Le fonti

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

L’articolo 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge: esso contiene quindi una riserva di legge relativa, che la dottrina rilegge come espressione del principio democratico secondo cui la competenza in materia tributaria (di redistribuzione dei redditi, eccetera) spetta all’organo più direttamente rappresentativo della volontà popolare, il parlamento. Bisogna notare però che:

  • all’espressione “prestazioni personali e patrimoniali imposte“, si attribuisce un significato più ampio di tributo, in quanto sono comprese sia le prestazioni imposte in senso formale (con atto auto – ritativo, senza la volontà del soggetto passivo), sia in senso sostanziale (quando l’obbligazione pur nascendo da un contratto costituisca corrispettivo di servizio pubblico, che soddisfi un bisogno essenziale e sia reso in regime di monopolio – esempio tariffe per i vigili del fuoco);
  • per “legge” si indicano sia le leggi statali, sia quelle regionali (o provinciali nel caso di Trento e Bolzano), sia gli atti aventi forza di legge (d.l. e d.lgs.); i regolamenti e le altre fonti di diritto comunitario non si pongono però in contrasto con la riserva di legge;
  • la riserva è relativa ma non assoluta
  • la legge regola i principi base (i contenuti minimi);
  • altri atti (regolamenti ed atti amministrativi) possono regolare i “dettagli” entro i limiti dei principi base espressi dalla legge.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non necessario che base imponibile ed aliquote siano stabilite da normativa primaria, ma possono essere anche delegate a normativa secondaria qualora la legge stabilisca i principi guida.

LE LEGGI DELLO STATO

Le leggi tributarie, ex articolo 75 Costituzione, non possono essere oggetto di referendum abrogativo (e ne è intuitiva la motivazione). La legge di bilancio, ex articolo 81 Costituzione, non può approvare leggi tributarie – assumendo quindi la mera funzione formale di approvazione del bilancio.

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Il Governo può emanare:

  • decreti legge (ex articolo 76 Costituzione), in casi straordinari di necessità ed urgenza da convertire in legge entro 60 giorni altrimenti decadono ex tunc (da allora);
  • dei d.l. vi è uso frequente in materia tributaria, soprattutto in necessità di immediatezza della decorrenza;
  • decreti legislativi (ex articolo 77 Costituzione), qualora il parlamento deleghi al governo l’esercizio della funzione legislativa con determinazione dei principi e criteri direttivi, soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti; i d.lgs in materia tributaria sono frequenti a causa dell’eccessivo “tecnicismo” delle norme tributarie che mal si prestano ad essere discusse in parlamento.

I REGOLAMENTI

I regolamenti sono atti emanati dal governo, aventi forza inferiore a quella della legge: non possono essere in contrasto con la legge e possono essere annullati dal giudice amministrativo e disapplicati dagli altri giudici. Il diritto tributario, essendo caratterizzato da riserva di legge relativa, ammette solo:

  • regolamenti esecutivi, che regolano l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi – che possono essere emessi anche in assenza di apposita norma autorizzativa;
  • regolamenti delegati, che possono essere emessi, entro certi limiti, solo in base ad una norma espressa.

Le fonti secondarie possono essere annullate dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) con efficacia erga omnes, o disapplicate dal giudice ordinario (ed in ambito tributario, dalla Commissione Tributaria di competenza) nel caso specifico (quindi senza efficacia erga omnes).

