Impresa familiare

Sono caratteristiche dell’impresa in oggetto:

  1. L’esistenza di un’impresa individuale;
  2. La collaborazione dei familiari, ovvero del coniuge, dei parenti entro il terzo grado (fratelli, figli, nipoti, zii), degli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati) e la prestazione della loro attività nell’impresa o nella famiglia;
  3. I diritti dei partecipanti in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Il familiare, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro non solo nell’impresa familiare, ma anche in seno alla famiglia (collaborazione domestica), ha diritto:

  1. Al mantenimento, in base alla condizione patrimoniale della famiglia;
  2. Alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell’azienda compreso l’avviamento in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
  3. Alla partecipazione alle decisioni che concernono non solo l’impiego degli utili e degli incrementi, ma anche la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa;
  4. Al trasferimento del proprio diritto di partecipazione all’impresa, sempre che il trasferimento avvenga a favore di altri familiari e con il consenso di tutti i partecipi;
  5. Alla liquidazione in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro o in caso di alienazione dell’azienda;
  6. Alla prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.

Il trasferimento d’azienda attuato dall’01/01/1997 a titolo gratuito o per causa di morte a favore dei familiari non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa. L’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La stessa previsione si applica nel caso di società costituite tra eredi continuate, entro 5 anni dal decesso del titolare, da uno solo di essi. La successiva cessione delle aziende acquisite in applicazione di tale disciplina dà luogo a plusvalenze tassate secondo le regole dei redditi diversi.

La costituzione dell’impresa familiare richiede un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata contenente le seguenti indicazioni:

  • Esatta specificazione dell’impresa familiare, oggetto e sede;
  • Generalità del titolare e di collaboratori, nonché vincolo di parentela o di affinità con il titolare;
  • Espressa manifestazione di volontà che l’atto ha valore anche per gli anni successivi, se detto atto deve avere validità superiore all’anno;
  • Sottoscrizione del titolare e di tutti i collaboratori.

L’atto di costituzione, soggetto a tassa fissa di registro, ha efficacia dal 01/01 successivo a quello della sua stipulazione. Qualora l’atto risulti posto in essere contestualmente all’inizio dell’attività e sia registrato in termine fisso ha effetto fin dall’esercizio in cui è stipulato.

Normativa tributaria

L’art.5 comma 4 TUIR stabilisce che i redditi delle imprese familiari spettano per il 51% all’imprenditore e per il 49% ai collaboratori familiari, a condizione che:

  • I familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
  • La dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;
  • Ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito del titolare è reddito d’impresa. L’imprenditore deve presentare la dichiarazione annuale dei redditi e può dedurre dal reddito conseguito gli utili spettanti ai familiari, anche se non distribuiti o distribuiti solo in parte.

Le quote spettanti ai collaboratori sono considerate reddito di puro lavoro.

Tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali i collaboratori familiari partecipano agli utili, ma non alle perdite dell’impresa.

Nell’ipotesi d’impresa familiare che adotta il regime dei “minimi”, l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa e calcolata al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.