I conferimenti

La disciplina dei conferimenti delle S.r.l. ha subito una profonda modificazione con l’entrata in vigore della riforma della società. Il legislatore previgente rinviava tale disciplina alle norme dettate per i conferimenti delle S.p.A., con tutti i limiti e i divieti previsti.

L’attuale normativa, nel pieno rispetto dei principi e criteri della riforma, prevede, come nelle società di persona, la possibilità di conferire qualunque elemento considerato utile per il raggiungimento dello scopo sociale, in assoluta autonomia contrattuale, consentendo ai soci la possibilità di regolarizzare, tra loro, le rispettive partecipazioni sociali.

I soci devono provvedere a effettuare i conferimenti per un valore complessivo che deve corrispondere a quello indicato per il capitale sociale. Non è invece necessario che le quote assegnate a ciascun socio risultino proporzionali al valore dei conferimenti dagli stessi eseguiti. Il valore complessivo dei conferimenti deve intendersi come la somma dei conferimenti di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.

Possono essere, infatti, conferiti oltre a somme di denaro, anche i beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi, se garantiti da polizze assicurative o da fideiussioni bancarie.

Il co.3 dell’art.2464 c.c. stabilisce che, se nell’atto costitutivo le parti non stabiliscono diversamente, il conferimento deve intendersi in danaro.

Le parti partecipanti al contratto sociale, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, devono provvedere al versamento di una somma non inferiore ad almeno il 25% dei conferimenti in danaro, più l’intero eventuale soprapprezzo.

Diversamente è previsto per le S.r.l. costituite con atto unilaterale, in cui il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare del capitale sottoscritto. Il versamento integrale deve essere effettuato anche qualora, in un momento successivo alla costituzione, venga a mancare la pluralità dei soci. In tal caso l’unico socio superstite deve provvedere al versamento integrale del capitale entro 90 giorni.

Il versamento del 25% ovvero dell’intero ammontare dei conferimenti deve avvenire presso un conto corrente bancario vincolato.

Il versamento, come indicato dal co.4 dell’art.2464 c.c., può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l’esecuzione. È evidente che al socio è data la possibilità di poter sostituire la polizza o la fideiussione con il versamenti del corrispondente importo in denaro.

La mancata esecuzione dei versamenti comporta non la nullità della società, come previsto dalla previgente formulazione, ma l’impossibilità per il notaio di procedere alla costituzione.

Il co.5 dell’art.2464 richiama le disposizioni dettate per le società semplice (art.2454 e 2455) relativamente ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti, prevedendo la contestuale e integrale liberazione delle quota di partecipazioni al momento della sottoscrizione.

Come sopra accennato, la riforma societaria ha introdotto la possibilità di conferire, come per le società di persone, prestazioni di opere e di servizi. Tale tipologia di conferimento è vincolata alla presentazione di una polizza assicurativa ovvero di una fideiussione bancaria, che garantiscano l’intero valore assegnato dalle parti.

In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, il socio può provvedere alla sostituzione della polizza o della fideiussione con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo. È importante precisare che tale versamento deve avvenire in denaro, non presso una banca, ma nelle casse della società.

L’art.2465 c.c. disciplina la procedure relativa al conferimento di beni in natura e alla loro valutazione. In particolare, il co.1 stabilisce l’obbligo, per chi conferisce beni in natura o crediti, di presentare una relazione giurata che certifichi il valore del o dei beni conferiti.

La relazione deve essere predisposta da un esperto ovvero da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’albo speciale, nominati non dal tribunale, bensì dalle parti interessate.

La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo e deve contenere:

  • La descrizione dei beni o crediti conferiti;
  • L’indicazione dei criteri di valutazione adottati;
  • L’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.

Non è più espressamente prevista la verifica obbligatoria delle valutazioni che gli esperti hanno attribuito al bene, da parte degli amministratori, fermo restando, però, l’esercizio di quella volontaria dei soci a cui è data comunque la scelta tra il recesso e l’integrazione in denaro.

La medesima relazione è richiesta, a norma del co.2 dell’art.2465 c.c., in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei 2 anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Nell’ipotesi sopra descritta, il legislatore prevede che l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci approvata in assemblea, saldo diversa disposizione contemplata nell’atto costitutivo.

La relazione degli esperti e l’autorizzazione dell’assemblea non sono previste nel caso di acquisti di beni e crediti a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società.

Inoltre, l’ultimo comma dell’art.2465 c.c. prevede espressamente per la mancata autorizzazione e stima dei beni e crediti, la responsabilità solidale degli amministratori e dell’alienante per gli eventuali danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Il legislatore, con la riforma, ha modificato solo in parte la disciplina della mancata esecuzione dei conferimenti. Infatti la norma dispone la diffida automatica al socio moroso, e non più la mera possibilità di diffida, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto. La diffida consiste nel sollecitare il socio a eseguire i conferimenti nel termine di 30 giorni.

Il socio moroso e diffidato, nel termine che lo separa dall’esecuzione del conferimento, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Gli amministratori, trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni, possono vendere agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, la quota del socio moroso, se ritengono non fruttuosa la promozione di una azione per ottenere l’esecuzione dei conferimenti.

Se l’atto costitutivo lo consente, gli amministratori possono provvedere alla vendita all’incanto della quota del socio moroso qualora, evidentemente, mancassero offerte per l’acquisto.

Il co.2 dell’art.2466 c.c. prevede che, se la vendita delle quote comporta un recupero inferiore al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, il socio moroso è tenuto al pagamento della differenza, poiché la vendita è effettuata a rischio e pericolo dello stesso.

Se per mancanza di compratori la vendita non può aver luogo, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme già riscosse, e provvedono alla riduzione del capitale in misura corrispondente. Il socio escluso può proporre opposizione ottenendo anche l’annullamento giudiziale della delibera di esclusione, la restituzione del versamento effettuato o il riconoscimento della qualità di socio.

La disciplina della mancata esecuzione dei conferimenti è applicata anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestata per il versamento del capitale sociale, ovvero per garantire il valore delle prestazioni di opere e servizi.

In tale ipotesi il socio può, chiaramente, provvedere alla sostituzione eseguendo il conferimento con versamento in danaro del corrispondente importo.