LA POTESTA’ LEGISLATIVA

Dopo la riforma della legge costituzionale numero 3/2001, allo Stato è attribuita la potestà esclusiva di disciplinare il sistema tributario dello Stato e di stabilire i principi fondamentali del sistema tributario complessivo. Alle Regioni è data potestà legislativa concorrente in materia di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, e sono titolari in via residuale in ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Di fatto, il sistema tributario dello Stato è destinato a finanziare tutti gli enti che costituiscono la Repubblica, i quali si finanziano sia con partecipazione dei tributi erariali sia tramite riscossione di tributi propri (a livello regionale o locale – provinciale e comunale), con riguardo ai quali:

  • le Regioni, ex l’articolo117 Costituzione, hanno potestà legislativa residuale (e quindi competenza primaria) da svolgersi entro i principi del coordinamento statale, ed in armonia con la Costituzione (possono quindi istituirne di nuovi);
  • gli enti locali al di sotto della Regione, non avendo potestà legislativa, potranno al più disciplinare con regolamento i tributi propri con norme attuative od integrative delle leggi statali e regionali (integrare e non stabilire).

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

La ratifica delle convenzioni internazionali, ex art.80 Costituzione, deve essere autorizzata con legge per effetto della quale le norme delle convenzioni diventano norme interne. L’ordinamento comunitario, a differenza degli altri trattati internazionali, è un ordinamento sovranazionale che può creare norme che si indirizzano tanto agli stati, tanto ai cittadini:

  • i regolamenti comunitari, che hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli stati membri; producono effetti immediati, per cui lo stato non deve emanare norme per la loro attuazione, in quanto questo è recepito in automatico ex. art.10 Costituzione;
  • le direttive comunitarie, che sono dirette agli stati con riguardo ai risultati da raggiungere, mentre gli strumenti (le leggi) sono lasciati alla discrezionalità dei singoli stati; è dunque necessario che gli stati adottino norme di recepimento – salvo che contengano disposizioni precise ed incondizionate (esempio esclusione disciplina IVA), nel qual caso hanno efficacia diretta;
  • le decisioni comunitarie, che riguardano atti specifici ed hanno effetto diretto e sono obbligatorie per i destinatari in essi indicati (così come per le sentenze dei giudici comunitari).

EFFICACIA NEL TEMPO

Le leggi ed i regolamenti entrano in vigore dopo il 15 esimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (di regola l’entrata in vigore corrisponde alla decorrenza dell’efficacia nel tempo). La legge, di regola, non è retroattiva salvo tale retroattività non sia espressamente prevista nello stesso testo normativo; così come è possibile la retroattività di un regolamento solo su espressa previsione di una norma con forza di legge. Nel caso di fatti avvenuti tra la decorrenza della vecchia e della nuova legge si applicano le disposizioni transitorie.

CESSAZIONE DELL’EFFICACIA NEL TEMPO

Le leggi cessano di essere efficaci quando sono abrogate, quando sono dichiarate incostituzionali od alla scadenza del termine previsto (in caso di leggi temporanee):

  • l’abrogazione può avvenire:
    • per dichiarazione espressa del legislatore;
    • per incompatibilità con nuove leggi;
      • se l’intera materia è regolata da nuove leggi;
      • la perdita di efficacia è ex nunc (da ora) – per cui la legge è efficace dall’entrata in vigore (o meglio dalla decorrenza) fino alla sua abrogazione;
      • la dichiarazione di incostituzionalità, ne fa cessare l’efficacia ex tunc, ossia come se la legge non fosse mai esistita – nel diritto tributario la regola generale è che i tributi riscossi in base a leggi incostituzionali debbano essere rimborsati.

EFFICACIA NELLO SPAZIO

La legge tributaria esplica i propri effetti in tutto il territorio nazionale e sono entro tale ambito. Per territorio nazionale si intende il territorio politico dello stato (non quello doganale). Non sempre però il criterio della territorialità è applicabile (esempio l’imposta sul reddito si applica per i residenti a tutti i redditi sia italiani che esteri mentre per in non residenti a tutti i redditi prodotti nello stato). Per leggi tributarie assume spesso rilevanza il luogo dove si verifica il presupposto. Solo grazie a delle convenzioni internazionali lo stato può garantire il proprio credito tributario all’estero e possono essere previste collaborazioni finanziarie tra le due (o più) amministrazioni finanziarie.