La tutela dei diritti

LA GIURISDIZIONE CIVILE

L’autorità giudiziaria provvede alla tutela giurisdizionale solo su domanda dell’interessato (in casi eccezionali su domanda del pubblico ministero). Nomenclatura processuale:

– attore: chi si rivolge all’autorità giudiziaria lamentando la lesione di un proprio diritto

– convenuto: persona contro cui l’attore agisce

– attore e convenuto si dicono parti

– processo o procedimento o giudizio: insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale

– il giudice decide la controversia con una sentenza

– causa: controversia tra attore e convenuto (forma l’oggetto del processo)

Il convenuto può, per contrastare la pretesa dell’attore, opporre una o più eccezioni. Con le eccezioni il convenuto si limita a difendersi ma egli può a sua volta contrattaccare avanzando una domanda riconvenzionale. Quando una sentenza non sia stata impugnata oppure quando siano state tentate tutte le possibili impugnazioni, la sentenza passa in giudicato: né le parti né i loro eredi possono più portare in giudizio la stessa azione.

LE PROVE

Onere della prova: per ottenere il riconoscimento del proprio diritto non basta limitarsi ad affermare di averlo, occorre provare i fatti che ne costituiscono la dimostrazione (es. chi rivendica la proprietà di un immobile deve provare di esserne proprietario). Il convenuto, a sua volta, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Le prove si distinguono in:

a) prove documentali o scritte. La prova scritta può essere:

1) l’atto pubblico è un documento redatto da un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale di stato). Gli atti pubblici fanno piena prova sino a querela di falso

2) la scrittura privata fa piena prova contro chi l’ha sottoscritta. Può avere come contenuto un contratto, un atto unilaterale, una quietanza di pagamento, ecc.

La sottoscrizione deve essere autografa (scritta di pugno dalla parte che risulta dalla sottoscrizione). Non è ammessa la sottoscrizione per riproduzione meccanica della firma tranne che per gli amministratori di azioni di società (la firma originale è depositata presso il registro dell’impresa). Altra eccezione è costituita dalla firma digitale. Se si vuole addurre un documento contro persone estranee questo deve avere data certa, presentandolo al notaio o registrandolo presso l’ufficio del registro. Valgono come scritture private telegrammi, registri domestici, riproduzioni meccaniche (es. fotocopie).

b) prove testimoniali. È la dichiarazione di persone presenti al verificarsi del fatto o che ne abbiano avuto notizia (testimoni). Questa prova è esclusa:

1) per i contratti in genere

2) per provare l’esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole del contratto scritto

In questi caso la prova testimoniale è ammessa solo se c’è un principio di prova scritta o se la prova scritta si è perduta senza colpa del contraente. Non potevano testimoniare: minori di 14 anni, coniuge, parenti e affini ma la Corte costituzionale ha giudicato illegittime queste limitazioni.

c) la confessione. È la dichiarazione di una parte della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Ha per oggetto fatti e non rapporti giuridici. La confessione relativa ai fatti è una dichiarazione di scienza, impugnata solo per errore di fatto o per violenza. Il riconoscimento del diritto altrui, invece, è una dichiarazione di volontà che produce l’effetto di invertire l’onere della prova.

d) il giuramento. È la confessione pronunciata in giudizio con formula solenne: è fatto da una delle parti su invito dell’altra o del giudice. Chi giura il falso commette un reato. Il giuramento può essere:

– suppletorio il giudice invita una delle parti a giurare per completare una prova insufficiente

– decisorio una parte invita l’altra a giurare e dal giuramento fa dipendere la decisione totale o parziale della causa

Non si può provare con il giuramento l’esistenza di un atto che richiede la forma scritta.

e) le presunzioni. Dette anche prove critiche, sono mezzi di prova indiretti (quelle precedenti sono prove storiche). Consistono nel dedurre da fatti noti l’esistenza di un fatto ignoto. Le presunzioni possono essere:

– legali è la stessa legge che da un fatto noto deduce un fatto ignoto

– semplici sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice

– assolute non ammette prova contraria (es. il possesso di stato)

– relative ammette la prova contraria

Non sono ammesse quando per il fatto da provare la legge esclude la prova per testimoni. Il giudice valuta liberamente le prove ma alcune sono vincolanti per il giudice e si parla allora di prova legale, ad es. confessione, giuramento, prove scritte, presunzioni legali.

LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI

La legge mette a disposizione diversi mezzi per dare pubblicità dei fatti giuridici, cioè per renderli conoscibili da chiunque:

a) il registro dello stato civile rende conoscibile lo stato della persona fisica (nascita, morte, matrimonio, adozione)

b) il registro delle persone giuridiche rende conoscibile le associazioni e le fondazioni riconosciute come persone giuridiche

c) il registro delle imprese rende note le vicende delle imprese

d) i registri immobiliari rendono noti i fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili

e) registri che danno pubblicità ai medesimi fatti relativi a determinate categorie di beni mobili pubblico registro automobilistico, registro navale, registro degli aeromobili

Funzioni della pubblicità dei fatti giuridici:

1) pubblicità – notizia. Rende i fatti conoscibili a chiunque ne abbia interesse ed è funzione assolta da ogni mezzo di pubblicità

2) pubblicità dichiarativa. Ha la specifica funzione di rendere opponibile a terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Essa trasforma la conoscibilità del fatto in conoscenza legale: nessuno può contestare di ignorarlo. Entro la pubblicità dichiarativa, sono rilevanti i casi in cui non sia stata data pubblicità del fatto giuridico:

2a) in alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente ma non necessario per l’opponibilità del fatto giuridico a terzi

2b) in altri casi la pubblicità è mezzo necessario, oltre che sufficiente, per l’opponibilità del fatto ai terzi, ad es. la trascrizione nei registri immobiliari o mobiliari

3) pubblicità costitutiva. Ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici, ad es. l’iscrizione di ipoteca o nel caso delle società di capitali e cooperative.

