Attività finanziarie

Per attività finanziarie si intendono sostanzialmente i titoli mobiliari (obbligazioni, titoli di stato, partecipazioni).

Il codice civili prevede due possibili collocazioni in bilancio:

  1. Alla voce B.III “Immobilizzazioni finanziarie”, la quale contiene le seguenti voci:
    1. 1.1. Partecipazioni, distinte in partecipazioni in imprese controllate, collegate, colleganti e altri imprese;
    2. 1.2. Crediti ;
    3. 1.3. Altri titoli;
    4. 1.4.   Azioni proprie
  2. Alla voce C.III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, il cui contenuto è il seguente:
    1. 2.1. Partecipazioni controllate;
    2. 2.2. Partecipazioni in collegate;
    3. 2.3. Partecipazioni in controllanti;
    4. 2.4. Altre partecipazioni;
    5. 2.5. Azioni proprie;
    6. 2.6. Altri titoli.

La prima questione da affrontare consiste nello stabilire quando un’attività finanziaria deve considerarsi immobilizzata: tale scelta è basata sul criterio funzionale, cioè sull’intenzione degli amministratori di mantenere un titolo nel patrimonio aziendale fino alla sua naturale scadenza (attività finanziaria immobilizzata) oppure l’intenzione di destinare l’attività finanziaria a scambi sul mercato (attività finanziaria non immobilizzata) a prescindere dal fatto che la scadenza sia pluriennale.

Può verificarsi sia che attività finanziarie della stessa specie siano considerate immobilizzate per una quota e circolanti per l’altra, sia che mutate condizioni gestionali comportino una variazione della qualifica delle attività; tale passaggio va motivato in Nota Integrativa descrivendo l’impatto di tale variazione sulla situazione complessiva di bilancio.

Per le partecipazioni il codice civili compie una presunzione secondo la quale le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore al 20%, se la società non è quotata in borsa, e 10%, se invece è quotata, si presumono immobilizzazioni ritenendo che l’entità della quota di capitale posseduta sia indizio di un investimento durevole (articolo 2359).

Sono da considerarsi immobilizzate le partecipazioni detenute per investimenti duraturi o in vista di un’influenza dominate o notevole assicurata rispettivamente da posizioni di controllo o di collegamento.