Il trattamento di fine rapporto

Il TFR rappresenta quell’importo che dovrà essere corrisposto al dipendente al termine del suo rapporto di lavoro con l’azienda.

La disciplina civilistica è contenuta nell’articolo 2120 e consiste nello stanziare al termine di ogni esercizio una quota pari ad una frazione degli stipendi maturati nello stesso periodo.

Tale fondo sarà utilizzato al momento dell’uscita del dipendente dell’azienda. Dopo la riforma della previdenza del 2007 il quadro relativo alla gestione del TFR si è fatto più articolato, in particolare il soggetto dipendente può decidere:

  • Mantenere il TFR secondo le regole tradizionali: in questo caso occorre distinguere se il dipendente si è inserito in un’azienda con più o meno di 50 dipendenti.
  • Più di 50 dipendenti: il fondo TFR maturato dal 2007 in poi non è più trattenuto internamente, ma viene versato, attraverso un accantonamento mensile all’INPS che si occuperà della sua gestione. Resta invece all’impresa la gestione del fondo accantonato fino al 31/12/2006, che dovrà essere opportunamente rivalutato annualmente secondo le consuete procedure.
  • Meno di 50 dipendenti: nel caso in cui il dipendente opti per il fondo TFR la gestione del fondo avviene secondo la logica tradizionale applicata fino al 2006 e allineata secondo quanto previsto dall’articolo 2120.
  • Optare per un fondo pensione: con riferimento alle quote TFR maturate dall’1/1/2007 in avanti, il dipendente può optare indipendentemente dal tipo di azienda in cui è inserito per l’assegnazione a fondi pensione, fondi di categoria o piani individuali di previdenza. Il versamento avviene a scadenze periodiche che variano a seconda della tipologia di fondo.

Alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile, il dipendente:

  • Ha diritto ad una rendita vitalizia erogata dal fondo, che si aggiunge alla pensione pubblica, oppure,
  • Può chiedere una somma pari a metà della cifra accumulata e una rendita per la restante parte.