Nascita e gestione d’imprese innovative: start – up
Con il D.L. numero 179/2012, il legislatore ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (start up innovativa) con l’obiettivo di contribuire alla figura di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, attrarre in Italia talenti ed imprese innovative e capitali all’estero.
Per start-up innovativa si intende una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, o una società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Vi rientrano, pertanto, sia le S.r.l. ,compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto, sia le S.p.A., le S.a.p.a., sia le società cooperative.
La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
- La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. numero 76/2013)
- La società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
- Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- Non deve distribuire o aver distribuito utili;
- Deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. numero 76/2013)
- Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art.4 del d.m. numero 270/2004 (così integrato con d.l. numero 76/2013)
- Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. numero 76/2013)
La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese start-up innovative, qualificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Società Europea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
- Dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- Dispone di attrezzature adeguate all’attivita’ delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- E’ amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- Ha regolari rapporti di collaborazione con universita’, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita’ e progetti collegati a start-up innovative;
- Ha adeguata e comprovata esperienza nell’attivita’ di sostegno a start-up innovative.
Al fine di creare un ambiente favorevole per lo sviluppo d star up innovative, sono previste deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio.
Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:
- Facoltà di estendere di 12 mesi il periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
- Facoltà di utilizzare anche per le start up innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in start up innovative costituite in forma di S.R.L.,consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
- Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).
- Facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.
Inoltre, sono previste misure volte a favorire l’assunzione di lavoratori da parte di start up innovative, le quali potranno usufruire di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiano maggiore flessibilità operativa-
Si è anche scelto di sottrarre le start up alle procedure concorsuali vigenti prevedendo il loro assoggettamento alla disciplina della gestione della crisi da sovra indebitamento.