenza intesa come vizio del consenso è la cosiddetta violenza morale che consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni op ai suoi familiari. È diversa dalla violenza fisica, che esclude la volontà del dichiarante e comporta la nullità del contratto. La violenza morale, invece, è il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte al ricatto tra rifiutare il consenso e subire il male minacciato oppure sottrarsi al male minacciato prestando il proprio consenso. Il male minacciato può essere un male che minaccia:

– la persona: minaccia della vita, dell’integrità fisica o di ledere altri diritti della persona (reputazione, riservatezza, libertà personale);

– i beni della persona, o del coniuge o degli ascendenti (genitori, nonni) o dei discendenti (figli, nipoti).

Se riguarda, invece, parenti in via collaterale (fratelli) o affini (cognati) o persone non legate al contraente da rapporti di parentela (amici, soci d’affari) l’annullamento del contratto è rimesso alla valutazione del giudice che terrà conto delle circostanze del caso concreto. Deve comunque trattarsi di un male ingiusto, ossia contrario al diritto: il cliente che minaccia di cambiare banca, minaccia un male lecito che può adottare nell’esercizio della propria libertà contrattuale. Analoga ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti. Il male minacciato deve, inoltre, essere notevole, cioè di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Questa valutazione deve tener conto dell’impressionabilità dell’uomo medio avuto riguardo all’età, al sesso e alla condizione della persona (gli anziani sono più impressionabili, le donne si spaventano più facilmente, un ammalato teme di più per la sua vita). La violenza può provenire da un terzo ma, a differenza del dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha tratto vantaggio.

LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ E DELL’ANNULLABILITA’

Dichiarazione di nullità: chiunque dimostri di avervi interesse, anche se terzo rispetto alle parti, è legittimato a chiederla.

Dichiarazione di annullamento: solo la parte a favore della quale è prevista l’annullabilità è legittimata a chiederla (la parte incapace di agire o un suo rappresentante, o la parte vittima di errore, dolo o violenza).

La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in assenza di un’apposita domanda dell’interessato. L’annullamento. Invece, può essere pronunciato dal giudice solo su domanda della parte legittimata. L’azione di nullità è imprescrittibile. L’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni. La sentenza di nullità del contratto opera retroattivamente (ed elimina ogni effetto del contratto) sia tra le parti sia rispetto a terzi, anche se questi sono in buona fede, cioè ignoravano la causa di nullità. La sentenza di annullabilità del contratto, invece, opera retroattivamente tra le parti (e, tra queste, elimina ogni effetto del contratto) ma opera solo rispetto ai terzi di mala fede che conoscevano la causa di annullabilità del contratto; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Nel conflitto tra protezione dell’autonomia contrattuale e sicurezza della circolazione dei beni, la legge:

– nel caso del contratto nullo sacrifica la seconda e protegge la prima

– nel caso di contratto annullabile esprime un’opposta valutazione.

Se però il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l’annullamento dipende da incapacità legale, la sentenza di annullamento produce gli stessi effetti di una sentenza di nullità. Il contratto annullabile può essere convalidato (sanando il contratto ed evitando l’azione di annullamento) in due modi:

con espressa dichiarazione di convalida dalla parte cui spetta l’azione di annullamento

in modo tacito con la volontaria esecuzione del contratto proveniente dalla parte cui spetta l’azione

Il contratto nullo, invece, non può essere convalidato ma è suscettibile di conversione: ciò accade quando un contratto presenta tuttavia i requisiti per un altro tipo di contratto. Le cause di nullità che investono singole clausole del contratto comportano nullità solo di quelle clausole e non dell’intero contratto:

– se non erano clausole essenziali

– se sono sostituite di diritto da norme imperative di legge

CONTRATTO PLURILATERALE. La nullità o l’annullabilità della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell’intero contratto se la sua partecipazione al contratto non debba considerarsi essenziale e se il contratto può, pertanto, avere ugualmente attuazione con le parti restanti.