Il concordato preventivo

Che cos’è il concordato preventivo ?

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente al debitore di evitare la gravosa e dannosa procedura fallimentare. Pertanto al concordato preventivo si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento e consiste in un accordo fra debitore e creditori per stabilire le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.

I presupposti del concordato preventivo

I presupposti del concordato preventivo sono:

  1. Presupposto soggettivo
    1. la qualità di imprenditore commerciale del debitore (fallibile)
  2. Presupposto oggettivo
    1. lo stato di crisi dell’impresa (difficoltà temporanea e reversibile)
    2. lo stato d’insolvenza

Domanda di ammissione , accoglimento o respingimento del concordato preventivo

Il debitore presenta “domanda di ammissione” al concordato preventivo, con ricorso al Tribunale competente corredata da un “piano di risanamento” proposto ai creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (es. cessione di beni, dilazione dei pagamenti) oppure l’attribuzione dell’attività d’impresa ad un assuntore eccetera. Il Tribunale accerta se ricorrono i presupposti di ammissione al concordato preventivo e può alternativamente:

  1. emettere decreto di non accoglimento non soggetto a reclamo e su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti.
  2. emettere decreto di accoglimento non soggetto a reclamo, e nomina gli organi della procedura che sono:
    1. Giudice Delegato cui è devoluta la direzione del procedimento
    2. Commissario Giudiziale che svolge funzioni di controllo e vigilanza sull’imprenditore.

Voto dei creditori sul concordato preventivo

Un volta emesso il “decreto di accoglimento al concordato preventivo” i creditori sono chiamati a votare sulla proposta. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

  1. Se la proposta non è approvata il Tribunale su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti.
  2. Se la proposta è approvata, il Tribunale controlla la legittimità del concordato preventivo (verifica del raggiungimento della maggioranza prescritta), ed emette “decreto di omologazione” reclamabile in Corte di Appello.

Il concordato preventivo con sentenza del Tribunale può essere:

Risolto: su istanza dei creditori, in caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’imprenditore. Annullato: se si scopre una esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione dell’attivo. Alla risoluzione o all’annullamento può seguire la dichiarazione di fallimento se vi sono i presupposti e ne facciano richiesta il creditori o il P.M.

Effetti e conseguenze del concordato preventivo

Come conseguenza, il concordato preventivo ha i seguenti effetti benefici per l’imprenditore:

  • “evita lo spossessamento” lasciando l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni, anche se sotto il controllo del Commissario Giudiziale.
  • L’imprenditore viene liberato dei debiti che vanno oltre la percentuale concordataria.

I creditori hanno invece i seguenti benefici :

  • il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’inizio della procedura e pertanto essi non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ma i creditori possono beneficiare del fatto che con il concordato si evita la procedura fallimentare e quindi potrebbero ottenere qualcosa in più ed in tempi più brevi relativamente ai loro crediti.

A cosa serve il concordato preventivo?

Il concordato è concepito con le seguenti finalità :

  1. la liquidazione del patrimonio del debitore, secondo modalità più elastiche del fallimento, concordate con la maggioranza dei debitori.
  2. il ritorno “in bonis” dell’imprenditore, che non ha tutti gli svantaggi legati all’essere dichiarato fallito, e la continuazione dell’attività d’impresa.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

La legge prevede la possibilità di un “accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti” che consenta al debitore di far fronte alla crisi dell’impresa attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori. Procedura:

  1. L’accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
  2. Si deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato all’accordo.
  3. L’accordo deve essere depositato dal debitore nella cancelleria del Tribunale, unitamente alla relazione di un esperto sull’attuabilità del piano.
  4. L’imprenditore, deve chiedere domanda di omologazione al Tribunale.
  5. Il Tribunale, decise le eventuali opposizioni, emette “decreto di omologazione” reclamabile in Corte di Appello.
  6. Quindi l’accordo viene pubblicato nel Registro delle imprese (acquisendo efficacia) ed i creditori ed ogni altro interessato possono proporvi opposizione entro 30 giorni.
  7. I creditori a questo punto perdono la possibilità di esperire azioni esecutive individuali nei confronti del debitore per un periodo di 60 giorni.
  8. Se il debitore non adempie all’accordo, sia i creditori che hanno sottoscritto l’accordo che gli altri possono riprendere ad esperire azioni esecutive individuali o richiesta di fallimento.