Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio

Nella disciplina del consolidato nazionale contenuta nel TUIR sono state previste alcune cause di interruzione della tassazione di gruppo.

In particolare, l’art. 124, comma 1, ha previsto tale conseguenza nell’ipotesi in cui il richiesto requisito del controllo cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio ed il comma 5 dello stesso articolo ha previsto tale conseguenza nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato.

Inoltre l’art. 126, comma 2, TUIR ha stabilito l’uscita dal consolidato in caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e l’art. 4 del decreto in commento ha aggiunto a tali ipotesi quella delle società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Ora, l’art. 13 del decreto del 9 giugno 2004, ha previsto che l’uscita dalla tassazione di gruppo avvenga anche nelle ipotesi seguenti:

    1. liquidazione giudiziale;
    2. trasformazione di una società soggetta all’IRES in società non soggetta a tale imposta;
    3. trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da quella di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
    4. trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell’art. 117 del testo unico;
    5. trasferimento all’estero della residenza, ai sensi dell’art. 166 del testo unico, della consolidata o della consolidante. E’ tuttavia consentito, ai sensi dell’art. 117, comma 2, del testo unico, il trasferimento all’estero della sola consolidante se avviene verso Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e se, comunque, la stessa eserciti nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa;
    6. fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.

Inoltre è stato chiarito che, nei casi sopra elencati, l’opzione perde efficacia con decorrenza dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni citate e che, nel caso in cui una delle società partecipanti al consolidato venga assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, o anche nel caso in cui vi sia la revoca dell’opzione a causa dell’adozione dei principi contabili internazionali, non si determina l’obbligo di variazione in aumento del reddito della controllante in relazione agli interessi dedotti grazie alla mancata applicazione del pro rata patrimoniale (art. 97, comma 2 TUIR).

Come è noto, nell’ambito dell’istituto del consolidato nazionale, è esclusa la possibilità che uno stesso soggetto rivesta contemporaneamente la veste di consolidante e di consolidata.

A tale riguardo, il decreto in commento ha stabilito che se la consolidante, nel corso del triennio di validità dell’opzione, opta per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si verifica l’interruzione della tassazione di gruppo precedentemente vigente, tuttavia, se anche tutte le altre società precedentemente aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate optano anch’esse con l’ente o società controllante nel medesimo esercizio, l’interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all’art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico.

In ogni caso di interruzione della tassazione consolidata, inoltre, scatta l’obbligo per la consolidante e per le consolidate che escono dall’opzione di effettuare, entro trenta giorni dalla causa che determina il venir meno del regime precedente, un versamento a conguaglio degli acconti versati, ricalcolando l’importo dovuto senza tener conto dell’apporto del soggetto che fuoriesce dal consolidato.

A tal fine, tuttavia, la controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati in eccesso rispetto alla propria posizione alle società controllate, secondo le modalità previste dall’art. 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n.602.