Lo scioglimento della SpA e delle altre società di capitali

Dopo la riforma la disciplina è uguale anche per SAPA e SRL

Cause di scioglimento

  1. Decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo: il termine può essere prorogato prima della sua scadenza con delibera dell’assemblea straordinaria (è una modifica di statuto). È richiesta la maggioranza rafforzata di più di 1/3 del CS anche in seconda convocazione per le spa chiuse. È riconosciuto il diritto di recesso agli azionisti che non partecipano alla decisione, salvo che lo statuto non disponga diversamente.
  2. Conseguimento dell’oggetto sociale: non è semplice definire quando è stato raggiunto, anche perché molto spesso l’oggetto sociale riguarda anche attività connesse. Questa causa di nullità è sanabile modificando l’atto costitutivo.
  3. Impossibilità a conseguire l’oggetto sociale: deve avere carattere assoluto e definitivo. Questa causa di nullità è sanabile modificando l’atto costitutivo.
  4. 4) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea: i soci non riescono a raggiungere i quorum deliberativi necessari
  5. Prolungata inattività dell’assemblea: non viene convocata o non riesce a costituirsi l’assemblea per assenza dei quorum costitutivi. Sta al giudice valutare per quanto tempo deve perdurare la situazione per essere considerata prolungata
  6. Riduzione del CS al di sotto del limite legale: l’assemblea può evitare lo scioglimento deliberando un aumento di capitale che riporti il capitale sociale sopra i 120.000, o trasformare la società in un altro tipo societario. A settembre 2012 è stata introdotta un eccezione a questa causa: se è presentato un accordo di trasformazione dei debiti o un concordato preventivo questa causa di scioglimento è sospeso fino al momento dell’omologa dell’accordo o del concordato.
  7. Recesso di uno o più soci: è deliberata dall’assemblea straordinaria
  8. Delibera di scioglimento anticipato: è deliberata dall’assemblea straordinaria. Nelle società chiuse è richiesta la maggioranza rafforzata di più di 1/3 del capitale sociale.
  9. Altre cause previste nell’atto costitutivo o dallo statuto: lo statuto deve determinare la competenza a deciderle o accertarle ed effettuare i prescritti adempimenti pubblicitari.
  10. Nella SAPA venir meno della pluralità delle categorie di soci

Il fallimento non è più causa di scioglimento: si cerca il ritorno in bonis, il risanamento della società piuttosto la cessazione dell’attività. Una volta verificatasi una causa di scioglimento, gli effetti non si producono automaticamente (è possibile che il verificarsi di una causa non venga immediatamente accertato). Verificata una causa gli amministratori immediatamente devono provvedere al suo accertamento e alla sua iscrizione nel registro delle imprese. In caso di omissione da parte degli amministratori il tribunale, su istanza di singoli soci, amministratori, sindaci può accertare la causa con decreto soggetto a iscrizione nel registro delle imprese.

L’inadempimento dell’accertamento o l’accertamento tardivo espone gli amministratori alla responsabilità per i danni causati alla società. Gli effetti della causa decorrono dal momento in cui essa è iscritta nel registro delle imprese. Iscritta la causa gli amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria per le deliberazioni necessarie (eccetto che causa 8, scioglimento deliberato dall’assemblea). I soci potrebbero anche eliminare con una delibera la causa di scioglimento (se gli amministratori ne sono sicuri possono non iscrivere la causa nel registro prima di convocare l’assemblea).

L’assemblea, se si procede con lo scioglimento, nominerà i liquidatori (numero, soggetti con rappresentanza, criteri secondo cui condurre la liquidazione). Nel caso la causa di scioglimento sia la 4 o la 5 (impossibilità di funzionamento dell’assemblea), il tribunale effettua la nomina. Il processo di liquidazione non è stato correttamente compiuto se emergono ancora posizioni attive in capo alla società. Il creditore insoddisfatto, nel rispetto dell’apposita disciplina, potrà rivalersi verso i liquidatori, i soci e la società, ferma l’estinzione della stessa. I creditori possono chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Cancellazione della cancellazione

In giurisprudenza un orientamento consente la cancellazione della cancellazione: quando si fa iscrivere la cancellazione devo essere infatti verificati i requisiti di legge e, se non sono stati rispettati, il giudice può far cancellare il provvedimento perché non sussistono i presupposti.

Revoca dello stato di liquidazione

In ogni momento, con l’unanimità dei soci, è possibile revocare lo stato di liquidazione, a patto che

  • a tutela dei terzi è riconosciuto un periodo di 60 giorni dall’iscrizione della revoca in cui essi possono fare opposizione
  • a tutela dei soci assenti, dissenzienti e astenuti è riconosciuto il diritto di recesso inderogabile.