Beni relativi all’impresa

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Bisogna distinguere se è impresa individuale o collettiva (di persone solo quelle che producono reddito d’impresa quindi non le s.s. Perché non possono svolgere attività commerciale o di capitali). I beni relativi all’impresa per le società di persone commerciali, le società di capitali e gli in enti commerciali sono qualificabili come beni relativi all’impresa: tutti i beni appartenenti alle stesse per due categorie di soggetti bisogna verificare se un certo bene è relativo all’impresa cioè se è usato ad esempio per un fine istituzionale oppure per fine d’impresa allora in questo caso è relativo all’impresa, per le persone fisiche e gli enti non commerciali sono qualificabili come beni relativi all’impresa:

1. in base ad un criterio sostanziale, i beni merce, i beni strumentali e i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa (sorti dalla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività d’impresa);

2. in base ad un criterio “formale” (io persona fisica acquisto un’immobile in cui svolgo attività commerciale ma nonostante questo il bene l’ho acquistato privatamente, non in quanto imprenditore) i beni che nell’inventario sono inclusi tra le attività relative all’impresa.

Se effettuo l’acquisto come bene relativo all’impresa allora è deducibile, se invece no non è deducibile. Nel momento in cui il bene esce dal sistema dei beni relativi all’impresa questo genera imposizione, viceversa se non è stato così in linea generale possiamo dire che non vi è tassazione al momento dell’uscita. L’ingresso mi provoca la deducibilità in un esercizio o in più esercizi se è strumentale. Es io imprenditore ho deciso di acquistare immobile come relativo all’impresa e lo tengo per 25 anni, da 500.000 euro di costo originario alla fine è completamente ammortizzato quindi anche fiscalmente è pari a 0. se lo vendiamo dopo 25 anni a 800.000 euro, la conseguenza dal punto di vista fiscale? Dal punto di vista civilistico abbiamo plusvalenza pari a corrispettivo della cessione – valore residuo a bilancio. Il criterio fiscale è simile in quanto il valore fiscalmente è 0 e la plusvalenza fiscale è 800.000 e in questo caso quindi c’è imposizione. Quindi nei 25 anni mi sono dedotto i 500.000 euro però sulla plusvalenza scatta l’imposizione. Se l’avessi acquistato privatamente non mi sono dedotto i 500.000 euro e poiché avviene 25 anni dopo quella plusvalenza non è in alcun modo tassata. Se il bene lo vendo nei 5 anni successivi all’acquisto invece sì che è tassabile ed appartiene a redditi diversi).

Sono beni merce in senso stretto i beni alla cui produzione o vendita è diretta l’attività principale dell’impresa le materie prime, semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli strumentali, acquistati o prodotto per essere impiegati nella produzione. Sono altresì beni merce, se non costituenti attività finanziarie, anche se non rientrano tra i beni merce in senso stretto: le partecipazioni in società di capitali e in enti commerciali (anche se non rappresentate da titoli) gli strumenti finanziari assimilati alle azioni le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa (questo anche se l’oggetto della società è compravendita di scrivanie quindi anche se non è principale l’attività di tipo finanziario).

Sono strumentali: i beni destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo in maniera durevole; per gli immobili: quando si parla di immobili c’è un concetto di bene strumentale un po’ particolare cioè occorre distinguere la strumentalità per destinazione dalla strumentalità per natura. Es. sono una società di capitali acquisto un immobile e lo destino a mio stabilimento cioè lo utilizzo io direttamente per svolgervi attività d’impresa. Il costo è interamente deducibile. Altra ipotesi sempre la spa acquista un capannone industriale che ha certe caratteristiche che non lo rendono suscettibile di abitazione di tipo abitativo in questo caso per natura è strumentale per natura ma non può subire atri utilizzi tipo abitativo allora è strumentale per natura quindi il costo è interamente deducibile sempre sotto forma di ammortamenti e avremo ricavi perché lo loco quindi avrò anche ricavi.

Altra ipotesi la spa acquista un appartamento quindi uso abitativo che potrebbe decidere per usare come sede legale propria e lo tiene sfitto o lo affitta a terzi, questo non è strumentale per destinazione, non è strumentale per natura in quanto è ad uso abitativo, quindi questo bene pur generando un costo d’acquisto non è bene strumentale, non è bene merce ma è bene patrimoniale il cui costo non è deducibile benché immesso nel regime dei beni d’impresa e neppure sono deducibili quindi i costi di manutenzione. Quindi questi beni hanno un regime particolarissimo e gli eventuali ricavi che troviamo in bilancio questi ricavi fiscalmente vanno determinati secondo un criterio particolare cioè quello stabilito per i redditi fondiari.

