La rappresentanza della società

La rappresentanza della società e gli obblighi pubblicitari

Una delle principali preoccupazioni dei terzi che vengono in contatto con la società attiene alla certezza che chi agisce in nome e per conto della società possa validamente ed efficacemente impegnarla, così da poter contare sul patrimonio della società medesima per l’adempimento degli obblighi assunti. Nella Prima dir. soc., il legislatore comunitario fornisce la regolamentazione:

    1. dell’estensione nei confronti dei terzi del potere rappresentativo di coloro ai quali la società attribuisce organicamente il potere di obbligarla;
    2. della sorte degli obblighi assunti in nome di una società in formazione, ma ancora priva della personalità giuridica;
    3. delle limitazioni ai poteri rappresentativi degli organi sociali derivanti da previsioni statutarie.

La società deve provvedere a pubblicizzare l’identità delle persone che hanno il potere di obbligarla, ossia di far sorgere obblighi giuridici direttamente in capo ad essa. Tali persone possono essere distinte in due categorie:

    1. coloro che impegnano la società in qualità di organo della società medesima; si tratta di persone che in base allo statuto hanno la rappresentanza organica della società, ossia gli amministratori;
    2. coloro che impegnano la società in forza di appositi negozi di rappresentanza stipulati fra essi e la società (c.d. rappresentanza negoziale).

Ai sensi dell’art. 8 della Prima dir. soc., l’adempimento delle formalità pubblicitarie riguardo all’identità delle persone che dispongono della rappresentanza organica della società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità intervenuta nella loro nomina (sia essa avvenuta nell’atto costitutivo o nello statuto ovvero in seguito a deliberazione assembleare), a meno che la società non riesca a provare che detti terzi fossero a conoscenza dell’irregolarità. La disposizione è diretta a tutelare l’affidamento che i terzi ripongono in ordine alla circostanza che coloro che risultano avere la rappresentanza della società possano validamente e incontestabilmente impegnare la società medesima.

La norma impedisce che un eventuale vizio della nomina possa inficiare l’atto compiuto dagli irregolari rappresentanti della società, riflettendosi negativamente sui terzi. Per quanto concerne gli obblighi derivanti da atti compiuti in nome di una società in formazione, per il periodo compreso fra la stipulazione dell’atto costitutivo della società e l’acquisto della personalità giuridica, l’art. 7 della Prima dir. soc. regola l’ipotesi in cui la società non assuma tali obblighi. In caso di inadempimento di tali obblighi nei confronti dei terzi, rispondano solidamente e illimitatamente, con il proprio patrimonio, le persone che hanno compiuto gli atti in nome della società, salvo non sia intervenuto un diverso accordo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza (atti ultra vires e limiti statutari)

Nell’art. 9 della Prima dir. soc., il legislatore comunitario disciplina le questioni dell’opponibilità ai terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza degli organi sociali risultanti:

    1. dall’estraneità dell’atto compiuto dall’amministratore all’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto della società o dell’atto non rientrante nell’attività d’impresa esercitata dalla società per come determinata dall’atto costitutivo o dallo statuto (c.d. atti ultra vires);
    2. dalla violazione dei limiti imposti dallo statuto o da una decisione dei competenti organi sociali al potere di rappresentanza organica.

Con riguardo alla prima ipotesi, la Prima dir. soc. dispone che gli atti posti in essere dagli organi sociali obbligano sempre la società, anche se ultra vires, a meno che eccedano i poteri che la legge nazionale conferisce o consente di conferire agli organi rappresentativi della società. È consentito agli Stati membri di stabilire che la società non è impegnata dagli atti ultra vires allorché riesca a provare che il terzo era a conoscenza della circostanza che l’atto superava i limiti dell’oggetto sociale o, pur non essendone concretamente a conoscenza, non poteva ragionevolmente ignorarlo considerate le specifiche circostanze; la direttiva esclude espressamente che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

Per quanto concerne la seconda ipotesi, ossia le limitazioni ai poteri degli organi sociali risultanti dallo statuto o da una decisione dei competenti organi sociali, tali limitazioni non sono opponibili ai terzi, anche se hanno formato oggetto di pubblicità. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che, qualora il potere di rappresentare la società sia stato attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone congiuntamente, la disposizione statutaria in questione sia opponibile ai terzi sempre che essa concerna il potere generale di rappresentare la società.

Con la disciplina prevista per le due ipotesi il legislatore comunitario ha inteso costruire una regolamentazione di estrema tutela per i terzi che vengono in contatto con la società tramite gli organi rappresentativi; gli atti posti in essere da quest’ultimi sono pressoché sempre opponibili alla società, con l’unica eccezione degli atti ultra vires rispetto ai quali la società riesca a provare che il terzo fosse a conoscenza del carattere esorbitante rispetto all’oggetto sociale.