I controlli legali dei conti nella S.r.l.

Il D.L. 09/02/2012. n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012, n.35 ed entrato in vigore il 10/02/2012 (decreto semplificazioni), è intervenuto ancora una volta sulla disciplina dell’assetto dei controlli dei conti nelle S.r.l., già oggetto di un precedente intervento modificativo a opera della legge di stabilità.

La S.r.l. in materia di controllo contabile, laddove esistente, ha molti aspetti analoghi alla disciplina dettata per la S.p.A.

Nella S.r.l. l’organo di controllo, in linea di principio, non è l’organo di controllo obbligatorio, infatti è disciplinato che l’atto costitutivo può prevederne, determinandone competenze e poteri, la nomina..

All’organo di controllo d’istituzione obbligatoria si applicano, in forza del richiamo operato dall’ultimo comma dell’art.2477 c.c., le medesime norme dettate in materia di S.p.A. che adottano il modello di amministrazione tradizionale, con la differenza che all’organo di controllo delle S.r.l. sono necessariamente attribuite funzioni di controllo sia gestionale sia contabile. Nelle S.r.l. di minori dimensioni il co.1 dell’art.2477 c.c. consente che l’atto costitutivo possa comunque prevedere l’istituzione di un organo di controllo interno, con facoltà di scegliere tra revisore e sindaco, determinandone le competenze e i poteri, ivi comprendendo la revisione legale dei conti.

La norma precisa che, qualora lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

L’art.2477 c.c. è l’unica disposizione relativa all’organo di controllo nella S.r.l., intitolata, per l’appunto sindaco e revisione legale dei conti.

Il controllo legale dei conti, nella S.r.l., lega la necessità della previsione – nell’atto costitutivo – dell’organo di controllo al superamento o del livello di capitale minimo previsto per la S.p.A., ovvero di due dei livelli  (relativi alla struttura e alla dimensione economica dell’attività) disposti dall’art.2435-bis c.c. per la redazione del bilancio abbreviato e alla necessità di redigere un bilancio consolidato ovvero di controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L’art.2477 c.c. individua, nei co.2 e 3, i parametri dimensionali rilevanti per l’istituzione obbligatoria dell’organo di controllo interno alla società a responsabilità limitata.

La nomina obbligatoria dell’organo di controllo è prevista se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, pari a 120.000,00 €.

L’organo di controllo dev essere obbligatoriamente nominato anche quando per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei limiti indicati dal co.1 dell’art.2435-bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Ancora, la società deve provvedere alla nomina dell’organo di controllo se ha l’obbligo della redazione del bilancio consolidato e se controlla una società obbligata alla revisione legale.

Nell’ipotesi in cui la società a responsabilità limitata ricade in una delle situazioni che impongono la nomina dell’organo di controllo e del revisore, si applicano le disposizioni relative alle società per azioni, ma se l’atto costitutivo non prevede diversamente, la revisione è esercitata dall’organo di controllo.

Se per 2 esercizi consecutivi non vengono superati 2 dei limiti ex art.2435-bis co.1 c.c., l’obbligo di nomina dell’organo di controllo viene meno.

La prima previsione, quella della dimensione del capitale, sfrutta un dato quantitativo per configurare un livello minimo di controlli da garantire a chi investe nella stessa.

L’altra previsione, quella relativa al co.3 dell’art.2477 c.c., invece, sembra più attenta alla dimensione economica dell’attività considerata utile a cogliere la rilevanza del fenomeno e quindi a definire il controllo contabile come necessario in base a una previsione di legge, che si riferisce a dati fattuali, relativi alla dimensione dell’attività d’impresa o della struttura aziendale che la esercita.

L’art.2477 c.c. dispone che le S.r.l. potranno scegliere di dotarsi di un organo di controllo interno, vale a dire del sindaco unico ovvero del collegio sindacale, oppure alternativamente di un revisore.

La norma attualmente in vigore consente dunque di introdurre assetti dei controlli societari assai diversificati, non solo nella forma, ma anche nella sostanza.

I soci di S.r.l., sia nel caso di nomina facoltativa sia nel caso di nomina obbligatoria, avranno infatti la possibilità di scegliere fra:

  • Il sindaco;
  • Il collegio sindacale;
  • Il revisore (più correttamente il revisore legale dei conti o la società di revisione legale).

La scelta del soggetto al quale affidare il controllo determina evidentemente anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società:

  • Vigilanza concomitante alla gestione ex art.2403 c.c. e funzione di revisione legale ex art.14 del D.Lgs. n.39/2010 cumulativamente affidate al sindaco o al collegio sindacale;
  • Esclusiva funzione di revisione ex art.14 del D.Lgs. n.39/2010 affidata al revisore legale o alla società di revisione legale. Mentre in capo all’organo di controllo interno potranno cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l’attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

In merito all’individuazione del momento in cui le ipotesi indicate dal co.2 e 3 divengono operativi, il novellato art.2477 c.c. chiarisce definitivamente quando l’assemblea deve provvedere alla nomina dell’organo di controllo. In base all’ultimo comma dell’art.2477 c.c., l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i sopra esposti limiti deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

In virtù del richiamo alle norme delle S.p.A., al sindaco unico delle S.r.l. devono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale (art.2397-2409 c.c.).

