Il bilancio in forma abbreviata

L’articolo 2435-bis riguarda il bilancio in forma abbreviata ossia un bilancio con minori informazioni contenute utilizzabile da società con dimensioni inferiori.

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società che nel primo esercizio di vita o successivamente per 2 esercizi consecutivi non superino due dei seguenti limiti:

  1. Totale attivo dello Stato Patrimoniale € 4.400.000;
  2. Ricavi delle vendite delle prestazioni € 8.800.000;
  3. Dipendenti in media 50.

Lo Stato Patrimoniale abbreviato comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani.

Tuttavia :

  • Le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce C.2;
  • La voce E del passivo può essere compresa nella voce D;
  • Dalle voci BI e BII devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni in quanto in nota integrativa abbreviata si può omettere il prospetto di movimento delle immobilizzazioni;
  • Le voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Il conto economico abbreviato consente vari raggruppamenti di voci:

  • A.2 e A.3
  • B.9.c, B.9.d, B.9.e
  • B.10.a, B.10.b, B.10.c
  • C.16.b, C.16.c
  • D.18.a, D.18.b, D.18.c
  • D.19.a, D.19.b, D.19.c

Inoltre si prevedono semplificazioni in Nota Integrativa.

La possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata viene meno se per il secondo anno consecutivo sono stati superati due dei limiti.