Il lavoro delle donne e dei minori

La tutela differenziata ed il principio costituzionale della parità di trattamento

Alla tutela ed al riequilibrio della posizione contrattuale debole del lavoratore va riportata anche la tutela differenziata del lavoro della donna e dei minori (art 37 Cost.). La tutela differenziata di questi soggetti va ricollegata alla loro specifica condizione d’inferiorità socio-economica, nonché all’esigenza di una particolare attenzione all’integrità psico-fisico dei minori ed a particolari occasioni della vita delle donne. L’art 37 Cost. ha affermato gli obiettivi protettivi tradizionali introducendo il principio della tutela paritaria, ciò mirata a garantire ai minori e alle donne la parità di trattamento rispetto ai lavoratori adulti di sesso maschile.

È evidente che la tutela differenziata del lavoro femminile e minorile persegue l’obiettivo di regolare e controllare le condizioni di lavoro, essa deve pertanto essere ricondotta alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale lavoratore, la legge interviene per assicurare che l’esecuzione della prestazione non pregiudichi la capacità di lavoro e la salute. La tutela paritaria è invece da collegare, sia pure indirettamente, al principio d’uguaglianza (art 3 Cost) del quale la parità di trattamento (lavoratori – lavoratrici, maggiorenni – minorenni), sancita dall’articolo 37 Cost, costituisce una specificazione munita d’efficacia interna al rapporto di lavoro e, come tale, limitativa dell’autonomia contrattuale. L’articolo 37 sancisce l’efficacia precettiva immediata ( stessa retribuzione) e il diritto soggettivo alla parità di trattamento ( non discriminazione ).

Il lavoro minorile

Premessa:

  • Età inferiore a 15 anni Bambini
  • Età compresa tra 15 e 18 Adolescenti

L’obiettivo della tutela della salute, della capacità di lavoro come attitudine fisiologica della persona alla prestazione lavorativa, è alla base della normativa posta a tutela del lavoro minorile. Quest’ultima ha lo scopo di limitare l’età minima (15 anni) di ammissione al lavoro e di proibire l’occupazione dei giovani di età inferiore ai 18 anni (adolescenti) in condizioni di impiego tali che risultino particolarmente gravose o inadatte per faticosità, pericolosità, o insalubrità. Con questi divieti, la disciplina protettiva impone limiti all’autonomia privata, l’inosservanza di tali limiti è sanzionata a pena di nullità, e produce i propri effetti sul piano delle liceità dell’oggetto della prestazione e quindi del contratto

La tutela paritaria della donna: la L.n.903 del 1977

Nella legislazione più recente assume rilievo prevalente la tutela paritaria o di riequilibrio della posizione della lavoratrice nel mercato del lavoro. Una decisa svolta nel senso del rafforzamento della tutela paritaria è stata impressa dalla L.n.903 del 1977 che si ricollega alla tutela paritaria prevista con particolare riguardo alla retribuzione dall’articolo 37 Cost, estendendola in funzione della realizzazione della parità di diritti al complessivo trattamento della lavoratrice sia nell’accesso al lavoro sia nello svolgimento e nell’estinzione del rapporto, a tal fine la legge dispone il divieto di ogni discriminazione nonché la nullità degli atti conseguenti.

 L’art 1 vieta ogni discriminazione nell’occupazione del lavoratore e vieta altresì la discriminazione in tutte le iniziative in materia d’orientamento e formazione professionale. Sono previste alcune deroghe tassative per le mansioni particolarmente pesanti o per quelle attività della moda, dell’arte e dello spettacolo nelle quali il sesso costituisca requisito essenziale della prestazione. L’art 2 precisando il principio di cui all’art37 Cost, collega la parità di trattamento retributivo alle prestazioni richieste e non a quelle concretamente eseguite, escludendo in tal modo definitivamente il ricorso al parametro del rendimento del lavoro.

La legge n. 903 ha anche modificato l’ultimo comma dell’art15 dello Statuto dei lavoratori, estendendo il divieto di discriminazione ivi sancito e le relative sanzioni (nullità) anche agli atti discriminatori per motivi di sesso, di razza e di lingua. La legge n. 903 persegue anche l’obiettivo della parità di trattamento ai fini previdenziali, pur non innalzando l’età pensionabile delle donne, un altro scopo è rappresentato dall’alleggerimento del costo del lavoro femminile.

La tutela differenziata delle donne: le lavoratrici madri

La legge n.1204 del 1971 è rivolta ad assicurare la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Innanzitutto nel divieto di licenziamento della lavoratrice dal momento di inizio della gravidanza fino al compimento di un anno da parte del bambino, ma con alcuni limiti al licenziamento:

  • Giusta causa dovuta a colpa grave
  • Cessazione dell’attività dell’azienda
  • Scadenza del termine
  • Esisto negativo della prova

Vi è divieto generale di adibire la donna al lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto così come nei tre mesi successivi; in caso di lavori faticosi, pericolosi o insalubri tale divieto si espande a tutta la gravidanza.

La disciplina paritaria dei congedi

La legge n.53 ha riconosciuto al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso di morte o grave infermità della madre, così come nei casi di abbandono da parte di quest’ultima o qualora egli ne abbia avuto affidamento esclusivo (c.d. congedo di paternità). In secondo luogo è stato riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto ad un’astensione facoltativa (c.d. congedi parentali), tale diritto può essere goduto entro i primi otto anni di età del bimbo e consente nell’astensione fino a sei mesi per la madre e sette per il padre con un limite complessivo di undici mesi. Altra materia disciplinata è quella delle assenze dei genitori per malattie del bambino: entrambi i genitori hanno il diritto di astenersi alternativamente dal lavoro durante le malattie del bambino d’età inferiore ad otto anni, dietro presentazione di un certificato medico.

Parità tra i sessi e speciali occasioni di tutela delle donne

Il decreto Legislativo n.645 del 1996 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria del 1992 n. 85 (92/85), irrobustendo la tutela della salute delle lavoratrici madri, con riferimento ai lavori che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti fisici, chimici, biologici. La legge n.25 del 1999 vieta l’adibizione delle donne al lavoro notturno (dalle 24 alle6 ) dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Le azioni positive e le pari opportunità tra i sessi

La legge n.125 del 1991 è intervenuta ad integrare le pari opportunità di accesso al mercato del lavoro, il legislatore è intervenuto per promuovere l’attuazione di misure finalizzate alla rimozione di ostacoli, le così dette azioni positive.

Il rafforzamento della tutela antidiscriminatoria

Accanto all’introduzione delle c.d. azioni positive, la legge n.125 ha introdotto rilevanti perfezionamenti sostanziali e processuali alla tutela antidiscriminatoria prevista dalla legge 903. L’art 4 precisa che il divieto di discriminazione si estende anche alle forme di discriminazione indiretta, consistenti in ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori di un determinato sesso.