L’art. 121 TUIR prevede che l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale determini l’obbligo, per ciascuna società controllata, di effettuare una serie di comunicazioni alla società controllante.
In particolare, ogni controllata deve:
- compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili attraverso il modello F 24, e degli acconti autonomamente versati;
- allegare alla dichiarazione dei redditi il prospetto relativo agli ammortamenti eccedenti quelli consentiti civilisticamente, previsto ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR;
- fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale previsto per i soggetti aderenti al consolidato dall’articolo 123 TUIR, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
- fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.
A tali obblighi, ora l’art. 8 del decreto ha aggiunto delle ulteriori incombenze in capo alle controllate ed ha specificato meglio alcuni degli obblighi già previsti.
In particolare è stato ora disposto che ciascuna consolidata debba anche trasmettere al consolidante:
- la copia della propria dichiarazione dei redditi;
- i dati relativi ai dividendi percepiti per i quali occorre effettuare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo, la variazione in diminuzione della quota imponibile, determinata ai sensi dell’art. 89 del testo unico;
- i dati relativi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale al fine di consentire la rettifica di cui all’art. 122, comma 1, lettera b) del testo unico.