La dichiarazione

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GLI OBBLIGHI CONTABILI

Oltre alla contabilità prevista dal codice civile a fini fiscali, gli imprenditori sono sottoposti ad una serie di obblighi ulteriori. Sono soggetti a contabilità ordinaria (non semplificata):

  • le società e gli enti commerciali soggetti ad IRES;
  • gli imprenditori individuali e le società di persone che abbiano un certo ammontare di ricavi.

Gli stessi obblighi contabili gravano sugli altri enti non commerciali che svolgano attività commerciale. Tali soggetti devono tenere:

  • il libro giornale ed il libro degli inventari;
  • i registri IVA (uno per gli acquisti, ed uno per le vendite);
  • le scritture ausiliarie (conti di mastro) in cui registrare gli elementi patrimoniali e reddituali che concorrono alla formazione del reddito;
  • le scritture ausiliarie di magazzino;
  • il registro dei cespiti.

Gli imprenditori e gli altri sostituti d’imposta devono tenere i libri paga ed i libri matricola, nei quali annotare le somme corrisposte ai dipendenti, ritenute e detrazioni. Le imprese minori (società di persone ed imprese individuali il cui fatturato sia minore di 309.374,14€ per le imprese di servizi, 516.456,90€ per le altre) sono soggette ad un regime semplificato, che sostituisce la contabilità complessa con la tenuta dei registri IVA – opportunamente integrati (con l’indicazioni di tutte le operazioni rilevanti a fini reddituali). I lavoratori autonomi devono detenere obbligatoriamente registri IVA e, qualora abbiano entrate superiori ad una determinata soglia:

  • registri somme incassate;
  • registri per le spese effettuate;
  • registri per il valore dei beni ammortizzabili.

I contribuenti possono essere assistiti dai Centri di Assistenza Fiscale, divisi in CAF per le Imprese e CAF per lavoratori dipendenti.

I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione rientra nella fase di accertamento, e fa parte degli atti di accertamento riferibili al contribuente. Ai sensi del D.P.R. 600/1973, la dichiarazione dei redditi dev’essere presentata da ogni soggetto che nel periodo di imposta abbia compiuto il presupposto d’imposta (abbia quindi posseduto redditi), ed in particolare:

  • la dichiarazione va presentata anche se non risulta dovuta alcuna imposta;
  • i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori e lavoratori autonomi) devono presentare la dichiarazione anche se non hanno posseduto redditi.

Vi sono poi alcune norme d’esonero, come per i soggetti che hanno solo redditi da lavoro dipendente e dell’abitazione principale.

CARATTERISTICHE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • è unica, in quanto contiene tutti i redditi del soggetto;
  • è obbligatoria, in quanto è dovuta per tutti i contribuenti (salvo per quelli tassativamente indicati dalla legge);
  • è perentoria, cioè dev’essere presentata entro i termini stabiliti;
  • è analitica, in quanto comprende tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte.

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE

Il contenuto caratteristico (indicato nel D.P.R. 6000/1973) è dato dalla indicazione dei componenti attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse (quindi eventualmente anche oneri deducibili, eccetera); in particolare la dichiarazione deve presentare:

  • singoli redditi;
  • reddito complessivo;
  • oneri deducibili;
  • imposta lorda;
  • imposta netta;
  • ritenute e versamenti;
  • crediti d’imposta e d’acconto;
  • saldo finale.

Si manifestano poi alcune scelte sulle opzioni:

  • scelta del regime di contabilità;
  • scelta tra rimborso e riporto a nuovo dei crediti;
  • destinazione dell’8‰ e 5‰;
  • eccetera.

LA DICHIARAZIONE UNIFICATA ED IL MODELLO SEMPLIFICATO

Da alcuni anni il meccanismo delle dichiarazioni è stato rinnovato con l’introduzione della dichiarazione unificata annuale – che consente di assolvere contemporaneamente gli obblighi di dichiarazione a fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP – obbligatoria per quei contribuenti il cui periodo d’imposta coincida con l’anno solare. Quei soggetti il cui periodo d’imposta non coincida con l’anno solare dovranno presentare distinte dichiarazioni. Dal 2008, le dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente per via telematica, entro il 31/07 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente (od assimilati) possono avvalersi dell’assistenza fiscale fornita dal loro sostituto d’imposta (es. datore di lavoro), dai CAF o da professionisti abilitati: in talli casi essi assolvono l’obbligo di dichiarazione con la presentazione del modello semplificato 730.

SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE E REQUISITI FORMALI

Se presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, si ha dichiarazione tardiva, che si considera comunque valida e comporta solo una sanzione amministrativa (1/8 del minimo); se invece è presentata in ritardo superiore superiore ai 90 giorni, essa si considera omessa (indipendentemente dalla motivazione addotta) e scatta quindi l’accertamento d’ufficio. Anche le dichiarazioni ultra tardive (quelle presentate oltre il 90 giorni) costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. La dichiarazione va redatta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati annualmente dall’Amministrazione finanziaria (“modello unico” o “semplificato 730”), e dev’essere sottoscritta: la mancanza di sottoscrizione determina la nullità solo qualora il contribuente, invitato dall’ufficio a sottoscrivere, non ottemperi.

NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi non è classificabile come confessione (altrimenti non si potrebbe correggere), bensì come dichiarazione di scienza in quanto il contribuente deve inserire i fatti così come sono – la dichiarazione contiene l’esposizione dei fatti e la loro qualificazione giuridico – tributaria: il contribuente infatti deve inquadrare ogni reddito nella categoria a cui appartiene (reddito d’impresa, di lavoro, eccetera); tali aspetti dichiarati hanno effetti che non si hanno in quanto voluti dal contribuente, ma in quanto previsti dalla legge. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alle scelte del contribuente (le opzioni, es. per la scelta del regime di contabilità) la dichiarazione è da considerarsi come dichiarazione di volontà, e si applicheranno le regole civilistiche con riguardo agli errori.

EFFETTI E FUNZIONI DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione:

  • è un atto con rilevanza procedimentale, essa infatti condiziona il controllo successivo fatto dall’amministrazione finanziaria; a seconda che sia presentata o meno varieranno i poteri dell’amministrazione – ed in caso di omissione/nullità della dichiarazione, l’amministrazione procederà all’accertamento d’ufficio;
  • è un atto con rilevanza probatoria, in quanto la presentazione della dichiarazione solleva l’ufficio dall’onere di provare i fatti in essa esposti.
  • è elemento della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria (che è costituita da presupposto e dichiarazione);
  • per l’amministrazione finanziaria rappresenta titolo per la riscossione delle somme in essa indicate come somma da versare;
  • è titolo per il rimborso qualora evidenzi un credito del dichiarante verso l’amministrazione tributaria.

RETTIFICHE IN AUMENTO E DIMINUZIONE

Il contribuente può porre rimedio alle violazioni commesse (esempio imponibile troppo basso) presentando una nuova dichiarazione (dichiarazione integrativa) entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della prima dichiarazione: in caso di ravvedimento, si applica una sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, qualora tale ravvedimento sia effettivo e non presentato quando siano già in corso procedure di accertamento. Per quanto riguarda errori a svantaggio del contribuente (e quindi correzioni a suo favore), dal 1998 vi è norma espressa che afferma possa essere presentata dichiarazione correttiva in diminuzione, non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Ulteriore rimedio alla rettifica di dichiarazione è la procedura di ricorso al ruolo e l’istanza di rimborso. Per quanto riguarda, invece, gli errori relativi alle opzioni valgono le normali regole codicistiche in materia di errore.

LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI

I sostituti d’imposta devono presentare una particolare dichiarazione, valevole anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e dei premi dovuti all’INAIL – che dal 2007 non può confluire nel modello unico ma deve essere presentata autonomamente in via telematica entro il 31/03 dell’anno successivo a quello di erogazione dei redditi su cui sono state operate le ritenute. In particolare, con riferimento a questa dichiarazione:

  • i sostituti sono tenuti a far figurare somme e valori corrisposti e le ritenute effettuate;
  • i sostituti d’acconto, inoltre, devono indicare anche le generalità dei percipienti.

Coloro che percepiscono redditi di lavoro ed assimilati possono non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco, adempiendo agli obblighi di dichiarazione mediante una speciale dichiarazione al sostituto contenente:

  • altri redditi percepiti;
  • oneri deducibili;
  • ogni altro elemento necessario alla determinazione dell’imponibile.

Il sostituto indicherà nella propria dichiarazione anche gli elementi risultanti dalle dichiarazioni resegli dai sostituiti, ed avrà l’obbligo di liquidare le loro imposte ed effettuare i conguagli in relazione alle ritenute effettuate ed ai versamenti d’acconto.

VIZI DELLA DICHIARAZIONE

L’accertamento avviene d’ufficio qualora la dichiarazione sia omessa o nulla. La dichiarazione si considera:

  • omessa, quando non presentata o presentata oltre 90 giorni dal termine previsto;
  • nulla, quando non redatta sugli stampati conformi o non sottoscritta (nel cui caso la nullità è comunque sanabile con successiva sottoscrizione su invito dell’Ufficio);
  • infedele, quando un reddito netto non è indicato nel suo reale ammontare;
  • incompleta, quando è omessa l’indicazione di una fonte di reddito.

Nel caso di dichiarazione infedele od incompleta, si ha una sanzione pecuniaria da una a due volte l’imposta non dichiarata.

DICHIARAZIONE IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Nella dichiarazione IVA devono essere indicati:

  • l’ammontare delle operazioni imponibili;
  • l’ammontare degli acquisti ed importazioni;
  • l’ammontare delle somme versate;
  • le relative imposte ed il saldo finale.

Con riguardo all’imposta di registro, la dichiarazione ha rilievo ridotto poiché gli elementi da portare a conoscenza del fisco sono generalmente racchiusi nello stesso atto da registrare.