Obblighi di comunicazione tra consolidate e consolidante

L’art. 121 TUIR prevede che l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale determini l’obbligo, per ciascuna società controllata, di effettuare una serie di comunicazioni alla società controllante.

In particolare, ogni controllata deve:

  1. compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili attraverso il modello F 24, e degli acconti autonomamente versati;
  2. allegare alla dichiarazione dei redditi il prospetto relativo agli ammortamenti eccedenti quelli consentiti civilisticamente, previsto ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR;
  3. fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale previsto per i soggetti aderenti al consolidato dall’articolo 123 TUIR, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
  4. fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.

A tali obblighi, ora l’art. 8 del decreto ha aggiunto delle ulteriori incombenze in capo alle controllate ed ha specificato meglio alcuni degli obblighi già previsti.

In particolare è stato ora disposto che ciascuna consolidata debba anche trasmettere al consolidante:

    1. la copia della propria dichiarazione dei redditi;
    2. i dati relativi ai dividendi percepiti per i quali occorre effettuare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo, la variazione in diminuzione della quota imponibile, determinata ai sensi dell’art. 89 del testo unico;
    3. i dati relativi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale al fine di consentire la rettifica di cui all’art. 122, comma 1, lettera b) del testo unico.