Sono quindi redditi che confluiscono nel reddito d’impresa fiscale ma sono determinati secondo regole fiscali (quindi sono iscritti a titolo di canone meno una quota che ricompensa le spese di manutenzione). Appartengono alla categoria dei beni patrimoniali i titoli azionari e obbligazionari che abbiamo iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie. Abbiamo fatto questa distinzione perché il trattamento di queste categorie poi è diversa. I beni merce imputiamo i costi, le rimanenze e i ricavi quando li vendiamo.

Tutti gli altri beni, strumentali e non concorrono alla formazione del reddito con il metodo patrimoniale al momento della cessione una plus o minus valenza. Abbiamo detto che per le società di capitali tutti i beni sono relativi all’impresa, ma il legislatore ha verificato che vi era la tendenza ad intestare il bene alla società così il costo me lo deduco, quando lo cedo devo tassare la plusvalenza ma magari mi organizzo. È un uso frequente l’uso di società di comodo cioè a cui si intestano beni e che non fanno attività commerciale. Questo non riguarda solo gli immobili ma anche le partecipazioni. E per ostacolare questo ci sono una serie di norme antielusive. Il costo fiscale che può divergere dal costo contabile cioè di bilancio.

L’art.110 TU bene immesso nel sistema dei beni relativi all’impresa. Questo bene vi entra con un costo. Se provengono dall’esterno il costo è dato dal corrispettivo che è stato convenuto con la controparte per l’acquisto del bene. Nel caso di beni autoprodotti il costo da attribuire alla scrivania prodotta da me è il costo direttamente imputabile alla sua fabbricazione. Se il bene proviene dalla sfera privata dell’imprenditore (società di persone ed enti commerciali): occorre dare una valutazione che è quella del valore normale cioè il valore di mercato del bene e quindi data anche una certa usura del bene.

Il costo del bene dal punto di vista fiscale: valore che il bene assume quando fa ingresso nel patrimonio dell’impresa cioè nei bene relativi all’impresa e il costo permane inalterato (non si considerano gli ammortamenti, il costo rimane) ciò che eccezionalmente può modificare il costo sono rivalutazioni e svalutazioni. L’ammortamento non incide sul costo. Il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte. Anche a fini fiscali poiché abbiamo il costo che rimane inalterato poi abbiamo l’ammortamento fiscale di esercizio in esercizio allora abbiamo il valore fiscalmente riconosciuto che è diverso dal costo fiscale perché è il valore residuo di costo e ammortamenti. Cfr = costo-quote di ammortamento a cui ho ammortizzato. L’ammortamento contabile non è detto che coincida con le quote di ammortamento per fini fiscali.

Il costo rimane inalterato salvo casi eccezionali in cui c’è svalutazione o rivalutazione. Se si rivaluta un bene che abbiamo in bilancio acquistato 500.000 euro e lo rivalutiamo imputando un plusvalore da 500.000 a 600.000 quindi 100.000 in fabbricati e 100.000 come rivalutazione come ricavi che in realtà non si può fare perché non è realizzato e quindi deve essere iscritto al costo per rispetto alla prudenza. L’iscrizione di plusvalenze non genera materia tassabile quindi come ammortamento assumo 500.000 come materia tassabile e non 600.000. quando venderemo la plusvalenza tassabile quindi divergerà da quella civilistica.

Tuttavia ci sono beni che se rivalutati compongono materia tassabile. Beni merce e obbligazioni e titoli similari messi nell’attivo. Il maggior valore quindi va tassato. Questo farà sì che il valore fiscalmente riconosciuto del bene aumenti. Per quanto riguarda le partecipazioni oggetto di valutazione col metodo del patrimonio netto che quindi non sono nei beni merce. Per queste eventuali plusvalori non sono tassabili. Così le imprese possono usare il metodo del patrimonio netto sennò non avrebbero conseguenza.

Ogni bene che si trova in bilancio ha un valore fiscalmente riconosciuto che può divergere da quello contabile e anche dal costo se nella vita diverge dal costo. Il principio cardine civilistico è quello di continuità, a livello fiscale la continuità ha una logica un po’ più penetrante cioè se non vi è continuità nei criteri di valutazioni fiscali questo porta a salti d’imposta o a doppi d’imposta. Quindi si crea un vantaggio o per i contribuenti o per il fisco. Quindi è fondamentale in materia fiscale anche se non è così esplicitato.