Sostegno ed incentivazione dell’occupazione

I contratti di solidarietà esterna ed altre misure aventi caratteristiche e funzioni analoghe.
L’intervento pubblico si è trovato a fronteggiare una forte riduzione occupazionale nell’industria in dipendenza da situazioni di crisi di interi settori produttivi e da processi di ammodernamento delle imprese.
Il problema occupazionale è stato affrontato nella duplice prospettiva della riallocazione della forza – lavoro e della produzione di una nuova occupazione operando sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulla diffusione del part – time.

    1. Il legislatore, nel 1984, ha previsto ed incentivato un ulteriore modello di contratto collettivo aziendale di solidarietà cosiddetta esterna. Questo contratto è stipulato per promuovere l’occupazione. Si tratta di un contratto aziendale che prevede una riduzione dell’orario di lavoro e l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, preferibilmente giovani. In questa ipotesi il legislatore prevede un incentivo finanziario alle imprese per la disoccupazione involontaria. Particolari incentivi previdenziali sono previsti in favore dei dipendenti anziani occupati a tempo pieno che optino per il tempo parziale, qualora il contratto preveda un incremento dell’occupazione in azienda.
    2. Il contratto di solidarietà esterna è stato affiancato, nel 1991, da un’ulteriore ipotesi di contratto aziendale finalizzato ad evitare licenziamenti collettivi. Si è al riguardo stabilito che tra un’impresa beneficiaria da più di 24 mesi dell’intervento straordinario della CIG ed i sindacati possa essere stipulato un contratto collettivo aziendale, il quale, consenta ai lavoratori di età inferiore di non più di 60 mesi a quella prevista per la pensione di vecchiaia e che possano far valere 15 anni di contribuzione, di chiedere part – time con orario non inferiore a 18 ore settimanali.
    3. Nel 1994 il legislatore ha previsto la concessione d’incentivi per le imprese che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale e per quelle che sottoscrivano contratti di solidarietà esterna anche con forme di orario di lavoro multiperiodale.
    4. Connessi al ricorso a forme di orario ridotto e flessibile ed al part – time, è stata sviluppata la Legge 24 giugno 1997, numero 196 che non ha tuttavia avuto seguito anche in conseguenza di una nuova legge attuativa della Direttiva n. 93/104 del 23 novembre 1993.

I lavori socialmente utili.

Il D.Lgs. 1 dicembre 1997, numero 468 aveva definito la nozione di lavori socialmente utili come “attività che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva”.
La legge aveva stabilito il principio secondo cui l’impiego nei lavori socialmente utili non determinava l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comportava la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
L’esperienza concreta non ha soddisfatto le aspettative originarie: si sono manifestate forme di conflitto tendenti ad ottenere assunzioni in massa dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il legislatore è intervenuto nel quadro della riforma del mercato del lavoro introdotta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, numero 469 con il quale sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali le funzioni e i compiti relativi a questa complessa materia. L’articolo 45 della Legge 17 maggio 1999, numero 144 ha conferito al Governo una delega ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie modifiche alla predetta normativa.
La delega è stata attuata con il D.Lgs. 28 febbraio 2000, numero 81 il quale ha dettato una graduale abolizione dell’istituto: è stata soppressa buona parte delle tipologie di lavori socialmente utili previste dal D.Lgs. numero 468 ed è stata congelata la posizione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili.
La promozione delle cooperative di produzione e lavoro a fini di tutela dell’occupazione. Il riconoscimento dei lavoratori espulsi dai processi produttivi.
Diversa è la prospettiva nella quale si inseriscono le disposizioni sulle cooperative contenute nella Legge 27 febbraio 1985, numero 49 la quale mira alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso il sostegno della mutualità imprenditoriale tra i lavoratori. L’obiettivo è quello di attenuare le conseguenze negative della crisi occupazionale promuovendo l’iniziativa imprenditoriale di lavoratori che si trovino in stato o in pericolo di disoccupazione, ed il trasferimento dell’azienda in crisi agli stessi.
Il problema del reinserimento dei lavoratori allontanati dal mondo produttivo o comunque da lungo tempo disoccupati, è stato oggetto anche di alcuni interventi legislativi diretti a promuovere l’occupazione mediante vere e proprie riserve di posti.
Accanto a queste previsioni si devono poi aggiungere quelle rivolte a stimolare la domanda di lavoro delle imprese attraverso incentivi economici all’assunzione di lavoratori disoccupati.
Tali incentivi possono consistere nella riduzione della quota di contribuzione di previdenza e assistenza a carico del datore di lavoro ovvero in erogazioni una tantum.
Gli incentivi all’occupazione. Il sostegno all’autoimprenditorialità ed all’autoimpiego.
Gli strumenti fin qui esaminati sono collegati a sostenere il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti espulsi dai processi produttivi. Su un piano diverso si muovono gli interventi diretti a fronteggiare la disoccupazione attraverso la promozione dell’iniziativa imprenditoriale e dell’autoimpiego dei lavoratori.
La Legge 25 febbraio 1992, numero 215 promuove l’eguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra i sessi nell’attività economica e imprenditoriale. A tal fine la legge ha istituito un fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.