La nota integrativa

La struttura della Nota Integrativa è contenuta nell’articolo 2427.

In generale la Nota assolve diverse funzioni:

  1. Spiegazione dei criteri di valutazione adottati per le valutazioni di bilancio;
  2. Fornire il dettaglio di certe voci inserite nel conto economico o nello stato patrimoniale o di specificare l’inserimento di determinati elementi entro certe voci (dettagli che il grado di sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non può fornire);
  3. Fornire il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello stato patrimoniale;
  4. L’inserimento di dati aggiuntivi che non rappresentano commenti di voci già inserite negli schemi contabili ma che consentono di cogliere informazioni utili;
  5. Fornire spiegazioni sull’adozione di certi comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive (per evitare una lesione al principio della prudenza);
  6. Favorire la comparabilità formale dei bilanci sia evidenziando gli eventuali raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sia motivando i diversi importi negli esercizi successivi.

La nota integrativa inoltre consente una miglior rappresentazione chiara, veritiera e corretta ed garantisce una migliore comparabilità (articolo 2423-bis 2° comma: “gli amministratori devono illustrare i motivi che hanno determinato l’impiego di criteri di valutazione diversi dai precedenti”).

Secondo il documento numero 12 dell’OIC, inoltre, la Nota Integrativa dovrebbe contenere:

  1. Il rendiconto finanziario;
  2. Il dettaglio delle voci A5 e B14 se di importo significativo;
  3. Informazioni che la legge impone di inserire nella relazione sulla gestione come la descrizione della natura dell’attività dell’azienda, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio o i rapporti con imprese consociate e collegate.