LA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE

Si devono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari:

– i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili

– le locazioni ultra novennali

– i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di immobili per oltre nove anni

– gli atti unilaterali, ad es. la dichiarazione di riscatto nella vendita di un patto di riscatto

La trascrizione ha la funzione di pubblicità dichiarativa: il contratto è perfettamente valido ed efficace tra le parti anche in mancanza di trascrizione: essa ha la funzione di risolvere, a vantaggio di chi per primo ha trascritto l’atto a proprio favore, il conflitto tra più acquirenti. Sono soggette a trascrizioni, inoltre, le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetto prenotativo della trascrizione: fa retroagire al momento della trascrizione della domanda giudiziale l’effetto della successiva trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda. Se la domanda sarà accolta, la sentenza di scioglimento può essere opposta a terzi dalla data di trascrizione della domanda.

TRASCRIZIONE SANANTE. È una regola che non vale per il contratto nullo: la sentenza che dichiara la nullità travolge, in linea di principio, anche i diritti acquistati dai terzi di buona fede. A questo principio però è apportato un temperamento per l’ipotesi in cui il contratto nullo sia stato trascritto e siano trascorsi cinque anni senza che risulti eseguita la trascrizione della domanda giudiziale di nullità. In questo caso la sentenza che dichiara la nullità non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede.

TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE. Un ulteriore forma di trascrizione con effetto prenotativo è stata introdotta per il contratto preliminare (ma limitatamente ai preliminari di contratti costitutivi o modificativi di diritti reali su beni immobili). La trascrizione del contratto preliminare fa sì che la successiva trascrizione del contratto definitivo prevalga sulle trascrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. L’effetto prenotativo cessa, tuttavia, se entro un anno non è eseguita la trascrizione del contratto definitivo. Il nostro sistema della trascrizione immobiliare è a base personale, non reale: i registri fanno riferimento a persone, non a beni. Il conservatore dei registri immobiliari esegue la trascrizione di ciascun atto a favore dell’acquirente e contro il suo dante causa. Perciò le ricerche nei registri immobiliari non si possono effettuare per unità immobiliari ma solo per nomi di persone.

CONTINUITA’ DELLE TRASCRIZIONI. Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto: ad ogni trascrizione contro una persona deve corrispondere una trascrizione a favore della stessa persona. Una volta che, con la trascrizione del precedente atto di acquisto, sia stata ristabilita la continuità delle trascrizioni, le successive trascrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo.

TITOLO PER LA TRASCRIZIONE. La trascrizione si esegue presso l’ufficio del registri immobiliari. L’atto da trascrivere deve avere i requisiti idonei a farne un titolo per la trascrizione: deve trattarsi di una sentenza o atto pubblico o scrittura privata con firme autentiche o giudizialmente accertate. Il titolo per la trascrizione deve essere accompagnato da una nota di trascrizione, dove sono indicati gli estremi dell’atto e gli immobili che ne formano l’oggetto. La trascrizione degli atti è solo un onere per le parti ma è un obbligo per il notaio che ha redatto l’atto pubblico. Oltre che dalle parti, la trascrizione può essere fatta da qualunque interessato.

LA CANCELLAZIONE. La trascrizione delle domande giudiziali può essere cancellata se la cancellazione è consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudice con sentenza passata in giudicato. La trascrizione del contratto preliminare può essere anch’essa cancellata se è consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudice con sentenza passata in giudicato.

LA TRASCRIZIONE MOBILIARE

Gli atti che sono oggetti a trascrizione nei registri immobiliari sono assoggettati ad analoghe forme di pubblicità quando hanno per oggetto beni mobili registrati. Il pubblico registro automobilistico (Pra), il registro delle navi e quello degli aeromobili svolgono la stessa funzione dei registri immobiliari. L’identità di funzione è segnalata dagli artt. 2685 e seguenti ed elencano gli atti soggetti a trascrizione mobiliare. Anche in questo caso la trascrizione è solo un onere per i privati interessati ma un obbligo per il notaio e vale il principio della continuità delle trascrizioni. C’è però un importante elemento di differenziazione: il sistema delle trascrizioni mobiliari è a base reale, non personale, per semplificare le ricerche nei registri mobiliari. La conoscenza del numero di matricola del bene permette a chiunque di accertare rapidamente a chi il bene appartiene, qual è la sua condizione giuridica, ecc. senza bisogno della preliminare identificazione della persona, come accade invece per la trascrizione immobiliare.