L’impresa individuale

In relazione alla forma, le aziende possono essere costituite secondo varie modalità, che sono le seguenti:

  1. aziende individuali;
  2. aziende collettive o societarie, o società, le quali, a loro volta, sono distinte in:
  • società di persone;
  • società di capitali.

Le società di persone sono rappresentate dalla:

  1. società semplice;
  2. società in nome collettivo;
  3. società in accomandita semplice.

Le società di capitali, d’altra parte, sono le seguenti:

  1. società a responsabilità limitata;
  2. società per azioni;
  3. società in accomandita per azioni.

Inoltre, le aziende gestite in forma di società di capitali, possono essere intensamente collegate ad altre aziende, attraverso lo strumento tipico delle partecipazioni societarie, dando luogo al fenomeno dei gruppi aziendali. L’azienda individuale corrisponde alla forma più semplice d’azienda, in relazione alla quale il soggetto giuridico – titolare, quindi, dei diritti e delle obbligazioni nascenti dell’esercizio della stessa azienda – è la persona fisica che ha proceduto alla sua costituzione. In particolare, per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa, l’imprenditore risponde non soltanto con il patrimonio che egli ha destinato all’esercizio di tale attività, ma con tutti i propri averi.

Si consideri, in proposito, a rinforzare quanto appena detto, che in caso di insolvenza, l’imprenditore viene dichiarato fallito, e l’intero suo patrimonio viene impiegato per il soddisfacimento dei creditori. Tale caratteristica riveste, in relazione all’oggetto dei nostri studi, un interesse particolare. Infatti, non è l’impresa ma l’imprenditore persona fisica ad essere dichiarato fallito, ad evidenziare quasi l’attribuzione ad un unico soggetto, appunto l’imprenditore, di tutte le responsabilità nascenti dall’attività esercitata; diversamente accade, come vedremo meglio più avanti, nelle società di capitali, dove il fallimento, salvo ipotesi particolari, investe la società, e non coinvolge la sfera personale dei singoli soci, a riprova della separazione tra il  patrimonio societario e quello personale dei singoli soci.

Nell’azienda individuale, pertanto, il titolare dell’azienda, rappresenta, di norma, sia il suo soggetto giuridico che il suo soggetto economico. In linea di principio, pertanto, nell’azienda individuale vi è corrispondenza tra soggetto giuridico e soggetto economico, rappresentati, ripetiamo dalla medesima persona, titolare della stessa azienda. Accade, tuttavia, in determinate fattispecie, che in questa forma elementare d’impresa, il suo soggetto giuridico non sia anche il suo soggetto economico, rappresentato da altra persona, diversa quindi dal titolare. Tale divergenza, tra soggetto giuridico e soggetto economico, si verifica quando il titolare d’impresa e quindi il soggetto giuridico della stessa impresa, abbia la capacità giuridica e quindi la capacità ad assumere diritti ed obblighi, ma non la capacità di agire.

Al riguardo, nel nostro ordinamento giuridico, un soggetto è nella piena capacità di  agire nel momento in cui è in grado di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il nostro codice civile, al riguardo, individua le seguenti fattispecie di soggetti che non sono in possesso della piena capacità di agire:

  1. l’interdetto;
  2. il minore;
  3. il minore emancipato;
  4. l’inabilitato.

Le prime due fattispecie, ossia l’interdetto ed il minore, non possono compiere alcun atto, né di ordinaria, né tanto meno di straordinaria amministrazione. Tuttavia la legge riconosce ad entrambi il diritto a continuare l’attività d’impresa, esercitata prima dell’interdizione – nel caso dell’interdetto – o ricevuta in eredità – nel caso del minore o dello stesso interdetto – con l’ausilio di un tutore o dei genitori che indirizzino ed orientino le scelte inerenti alla gestione dell’impresa. In questo caso, è evidente che siamo in presenza di un soggetto giuridico, quale il minore o l’interdetto, titolare dei diritti e degli obblighi relativi all’esercizio dell’impresa, cui è sottratto l’effettivo esercizio del supremo potere volitivo, che contraddistingue la figura del soggetto economico.

Per quanto attiene invece alle altre due fattispecie, l’inabilitato ed il minore emancipato, si tratta di soggetti che possono compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli invece di straordinaria amministrazione, in cui rientra l’esercizio dell’impresa, è necessaria una particolare autorizzazione da parte del tribunale. La differenza tra l’inabilitato ed il minore emancipato è che, nel primo caso l’esercizio dell’impresa deve essere comunque svolto con l’assistenza del curatore, che nel secondo caso può invece mancare.

Pertanto, per l’inabilitato possono mutuarsi le considerazioni che abbiamo svolto per il  minore e per l’interdetto, in quanto ci troviamo di fronte ad una figura, appunto l’inabilitato, che – come lo stesso minore ed interdetto – può essere soggetto giuridico ma non anche soggetto economico d’impresa. La situazione è diversa, invece, per il minore emancipato, che se autorizzato dal tribunale, può esercitare l’impresa autonomamente, e quindi essere non solo il soggetto giuridico, titolare dei diritti e degli obblighi connessi all’attività d’impresa, ma anche il soggetto economico della stessa. Al di là, comunque, dei casi segnalati, nell’impresa individuale il titolare d’impresa rappresenta, in linea di principio, sia il suo soggetto giuridico che il suo soggetto economico.