Struttura del bilancio e criteri di valutazione

Il bilancio di esercizio si articola in 3 parti destinate ad integrarsi reciprocamente:

  1. lo stato patrimoniale;
  2. il conto economico;
  3. la nota integrativa.

In applicazione del principio di chiarezza, sono dettagliatamente indicate le voci che devono figurare nei tre documenti contabili. Inoltre sono dettate alcune regole generali che devono essere rispettate nella redazione di tali documenti:

    1. Le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico secondo l’ordine tassativo fissato per legge.
    2. Le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee (contraddistinte da lettere maiuscole), a loro volta articolate in sottocategorie (numeri romani), in voci (numeri arabi) ed in alcuni casi in sottovoci (lettere minuscole).
    3. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente al fine di agevolarne il riscontro.
    4. È vietato il compenso di partite, ovvero di costi e ricavi che per legge devono essere iscritti distintamente

Alle società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata (nel quale è ridotto il numero delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché delle indicazioni richieste dalla nota integrativa). Lo stato patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione del patrimonio della società. Lo stato patrimoniale deve essere redatto nella forma a colonne contrapposte (prima le attività, poi il patrimonio netto e le passività) secondo lo schema fissato dall’art. 2424.

Il conto economico espone il risultato economico dell’esercizio attraverso la rappresentazione dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nell’esercizio. Il conto economico deve essere redatto in forma scalare. Grazie a questa forma è possibile verificare una serie di totali parziali che permette di tenere distinto il risultato della specifica attività della società (utile o perdita della gestione ordinaria), da quello determinato da oneri e proventi di diversa natura (o finanziaria o straordinaria). La nota integrativa fornisce una serie di informazioni integrative (criteri di valutazione, variazione degli stessi) sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico d’esercizio, nonché sul numero dei dipendenti, sui compensi di amministratori e sindaci, sulle azioni e sugli strumenti finanziari emessi dalla società.

In particolare, vanno elencate le partecipazioni in società controllate e collegate. Il bilancio deve essere inoltre corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori, nonché da relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile, che però non costituiscono parte integrante del bilancio. La relazione sulla gestione, in particolare, è un allegato esterno al bilancio che assolve la funzione di resoconto sulla gestione della società e sulle sue prospettive future.

La struttura di bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali

Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali ha, oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alle note al bilancio (che assolvono la funzione di nota integrativa), anche altri due documenti:

  • il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
  • il rendiconto finanziario.

Tale più complessa struttura corrisponde ad una più ampia funzione informativa assegnata al bilancio dai principi contabili internazionali: quella di rappresentare anche i flussi di cassa. Vale a dire di informazioni utili per valutare la capacità di un’impresa di far fronte ai debiti in scadenza e di effettuare nuovi investimenti, ma che né lo stato patrimoniale né il conto economico forniscono, essendo redatti “per competenza” e non “per cassa”.

I criteri di valutazione nel codice civile

La redazione del bilancio comporta per molti cespiti il compimento di una serie di stime da parte degli amministratori, volte a determinare il valore da iscrivere a bilancio. È un punto di estrema delicatezza poiché coinvolge i margini di discrezionalità degli amministratori: sottovalutazioni delle attività e sopravalutazioni delle passività deprimono l’utile dando luogo alla formazione delle riserve occulte; cioè utili che la società ha conseguito, ma che non risultato a bilancio in seguito al gioco delle valutazioni. Per evitare questi effetti distorsivi, il legislatore ha stabilito come principi generali la prudenza e la continuità nei criteri di valutazione e ha fissato dettagliatamente i criteri cui gli amministratori devono attenersi nelle valutazioni dei diversi cespiti:

  • Immobilizzazioni. Le immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio al costo storico (al costo d’acquisto o di produzione), nel quale vanno computati anche gli oneri accessori. Il valore delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo (ad esempio per via dell’obsolescenza) devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, attraverso la diretta riduzione della valore iscritto nell’attivo. In tal modo viene ripartito fra gli esercizi, sulla base di un piano di ammortamento, il costo inizialmente sopportato. Se il valore di un’immobilizzazione risulta durevolmente minore del costo storico regolarmente ammortizzato si potrà svalutare il cespite; tuttavia se vengono meno i motivi della svalutazione, essa non potrà essere mantenuta in bilancio.
  • Partecipazioni. Possono essere valutate al costo o col metodo del patrimonio netto. I costi di impianto, di ampliamento, di ricerca o di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti nelle immobilizzazioni solo se hanno un’utilità pluriennale. Devono essere ammortizzate in un periodo non superiore ai 5 anni. L’avviamento può essere iscritto solo se acquistato a titolo oneroso. Devono essere valutati secondo il valore prudente di realizzo e quindi svalutati nel caso in cui si ritengono di dubbia o difficile realizzazione.

Iter di approvazione del bilancio

Il bilancio d’esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano amministrazione e organo di controllo e assemblea (eccetto che nel dualistico). Dopo aver redatto un progetto di bilancio, seguendo i principi di legge, l’organo amministrativo (non può delegare tale funzione; nelle società quotate gli amministratori possono avvalersi dell’aiuto di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

  • nelle società quotate va allegata una relazione sul bilancio compilata dagli amministratori delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in cui si attesta che il bilancio è conforme a ciò che risulta dalle scritture contabili e ai principi contabili internazionali, che le procedure di formazione del bilancio sono state applicate, che il bilancio fornisce una rappresentazione contabile veritiera.
  • se è una società capogruppo devono essere allegati le copie dell’ultimo bilancio delle controllate

Il progetto di bilancio con questi allegati deve essere comunicato al collegio sindacale e al responsabile della revisione dei conti entro 30 giorni dalla data dell’assemblea. Entrambi i soggetti dovranno predisporre una relazione la cui copia e la copia degli allegati verranno depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea affinché i soci ne prendano visione. Nell’assemblea i soci possono approvare o respingere il bilancio o modificarlo.

