Le fonti del diritto tributario

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Fonti del Diritto Tributario sono:

  • La costituzione, articolo 23
  • I trattati internazionali
  • La normativa comunitaria
  • La legge ordinaria
  • I decreti legge e legislativi
  • I regolamenti ministeriali e governativi
  • I regolamenti regionali.

1) Articolo 23 Costituzione: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge”. Questa norma ha la funzione di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli, ma è anche espressione di un principio democratico, in quanto il potere di legiferare in materia tributaria è considerato una prerogativa del parlamento poiché rappresentativo della volontà popolare.

  1. Per prestazione patrimoniale imposta intende una prestazione coattiva idonea ad incidere sul patrimonio, modificandolo quantitativamente o qualitativamente. La C.Cost. ha interpretato in senso ampio tale nozione comprendendovi non solo le prestazioni derivanti da un atto autoritativo (tributi), ma anche quelle il cui corrispettivo è fissato unilateralmente, lasciando al privato solo la libertà di richiederne o meno la prestazione (canoni).
  2. Il termine legge indica non solo la legge ordinaria dello Stato, ma anche i decreti e le leggi regionali (articolo 119) e costituzionali. Si pone il problema dei regolamenti comunitari i quali essendo direttamente applicabili negli Stati membri sono considerati normativa interna.
  3. La riserva posta dall’articolo 23 è RELATIVA e non assoluta questo comporta che deve avere un contenuto minimo,  ma non deve disciplinare nel dettaglio la materia. Elementi che deve però contenere necessariamente sono: il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e l’aliquota. Riguarda quindi solo le norme sostanziali e non procedurali.

2) I trattati internazionali vengono stipulati tra i Diversi Stati generalmente per evitare o rimediare ai fenomeni di doppia imposizione attraverso apposite convenzioni, ovvero per collaborare nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Di regola prevalgono sul diritto interno salvo che questo sia più favorevole.

3) Per quanto riguarda le fonti comunitarie si fa riferimento principalmente alle direttive ed ai regolamenti. Le prime si rivolgono solo agli Stati membri imponendo loro un certo risultato da raggiungere, spetterà poi allo Stato scegliere quale strumento di rettifica adottare; le seconde invece, sono direttamente applicabili. Anche la direttiva può avere efficacia immediata in diritto tributario, quando dispone l’esenzione di determinati presupposti.

4) Fonti del diritto tributario sono anche le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge. I decreti legge sono provvedimenti provvisori che il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza salvo la loro conversione in legge entro 60 giorni. In Diritto Tributario si fa largo uso di essi poiché spesso si ha l’urgenza di disporre di provvedimenti celeri. Lo Statuto del contribuente vieta però di istituire nuovi tributi con un Decreti Leggi e Decreti Legislativi che sono deleghe che il Parlamento conferisce al Governo limitatamente alla fissazione di principi e criteri direttivi di una norma di cui ha già definito le linee essenziali. Si fa spesso ricorso ad essi in Diritto Tributario poiché le norme tributarie per il loro tecnicismo mal si prestano ad essere discusse in Parlamento.

5) Anche i regolamenti governativi e ministeriali sono fonti del Diritto Tributario trattandosi di riserva relativa, quella posta dall’articolo 23 sono ammessi i regolamenti esecutivi e delegati, ma non quelli attuativi ed integrativi né quelli indipendenti. Tra i decreti ministeriali in materia tributaria si ricordano quelli con cui il ministro delle finanze fissa la revisione del catasto o aggiorna le rendite catastali  o approva il modello di dichiarazione dei redditi.

6) Regolamenti regionali. In base al nuovo articolo 117 vi sono materie di  competenza esclusiva dello Stato e materie di legislazione concorrente e residuale. In materia tributaria lo Stato ha potestà esclusiva nel disciplinare il sistema tributario dello Stato ed i principi fondamentali del sistema tributario nel suo complesso, mentre le regioni hanno potestà concorrente nel coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e potestà residuale in materia di tributi regionali e locali. L’articolo 119 stabilisce che le Regioni, province, comuni e città metropolitane stabiliscono e applicano i tributi ed entrate proprie purché rispettino la Costituzione i principi fissati dalle leggi statali e dalle leggi regionali di coordinamento.

7) Infine citiamo i Testi unici che riuniscono in un unico testo l’intera disciplina relativa ad una certa materia e contenuta in leggi diverse.

EFFICACIA DELLE NORME. Le norme tributarie, come le norme in generale, entrano in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia l’entrata in vigore ed efficacia possono non coincidere dato che gli effetti delle leggi tributarie possono essere anche differiti al futuro o retroattivi.  La retroattività può riguardare la fattispecie dell’imposta, (se viene istituito un tributo che colpisce fatti del passato) gli effetti (se ad un fatto che si verifica dopo l’entrata in vigore si applicano effetti del passato) o  in entrambi i casi. Può sorgere il dubbio circa il trattamento giuridico da applicare a fatti che avvengono in parte sotto l’impero di una norma ed in parte sotto l’impero della nuova norma. Per evitare questi problemi il legislatore prevede norme di diritto transitorio. Nel diritto tributario le norme procedimentali si applicano solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

CESSAZIONE DI EFFICACIA. Le leggi cessano di essere efficaci quando sono:

  • abrogate,
  • dichiarate incostituzionali,
  • in caso di leggi temporanee quando scade il termine previsto.

AGBROGAZIONE: avviene per dichiarazione espressa del legislatore, per contrasto con norme anteriori o se la nuova legge disciplina per intero una materia già regolata da una legge anteriore. Con l’abrogazione l’efficacia cessa ex nunc: ovvero la norma continua a regolare i fati accaduti tra la sua entrata in vigore e la sua abrogazione; Con l’incostituzionalità l’efficacia è ex tunc , la norma è considerata come mai esistita, e in caso di riscossione di imposte in base ad una legge incostituzionale, le somme dovranno essere rimborsate. Le leggi nazionali pur rimanendo vigenti diventano inapplicabili se sopravviene una norma comunitaria discordante. E’ vietato il referendum abrogativo delle norme tributarie. La legge tributaria esplica i suoi effetti nel territorio nazionale solo entro tale ambito.