Prospettive di riforma

Le condizioni stabilite dalla Seconda dir. soc. si sono rivelate eccessivamente stringenti ed onerose per le società. Così, sin dal 1998, la Commissione europea ha avviato una iniziativa volta alla semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM). Sono state formulate una serie di raccomandazioni per la semplificazione della Seconda dir. soc. e nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva contenente modifiche alla Seconda dir. soc. La finalità della proposta di modifica è di eliminare alcuni vincoli normativi che non si giustificano rispetto all’obiettivo di tutela dell’interesse dei soci di minoranza e dei creditori, per far sì che le società possano rispondere con maggiore rapidità e minori costi alle esigenze dei mercati finanziari e favorirne la contendibilità a livello internazionale.

Con riguardo alle operazioni sul capitale la proposta interviene su tre aspetti: esenzione di specifici obblighi informativi nelle ipotesi di aumento di capitale mediante conferimenti in denaro con limitazione o esclusione del diritto di opzione; garanzie offerte ai creditori in caso di riduzione reale del capitale sociale; riconoscimento del diritto di squeeze-out e sell-out.

La prima area di intervento è volta ad alleggerire gli obblighi informativi previsti in capo all’organo amministrativo in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato sia dall’assemblea dei soci, sia dall’organo amministrativo. In entrambi i casi è necessaria la redazione, da parte di quest’ultimo organo, di una relazione che giustifichi i motivi della limitazione o esclusione e il prezzo di emissione proposto.

Laddove ci si trovi di fronte ad una società con azioni quotate sui mercati regolamentati e si faccia luogo ad un aumento di capitale delegato con esclusione o limitazione del diritto di opzione, l’organo amministrativo sarà esonerato dall’obbligo di redigere la relazione purché le azioni vengano emesse al prezzo di mercato prevalente al momento dell’emissione sul relativo mercato regolamentato. Gli azionisti possono tuttavia chiedere all’organo amministrativo le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione.

La seconda area di intervento è volta ad aumentare le tutele per i creditori in caso di riduzione reale del capitale sociale, prevedendo la possibilità, esclusivamente per i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione, di adire l’autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere adeguate garanzie dei loro crediti, laddove dimostrino che la riduzione comprometterebbe l’esercizio dei loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.

Per completare le disposizioni della Seconda dir. soc. relative alla riduzione del capitale mediante ammortamento dello azioni nonché all’emissione di azioni riscattabili, la proposta prevede, per le sole società con azioni quotate sui mercati regolamentati, l’introduzione del diritto di squeeze-out e di sell-out. Gli Stati membri dovrebbero assicurare all’azionista che detiene una quota del capitale di una società quotata compresa tra il 90% e il 95% (azionista di maggioranza) il diritto di esigere che gli altri azionisti (azionisti di minoranza) gli vendano le azioni ad un prezzo equo.

Gli azionisti di minoranza possono pretendere che l’equità del prezzo venga valutata da un’autorità amministrativa o giudiziaria indipendente o da un esperto indipendente da esse nominato entro tre mesi dalla sollecitazione alla vendita con co­municazione del prezzo (nuovo art. 39-bis). Il nuovo art. 39-ter prevede che gli Stati membri assicurino agli azionisti di minoranza di una società con azioni quotate sui mercati regolamentati il diritto di esigere, singolarmente o congiuntamente, che l’azionista di maggioranza acquisti le azioni da essi detenute ad un prezzo equo (in caso di disac­cordo, il prezzo viene determinato come sopra).

La disciplina di cui agli artt. 39-bis e 39-ter dovrà obbligatoriamente essere coordinata con quella prevista agli artt. 15 e 16 della Tredicesima dir. soc. sulle offerte pubbliche di acquisto. Gli istituti appena indicati potrebbero essere applicabili in tutti i casi in cui il raggiungimento della soglia rilevante (90-95% del capitale sociale) non dipenda da un’offerta pubblica di acquisto.