Fiscalità internazionale

Parliamo della fattispecie di imposta e ci riferiamo a quei fatti connotati da elementi di estraneità e internazionalità. Ci riferiamo alle seguenti ipotesi:

  • Il contribuente soggetto passivo è un soggetto fiscalmente residente in uno stato che produce redditi e/o possiede il patrimonio in questo stato ma produce redditi e/o possiede patrimoni anche in un altro stato. Il soggetto inteso sia persone fisiche che no.
  • Altra ipotesi di estraneità: un soggetto produce redditi e/o possiede patrimoni in un certo stato ma non è residente in quello stato. Quando parliamo di residenza facciamo sempre riferimento alla residenza fiscale. Quindi in questo caso la fattispecie di imposta ha elementi di estraneità.

Possiamo riferirci a 2 gruppi di norme:

  1. Riguardano le fattispecie di imposta con elementi di estraneità, che appartengono al diritto internazionale tributario
  2. Norme nazionali dei singoli diritti interni. Ci riferiamo quindi al diritto tributario internazionale.

Norme del diritto internazionale tributario

Partiamo dalle fonti. Le fonti del diritto internazionale sono:

  • Diritto internazionale generale
    • Consuetudini internazionali, non sono scritte ma valgono fra stati
    • Principi generali del diritto della Comunità Internazionale.
    • Diritto convenzionale cioè quel diritto costituito dalle convenzioni stipulati fra i singoli stati. In particolare noi ci concentreremo sulle convenzioni o trattati contro la doppia imposizione sul reddito e/o sul patrimonio.

Quando parliamo di convenzioni ci riferiamo a diversi modelli. Esistono infatti convenzioni multilaterali e convezioni bilaterali. Come è facile capire le convenzioni multilaterali sono convenzioni o trattati stipulati fra più stati, mentre come è facile capire le convenzioni bilaterali sono quelle stipulate fra 2 stati. Tutte le convenzioni o trattati stipulati dall’Italia sono tutti bilaterali, ma la maggior parte di quelli stipulati al mondo sono bilaterali. Come si può capire trattandosi di accordi fra stati gli effetti si avranno solo fra i 2 o più stati che hanno firmato il trattato, e quindi non potranno essere estesi ad altri paesi. Anche per quando riguarda i trattati stipulati contro la doppia imposizione vediamo che la maggior parte dei casi abbiamo convenzioni o trattati bilaterali. Gli esempi di trattati multilaterali sono:

  1. Patto Andino: Trattato stipulato da alcuni stati dell’America Latina.
  2. Trattato stipulato fra Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Questo risolve i problemi di doppia imposizione solo fra questi 4 stati.

Si sta progettando in ambito UE di eseguire un trattato contro la doppia imposizione generale per tutta l’Europa, ma si è riflettuto che esistono già molti trattati bilaterali fra i singoli stati europei.

Modelli di convenzione o trattato

Esistono vari modelli di convenzione o di trattato. Il modello non ha valore normativo ne in ambito internazionale ne nazionale. Non introduce quindi norme ne nel diritto interno ne nel diritto internazionale. Lo dice infatti il nome, è un modello da prendere ad esempio per redigere i trattati o le convenzioni. Queste clausole non vincolano nessun soggetto. Diventano valide se inserite in uno specifico trattato o convenzione e saranno valide soltanto per disciplinare i rapporti fra gli stati contraenti. Per quanto riguarda i modelli:

  • Il più noto è il modello OCSE perché quasi tutti i trattati si ispirano a questo, quelli italiani compresi. Attualmente abbiamo in vigore circa 2500 trattati non tutti stipulati sul modello OCSE ma la maggior parte si. L’Italia ha in vigore circa 78 trattati.
  • Un altro modello in vigore è il modello ONU. E’ un modello che nasce negli anni ’80 e di recente è stato revisionato. E’ un modello ideato e adatto specialmente per trattati bilaterali stipulati fra uno stato in via di sviluppo e uno industrializzato cioè fra stati che non sono sullo stesso piano. E’ comunque adatto a tutte le situazioni. L’India è uno stato per esempio che tendenzialmente segue il modello ONU.
  •  Gli USA hanno un loro modello, più sofisticato e avanzato rispetto gli altri. Il modello usato per creare il trattato USA-Italia segue questo modello. Questo modello ha alcune peculiarità. Si dà rilievo anche alla cittadinanza oltre che alla residenza fiscale.

Bisogna però dire che ogni stato poi ha la sua treaty policy cioè una propria politica per quanto riguarda l’inserimento delle clausole nel trattato. Esempio la Germania segue il modello OCSE ma inserisce anche clausole diverse. Bisogna però nuovamente sottolineare che il modello non ha alcun valore, solo il trattato vale perché contiene norme giuridiche, non generali ma speciali tra gli stati contraenti.