Le leggi regionali (federalismo fiscale)

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La potestà legislativa tributaria spetta, nel nostro ordinamento, allo Stato e alle regioni (art.117 modificato nel 2000). Allo Stato è attribuita in via esclusiva. La questione è capire se solo lo Stato può istituire nuovi tributi e disciplinarli o anche altre figure pubbliche. Non è solo in Capo dello Stato che ha questo potere ma è stato riconosciuto anche alle regioni. Anche le regioni hanno potestà legislativa (1° co.). Ha potestà esclusiva sulle questioni che regolano il sistema tributario dello Stato (se il gettito va allo Stato è chiaro che la disciplina deve essere esclusiva dello Stato). Inoltre è sempre competenza esclusiva dello Stato stabilire i principi fondamentali del sistema tributario complessivo. Quindi anche quello delle regioni, province e comuni. Invece è attribuito alla potestà delle regioni:

a) la legislativa residuale, cioè in materia di tributi regionali e locali (4° co.), quindi anche se il gettito va al comune che si occupa di accertarla; il potere di disciplinare l’ICI (IMU);

b) la legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (la finanza pubblica sono tutti i tributi statali, regionali, provinciali e comunali).

Art.119: i comuni, le province le città metropolitane e le regioni stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri ma non si tratta di potestà legislativa.