I regolamenti sulla società europea e sulla società cooperativa europea

A definire il modello comunitario di corporate governance contribuisce anche lo statuto della Società europea (SE), approvato con regolamento dell’8 ottobre 2001. La SE rappresenta un nuovo tipo di società per azioni a livello europeo, la cui costituzione è ammessa accanto a società di diritto nazionale, elaborato dal legislatore comunitario quale strumento ulteriore affinché le imprese possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria. Ferma restando la riproposizione delle regole fondamentali delle direttive societarie, il nuovo tipo societario si caratterizza mediante il rinvio alla legislazione nazionale (ove è posta la sede della società), ma non mancano soluzioni peculiari. Dette soluzioni contribuiscono ad individuare profili specifici del modello comunitario con riguardo all’organizzazione e al funzionamento della società di capitali.

Il legislatore comunitario, ritenuto di dover permettere una gestione efficace della SE, garantendo nel contempo un’attenta vigilanza e di poter consentire alla SE di scegliere tra i due diversi sistemi in cui è strutturata l’amministrazione delle società per azioni nella Comunità, ha affermato una soluzione che prevede una chiara delimitazione tra le responsabilità delle persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza. In questo quadro vanno lette le disposizioni che stabiliscono la composizione e le competenze dell’organo di direzione e dell’organo di vigilanza nel sistema dualistico e dell’organo di amministrazione nel sistema monistico nonché le maggioranze per il funzionamento degli organi stessi, ovvero le disposizioni che stabiliscono le competenze e le regole di funzionamento dell’assemblea generale.

Con lo statuto della SE hanno trovato spazio, quali elementi direttamente caratterizzanti il tipo societario, gli interessi dei lavoratori, cui il legislatore comunitario (ai sensi della dir. 2001/86/CE dell’8 ottobre 2001, collegata al Reg. SE) intende assicurare il diritto di coinvolgimento per quanto riguarda i problemi e le decisioni che incidono sulla vita della SE.