Autonomia privata e rapporto di lavoro; la formazione del contratto di lavoro

Contratto e rapporto di lavoro

Il rapporto prevale sul contratto, anche sul piano degli effetti, per due motivi:

  1. la fonte contrattuale viene compressa in una serie di limiti legali e convenzionali
  2. l’intervento della legge sull’attuazione del rapporto: la legge disciplina il rapporto di lavoro nel suo svolgimento effettuale.

La legge e la contrattazione collettiva, infatti, intervengono per stabilire disposizioni o clausole, ad esempio per la determinazione della durata, delle mansioni o della retribuzione (quest’ultima è rimessa ai limiti dei contratti collettivi).

La fonte del rapporto di lavoro

“Il contratto è l’accordo tra due o più parti che costituisce un rapporto giuridico patrimoniale”, ex art. 1321 c.c. Il suo contenuto è determinato in gran parte da legge e contratti collettivi, ma questo non ne implica l’acontrattualità. Il contratto è una disciplina inderogabile che, però, può essere derogata con disposizioni di favore per il lavoratore.

L’inderogabilità del regolamento contrattuale imposto dalla legge

I limiti imposti all’autonomia negoziale, nel rapporto di lavoro subordinato, sono sanciti a pena di nullità e mirano all’inderogabilità: le clausole difformi sono sostituite di diritto (ex art. 1419 c.c. sulla sostituzione legale automatica). L’autonomia contrattuale è ripartita in modo diseguale a causa della debolezza contrattuale del lavoratore. La validità dei patti più favorevoli al prestatore è detta inderogabilità in peius. La Convenzione di Roma del 1980 prevede che, in mancanza di scelta delle parti, il contratto sia regolato:

    1. dalla legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro
    2. dalla legge del paese in cui si trova la sede che ha proceduto all’assunzione

Autonomia privata e tipo contrattuale

La prevalenza dell’attuazione sulla volontà cartolare è la conseguenza:

  1. della compressione dell’autonomia individuale quale fonte
  2. della disciplina dello Statuto del lavoratore come contraente debole.

In questo modo il contratto di lavoro sembra distaccarsi dal modello civilistico perché la disciplina imperativa conferisce alla subordinazione la funzione identificatrice del tipo legale (lavoro subordinato quale modello rigido).

Il principio del favor

La compressione dell’autonomia negoziale serve alla correzione del contenuto contrattuale piuttosto che alla sua riduzione. Il principio dell’inderogabilità si combina con il principio del trattamento più favorevole al lavoratore (favor). La c.d. legislazione della flessibilità riconosce il potere di introdurre anche modifiche sfavorevoli in funzione delle esigenze dell’impresa: è un’eccezione alla regola del favor.

Inefficacia dell’invalidità del contratto

L’invalidità è sancita solitamente nella specie della nullità ed è l’effetto dell’inosservanza dei limiti legali. L’art. 2126 dispone che “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”. La norma sancisce, quindi, l’irretroattività delle vicende tendenti all’eliminazione del negozio invalido, che comporta l’efficacia degli interessi del contratto invalido limitatamente al periodo di esecuzione già avvenuta. La norma salvaguarda la situazione del soggetto che, nonostante l’invalidità del contratto, ha prestato la propria attività.

Dalla prestazione di fatto, deriva non la costituzione del rapporto di lavoro, ma soltanto la conservazione degli effetti. L’art. 2126 esclude la conservazione degli effetti in presenza di illeicità dell’oggetto o della causa. Nell’ipotesi, invece, della prestazione di fatto extracontrattuale (prestazione senza contratto; si pensi all’occupazione di fondi rustici) l’art 2126 c.c. è indubbiamente inapplicabile. La giurisprudenza, al massimo, riconosce l’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.). Tutto questo si spiega nell’adeguamento agli standard di protezione del lavoratore.