I soci e le quote sociali

L’art.2468 c.c. disciplina le caratteristiche peculiari delle quote di partecipazione detenute dai soci. In particolare, il co.1 dispone esplicitamente, che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Ma la caratteristica più evidente è l’assoluta impossibilità di ricorrere alla sollecitazione all’investimento.

I diritti sociali, pertinenti alle quote, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società ovvero la distribuzione degli utili, ma senza una diversa previsione, le partecipazioni dei soci devono intendersi determinate in misura proporzionale al conferimento.

Nel caso siano attribuiti i particolari diritti alle partecipazioni, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, tali diritti possono essere modificati solamente con il consenso unanime di tutti i soci. È prevista, a ogni modo, la possibilità per il socio di recedere dalla società ex art.2473 c.c.

Il co.5 dell’art.2468 estende anche alle quote la disciplina della comproprietà delle azioni. Infatti, in tale ipotesi, è prevista la nomina di un rappresentante comune, in conformità degli art.1105 e 1106, il quale eserciterà i diritti dei comproprietari.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, il legislatore richiama la disciplina dettata per le S.p.A. dall’art.2352 c.c.

Il legislatore prevede il trasferimento delle quote sociali all’art.2469 c.c. stabilendo che le partecipazioni della S.r.l. sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

A tale principio di carattere generale sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nell’atto costitutivo.

L’atto costitutivo può, infatti, sia prevedere l’assoluta intrasferibilità delle quote, sia subordinare il trasferimento delle stesse al gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, senza prevederne, peraltro, particolari condizioni e limiti; oppure l’atto costitutivo può porre condizioni che impediscono, di fatto, il trasferimento a causa di morte.

In tale ultima ipotesi, al socio ovvero a suoi eredi è data comunque la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art.2473 c.c.

La possibilità di esercizio del diritto di recesso trova un limite temporale stabilito nell’atto costitutivo, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale non può essere esercitato.

Il trasferimento delle partecipazioni produce i suoi effetti nei confronti della società e nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione presso il registro delle imprese.

La mancata iscrizione nel registro delle imprese non comporta l’invalidità del trasferimento, ma risultano essere fondamentali per produrre gli effetti nei confronti dei terzi estranei all’atto di trasferimento.

Il notaio, che ha autenticato la sottoscrizione dell’atto di trasferimento delle partecipazioni, deve provvedere al deposito dello stesso, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se, invece, il trasferimento è avvenuto mortis causa, il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione.

Il legislatore, nei co.3 e 4 dell’art.2470, disciplina 2 particolari fattispecie di circolazione delle quote: la prima riguarda l’acquisto della quota da parte di più persone in conflitto e la seconda riguarda l’acquisto di tutte le quote da parte di un unico socio.

Il principio cardine, attorno al quale ruota la tutela della vendita di una quota a più persone, è la buona fede dell’acquirente più diligente.

Quindi, se la quota è alienata con successive contratti a più persone, risulterà titolare legittima della quota quella che per prima ha provveduto all’iscrizione, in buona fede, nel registro delle imprese. Tale acquirente è preferito agli altri, anche se il suo titolo porta una data posteriore.

La seconda ipotesi si ravvisa nel caso in cui l’intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell’unico socio.

In tale contesto, gli amministratori devono provvedere al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione in cui sia indicato: a) il cognome e nome o la denominazione; b) la data e il luogo di nascita ovvero lo Stato di costituzione; c) il domicilio o la sede; d) la cittadinanza dell’unico socio.

Gli amministratori,inoltre, devono provvedere al deposito di una dichiarazione per l’iscrizione al registro delle imprese, qualora si costituisse o ricostituisse la pluralità dei soci.

Gli amministratori devono provvedere al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese di tali ultime dichiarazioni.

Anche l’unico socio o colui che essa di essere tale, è tenuto a provvedere alla pubblicità presso il registro delle imprese.

Il legislatore riformatore ha espressamente disciplinato l’espropriazione della partecipazione all’art.2471 c.c. che dispone, la procedura della notifica al debitore e alla società e, immediatamente dopo, l’iscrizione nel registro delle imprese.

Gli amministratori, successivamente alla notifica, provvedono facoltativamente all’annotazione nel libro dei soci del pignoramento.

Il creditore deve avere cura di notificare alla società l’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione.

La partecipazione viene venduta all’incanto, se non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita.

La vendita, però, non produce effetti se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, per preservare l’organizzazione della società stessa.

La vendita della partecipazione segue la medesima procedura anche nell’ipotesi del fallimento di un socio.

Il legislatore del 2003 ha introdotto anche una disciplina specifica sul pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione con l’art.2471-bis, in cui fa un esplicito rinvio alla disciplina delle S.p.A. (art.2352 c.c.) e stabilisce che la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro salvo le disposizioni dettate dal co.3 dell’art.2471 c.c.

Se il socio vende partecipazioni non totalmente liberate, questi resta solidalmente obbligato con l’acquirente per il periodo di 3 anni, da quando si è provveduto all’iscrizione presso il registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.

Il co.2 dell’art.2472, dispone l’impossibilità della richiesta del pagamento all’alienante, se non quando la richiesta al socio moroso sia rimasta infruttuosa.

È fatto assoluto divieto, per le S.r.l., dell’acquisto e sottoscrizione delle proprie partecipazioni (art.2474 c.c.). Inoltre la società non può accettare in garanzia le proprie partecipazioni, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Bisogna precisare che, a tali divieti, non sono concesse deroghe e ciò è determinato dall’intento del legislatore di tutelare l’integrità del capitale sociale.