Al sindaco quindi competono i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale.

In riferimento ai requisiti professionali del sindaco unico, pur nel silenzio della legge, si ritiene che, nel caso di nomina obbligatoria, dovendo svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco, oltre ovviamente a essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.2397 c.c., dovrà essere necessariamente scelto fra i revisori legali dei conti (persone fisiche), in analogia con quanto previsto dall’art.2409-bis c.c. in tema di S.p.A.

Occorre infine osservare che, nonostante il legislatore non abbia previsto la nomina di alcun supplente del sindaco unico, debba necessariamente essere nominato, in quanto, proprio perché trattasi di organo monocratico, nell’ipotesi di sua mancanza, solo con il sindaco supplente sarebbe garantita la continuità delle operazioni di controllo.

L’organo di controllo è innanzi tutto tenuto a un generale obbligo di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, ossia sulla conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali alle disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che disciplinano lo specifico settore nel quale opera la società, nonché alle regole statutarie.

In particolari situazioni, l’intervento dell’organo di controllo è specificamente richiesto dalla legge. Tra le più importanti vanno ricordate quelle aventi a oggetto il parere sul compenso da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche (art.2389, co.3, c.c.), il controllo delle situazioni di conflitto di interesse (art.2391 c.c.), il consenso alla iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e di pubblicità e dell’avviamento (art.2426, n.5 e 6, c.c.).

All’organo di controllo è poi affidato il controllo circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione, da intendersi non come sindacato del merito, ossia dell’opportunità e convenienza degli atti di gestione, bensì della loro legittimità, non solo sotto il profilo formale, ma anche sostanziale.

L’organo di controllo deve accertarsi sulla bontà delle scelte di gestione, di per se stesse discrezionali e insindacabili, verifiche e informazioni che, nel caso concreto, devono essere assunte prima di procedere a quella determinata operazione.

L’organo di controllo deve verificare che non vengano poste in essere operazioni estranee all’oggetto sociale, ovvero ingiustificatamente imprudenti o azzardate o comunque incompatibili con le risorse aziendali, ovvero in situazioni di conflitto di interessi.

L’organo di controllo è tenuto ad acquisire in maniera costante tutte le informazioni relative all’andamento generale della gestione e delle operazioni sociali maggiormente rilevanti, nonché tutte quelle notizie utili a consentire di introdursi in fondo nella concreta realtà aziendale, economica e giuridica nella quale opera la società.

L’art.2477, co.5, c.c. dispone che, nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell’organo di controllo,di cui al co.2 e 3 dell’art.2477, devono applicarsi le disposizioni in tema di società per azioni.

In applicazione dell’art.2477, co.5 c.c., l’organo di controllo obbligatorio si configura quale organo naturalmente investito anche del controllo contabile.

La possibilità che l’atto costitutivo attribuisca tale funzione a un soggetto esterno alla società afferma la competenza dell’organo di controllo in ordine al controllo sulla gestione. Tale attività sarà l’unica funzione attribuita all’organo interno di controllo, nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo preveda espressamente la nomina di un revisore deputato al controllo contabile. Nel silenzio del contratto sociale, invece, l’organo di controllo svolgerà entrambe le funzioni di controllo.

Quindi, dovendo l’organo di controllo vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, compete sempre allo stesso il controllo di legalità sugli atti posti in essere dagli organi sociali, inclusa l’assemblea, tra i quali gli atti e le attività di rilevante importanza.

L’organo di controllo deve vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, a tal fine, dovrà effettuare un controllo di legalità sostanziale avente per oggetto la correttezza del processo decisionale e la ragionevolezza delle relative scelte.

L’organo di controllo deve, quindi, vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e sul loro concreto funzionamento, anche alla luce di regole mutuate dalle scienze aziendalistiche.

All’organo di controllo spetta il potere di ispezione e di controllo, nonché quello di richiedere notizie agli amministratori di cui all’art.2403-bis e competeranno i doveri di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

L’organo di controllo, inoltre, è legittimato all’impugnazione delle decisioni dei soci e del consiglio di amministrazione in caso di conflitto d’interessi, pur essendo preclusa al collegio delle S.r.l. la denuncia al tribunale delle gravi irregolarità degli amministratori.

Le disposizioni dettate per le S.p.A. in tema di responsabilità dell’organo di controllo devono essere trasposte anche per la responsabilità dell’organo di controllo obbligatorio delle S.r.l.

L’ultimo comma dell’art.2477 c.c. stabilisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati uno o più dei limiti dimensionali stabiliti deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo.

Se l’assemblea non dovesse ottemperare a tale obbligo, la nomina dovrà essere effettuata dal tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Il codice non definisce quali siano tali interessi, ma è semplice intuire che possano essere sia interni alla società, sia esterni a questa.