L’approvazione del bilancio non implica comunque la liberazione degli amministratori, diretto generali, dirigenti e sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale: Sarà infatti possibile entrò 5 anni dalla cessazione dall’incarico esercitare l’azione di responsabilità. Entro 30 giorni dall’approvazione copia del bilancio completo dei suoi allegati sarà depositata presso registro delle imprese a cura degli amministratori. Nelle società per azioni quotate in borsa gli amministratori devono redigere anche una relazione finanziaria semestrale sull’andamento della gestione: essa comprende un bilancio in forma abbreviata e una relazione.

Invalidità dell’approvazione

Nel caso in cui il bilancio di esercizio presenti vizi ed irregolarità che riguardano il procedimento di formazione dello stesso (ad esempio, omesso deposito nella sede sociale) la relativa delibera assembleare di approvazione è annullabile. Il bilancio di esercizio può inoltre presentare irregolarità che riguardano il suo contenuto. In tal caso si ritiene che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso ha oggetto (contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabile dettate a tutela di un interesse generale.

Altresì è nulla la delibera in caso di mancanza di convocazione o del verbale. Le azioni di annullabilità o di nullità non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo. Inoltre, se il soggetto incaricato della revisione non ha formulato rilievi, la legittimazione all’impugnazione della delibera di approvazione spetta, sia per le cause di annullabilità che di nullità, solo a tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. La società è posta al riparo da azioni promosse da sparute minoranze che in passato avevano dato vita a impugnative puramente ricattatorie. Nelle società quotate, l’impugnativa per la mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione può essere proposta in ogni caso dalla Consob, nel termine di 6 mesi dal deposito del bilancio presso l’ufficio di registro delle imprese.

Destinazione degli utili

L’assemblea deve provvedere anche alla scelta della destinazione degli utili:

  • Sistema tradizionale: l’assemblea decide contestualmente all’approvazione del bilancio.
  • Sistema dualistico: l’assemblea deve decidere la sorte degli utili dopo che il consiglio di sorveglianza approva il bilancio.

Vincoli di destinazione

Non possono essere distribuiti utili se negli anni precedenti si è verificata una perdita finché il capitale non sia stato reintegrato o ridotto della misura corrispondente. Degli utili totali il 5% va destinato alla riserva legale fino a che la riserva legale non abbia raggiunto un ammontare pari a 1/5 del capitale sociale (20%). Se previsto dallo statuto parte degli utili va ancora destinata ai promotori dei soci fondatori. Nell’atto costitutivo potrebbero essere previste altre riserve da alimentare (ad esempio destinare un altro 5% degli utili ad una riserva statutaria). Solo a questo punto si ha il residuo, che i soci possono scegliere se distribuire o accantonare a riserva.

La scelta di accantonare a riserva dipende dal momento e dalle previsioni. Gli utili distribuibili sono dati dagli utili distribuibili di esercizio e dagli utili accertati o non distribuiti negli esercizi precedenti (riserve disponibili e utili portati a nuovo). Possono essere distribuiti solo utili realmente conseguiti e derivanti da un bilancio veramente approvato. La delibera di distribuzione di utili fittizi è nulla per illiceità dell’oggetto e gli amministratori sono esposti anche a responsabilità penale. Nella società di persone: con l’approvazione del rendiconto ogni socio ha diritto alla ripartizione degli utili Nella società di capitali: l’approvazione del bilancio non comporta automaticamente il diritto alla distribuzione degli utili.

Questo dipende dalla decisione dei soci. Nella SRL l’atto costitutivo può prevedere diritti particolari per i soci. Nell’SPA si potrebbero indicare particolari categorie di azioni che prevedono una certa partecipazione in percentuale di utili. È possibile accordare acconti di dividendi per le società il cui bilancio è sottoposto a controllo da parte di società di revisione iscritte nell’albo speciale. La distribuzione di acconti è sottoposta ad alcune condizioni: deve essere prevista dallo statuto, può essere deliberata solo dopo l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, se è stato dato un giudizio positivo su di esso, non è consentita se in tale bilancio risultavano perdite e in ogni caso non può superare la minor somma fra gli importi conseguiti nell’esercizio precedente e quello delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio. La distribuzione è deliberata dagli amministratori. Gli utili anticipati non possono essere chiesti in restituzione in caso di perdite(no ripetizione dell’indebito)

Il bilancio in forma abbreviata

Alle società che non superano determinate dimensioni, in base a parametri stabiliti per legge è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata nel quale è ridotto il numero delle voci. Gli amministratori possono non redigere la relazione sulla gestione, qualora la nota integrativa contenga tutte le informazioni richieste. Parametri

  • Si deve redigere un bilancio ordinario se si supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    • Il totale dell’attivo deve essere inferiore a 4400000 euro
    • Totale dei ricavi inferiore a 8800000
    • Numero dipendenti medi dell’esercizio.

Questi limiti sono aggiornati periodicamente.

Il bilancio consolidato di gruppo

La capogruppo, in aggiunta al suo bilancio redige il bilancio consolidato di gruppo rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità sulla base delle singole società del gruppo opportunamente modificati. È un utile strumento informativo sulla struttura globale del gruppo. Sono obbligati a redigere il bilancio consolidato le società di capitali che controllano altre imprese e le cooperative che controllano società di capitali. Sono esonerati i gruppi di minori dimensioni se nessuna società è quotata. L’area di consolidamento indica quali imprese debbano essere incluse nel bilancio consolidato. Questa area varia a seconda si adottino i principi nazionali o gli ias. Il bilancio consolidato ha la stessa struttura del bilancio d’esercizio.