Limiti all’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo

L’art. 4 del decreto di attuazione ha chiarito che l’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che:

  1. Ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del testo unico;
  2. E’ assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (cosiddetto Prodi-bis).

Non è di ostacolo all’opzione, per contro, il fatto di avere optato per la trasparenza fiscale in qualità di partecipante.

Per esemplificare, quindi, in un gruppo così costituito:

A —————- 60% B —————- 40% C

potrà essere attivata l’opzione per il consolidato fiscale tra i soggetti A e B, e contemporaneamente potrà essere esercitata l’opzione per la trasparenza tra i soggetti B e C.

Per contro, invece, in un gruppo così costituito:

A —————– 40% B —————- 60% C

qualora tra i soggetti A e B venga esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale sarà preclusa ai soggetti B e C la possibilità di applicare il regime del consolidato.