Prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE)

Intesa a coordinare le garanzie che sono richieste alle società dall’art. 48 del TCE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

Art. 2 Atti che richiedono l’obbligo di un’adeguata pubblicità

a) l’atto costitutivo e lo statuto;

b) le relative modifiche, compresa la proroga della società;

d) la nomina, la cessazione delle funzioni nonché le generalità delle persone che:

i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio,

ii) partecipano all’amministrazione, all’ispezione o al controllo della società.

e) almeno una volta l’ anno, l’importo del capitale sottoscritto;

f) il bilancio e i documenti contabili;

g) ogni trasferimento della sede sociale;

h) lo scioglimento della società;

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

j) la nomina e le generalità dei liquidatori ed i loro rispettivi poteri;

k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro.

Art. 3 Obbligo di adeguata pubblicità

1. In ciascun Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all’ obbligo della pubblicità a norma dell’ art. 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro.

3. Copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’ art. 2 deve potersi ottenere per corrispondenza senza che il costo di tale copia possa superare il costo amministrativo.

5. Tali atti e indicazioni sono opponibili dalle società ai terzi soltanto dopo la pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza; tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

Art. 7 Società in formazione

Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società in formazione, prima che essa acquistasse la personalità giuridica, e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente.

Art. 8 Inopponibilità del vizio di forma

L’adempimento delle formalità relative alla pubblicità dei nomi di chi ha il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Opponibilità ai terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza degli organi sociali

a) dall’estraneità dell’atto compiuto dall’amministratore all’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o dell’atto non rientrante nell’attività d’impresa (c.d. atti ultra vires); gli atti posti in essere dagli organi sociali obbligano sempre la società, anche se ultra vires, a meno che eccedano i poteri che la legge nazionale conferisce agli organi sociali

b) dalla violazione dei limiti imposti dallo statuto o da una decisione dei competenti organi sociali al potere di rappresentanza organica.

È consentito agli Stati membri di stabilire che la società non è impegnata dagli atti ultra vires allorché riesca a provare che il terzo era a conoscenza della circostanza o, pur non essendone concretamente a conoscenza, non poteva ragionevolmente ignorarlo considerate le specifiche circostanze; si esclude espressamente che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

Art. 10

L’ atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono avere la forma di atto pubblico.

Art. 11 Elenco tassativo delle cause di nullità dichiarate da procedimento giudiziale per motivi:

1) mancanza dell’atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;

2) carattere illecito o contrario all’ordine pubblico dell’oggetto della società;

3) mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto, o l’oggetto sociale;

4) inosservanza delle disposizioni nazionali relative alla liberazione minimale del capitale sociale;

5) incapacità di tutti i soci fondatori;

6) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Art. 12 Opponibilità della sentenza di nullità

1. L’opponibilità ai terzi di una sentenza di nullità è disciplinata dall’art. 3. L’ opposizione di terzo non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

2. La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.

3. La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei confronti di essa, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.

Dodicesima Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21-12-1989, n. 89/667/CEE in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (attuata con D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88) allo scopo di promuovere lo sviluppo di PMI.

Art. 2 Socio Unico

1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano (società unipersonale).

2. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni o sanzioni (≠ alla prima proposta):

a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società;

b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o altra persona giuridica.

Non si fanno riferimenti alla costituzione, la scissione e la fusione.

Art. 3 Identità del socio unico

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in un’unica mano, un’indicazione in tal senso, nonché l’identità del socio unico, devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro della società ai sensi dell’ articolo 3, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Art. 4 Poteri del socio unico

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all’assemblea dei soci.

2. Le decisioni prese dal socio unico devono essere iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Art. 5 Prevenzione del conflitto di interessi tra il socio unico e la società

I contratti stipulati tra il socio unico e la società sono iscritti a verbale o redatti per iscritto. La rappresentanza può essere delegata a persona diversa dal socio unico, in tal caso viene meno il conflitto di interessi, quindi non è necessaria la forma scritta.