L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale, nel contempo giudiziaria ed amministrativa che tende a conciliare le pretese dei creditori con il salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale. I presupposti dell’amministrazione straordinaria sono:

  1. Presupposto soggettivo. Sono soggette ad amministrazione straordinaria, le imprese commerciali non piccole
    1. Hanno un numero di dipendenti non inferiore alle 200 unità da almeno 1 anno.
    2. Hanno un’esposizione debitoria non inferiore a 2/3 dell’attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni dell’ultimo esercizio.
  2. Presupposto oggettivo.
    1. Stato di insolvenza.
    2. Concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.

L’amministrazione straordinaria si articola in due fasi:

    1. Fase della dichiarazione dello stato di insolvenza (giudiziaria)
    2. Fase dell’apertura dell’ amministrazione straordinaria vera e propria (giudiziaria ed amministrativa)

Fase della dichiarazione dello stato di insolvenza (giudiziaria)

Il Tribunale d’ufficio o su richiesta dei creditori o del debitore o del P.M., emette una “sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza” provvedendo alla nomina degli organi della procedura che sono:

  1. Il Giudice Delegato
  2. I Commissari Giudiziali (in numeri di 1 o 3) a cui il Tribunale potrebbe affidare la gestione dell’impresa.

Inoltre il Tribunale con la stessa sentenza, fissa l’udienza per l’accertamento dello stato passivo.

Effetti:

  • L’imprenditore rimane nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni anche se sotto il controllo del Commissario Giudiziale se il Tribunale non ne affida l’esercizio provvisorio al Commissario Giudiziale.
  • I creditori non possono più esperire azioni esecutive individuali nei confronti dell’imprenditore insolvente.

 

Fase dell’apertura dell’ amministrazione straordinaria vera e propria(in parte giudiziaria e amministrativa)

Il Commissario Giudiziale, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, predispone una relazione sulle cause del dissesto e se vi sono “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico dell’azienda” e la presenta al Tribunale che raccolto il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico, emette “decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria” oppure qualora non intraveda prospettive di recupero può in alternativa “dichiarare il fallimento”.

In Pratica l’amministrazione straordinaria deve potersi realizzare in via alternativa nei seguenti modi:

1)Tramite un programma di cessione aziendale, con finalità liquidatorie, di durata massima di 1 anno;

2) Tramite un programma di ristrutturazione aziendale, con finalità conservative, di durata di 2 anni.

Quindi inizia la fase amministrativa ed infatti il Ministero dello Sviluppo Economico nomina due organi:

1) I Commissari Straordinari (da uno a tre) ai quali è affidata la gestione dell’impresa, l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente oltre che la predisposizione ed attuazione dei programmi di “cessione” o “ristrutturazione” sotto la direzione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2) Il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri con funzioni consultive. L’amministrazione straordinaria termina in due modi:

  1. In caso di esito negativo della procedura, il Tribunale con decreto, converte l’amministrazione straordinaria in fallimento
  2. In caso di esito positivo della procedura, il Tribunale con decreto, dichiara la chiusura della procedura.

Finalità:

  1. Liquidazione dell’azienda mediante il programma di cessione salvaguardando l’unita dell’azienda ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
  2. Ristrutturazione dell’azienda con ritorno “in bonis” dell’imprenditore.

 

L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPECIALE (decreto Marzano)

L’amministrazione straordinaria speciale è una procedura concorsuale nella sostanza uguale all’amministrazione straordinaria ma caratterizzata da una maggiore rapidità e volta a privilegiare l’attuazione di un programma di ristrutturazione rispetto a quello di cessione dei complessi aziendali. I presupposti dell’amministrazione straordinaria speciale:

  1. presupposto soggettivo:
    1. abbia impiegato da almeno un anno non meno di 500 dipendenti
    2. abbia una esposizione debitoria non inferiore ai 300 milioni di euro
  2. presupposto oggettivo:
    1. stato di insolvenza

L’impresa che si trovi in tale situazione e voglia attuare un programma di ristrutturazione con finalità conservative può essere ammessa alla procedura della amministrazione straordinaria speciale:

  1. presentando ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale.
  2. chiedendo contestualmente e direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria speciale

Il Ministero dello Sviluppo Economico valuta i requisiti e ammette l’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina il Commissario Straordinario. L’imprenditore viene immediatamente spossessato e la gestione dell’impresa viene assunta dal Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario presenta il “programma di ristrutturazione” o in alternativa il “programma di cessione” dell’impresa al Ministero dello Sviluppo Economico per ricevere l’autorizzazione. Se i programmi non sono autorizzati il Tribunale, sentito il Commissario Straordinario, converte la procedura in fallimento.