Vantaggi e svantaggi del consolidato fiscale

L’opzione per il consolidato nazionale comporta, per il gruppo d’impresa aderenti, i seguenti vantaggi:

  • Di tipo economico, rappresentati da una riduzione del carico fiscale Ires di gruppo rispetto al carico fiscale Ires che graverebbe altrimenti sulle singole società aderenti al consolidato;
  • Di tipo finanziario, rappresentati da una possibilità di immediato utilizzo in compensazione di “posizioni attive” verso l’Erario di un soggetto aderente al consolidato con “posizioni passive” verso l’Erario di un altro soggetto aderente al consolidato.

I vantaggi di tipo economico sono riconducibili alle “rettifiche di consolidamento”, di cui all’art.122 del TUIR, ossia alle variazioni che devono essere apportate alla sommatoria algebrica dei singoli imponibili delle società consolidate, la quali sono relative ai seguenti aspetti:

  • Percezione dei dividendi infragruppo in totale esenzione da IRES;
  • Neutralizzazione degli effetti di indeducibilità degli interessi passivi, conseguenti all’introduzione del pro rata patrimoniale, di cui all’art.97 del TUIR, relativamente alle partecipazioni possedute in soggetti inclusi nel consolidamento;
  • Facoltà di procedere alle cessioni infragruppo di beni strumentali in regime di perfetta neutralità fiscale, con conseguente disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali.

I vantaggi di tipo finanziario sono riconducibili alla possibilità di immediata compensazione:

  • Delle perdite fiscali conseguite da un soggetto consolidato con i redditi imponibili prodotti da un altro soggetto consolidato;
  • Dei crediti e delle eccedenze di imposta di un soggetto consolidato con i debiti di imposta di un altro soggetto consolidato.

Gli svantaggi sono essenzialmente rappresentati:

  • Dal vincolo triennale di durata dell’opzione che ha natura irrevocabile;
  • Dalla necessità di riprendere a tassazione in capo alla singola società consolidata, mediante apposita variazione in aumento, la svalutazione a suo tempo dedotta da altra società del gruppo sulla partecipazione nella consolidata medesima, qualora ricorrano gli estremi di cui all’art.128 del TUIR;
  • Dalla possibilità di applicare la norma antielusiva di cui all’art.37-bis del DPR 600/1973, sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti inclusi nella medesima tassazione di gruppo, posto che la lett. f-bis) del co.3 del richiamato art.37-bis estende a tali operazioni l’ambito oggettivo di applicazione della norma.

I costi e i benefici che derivano dall’opzione per il consolidato possono essere ridistribuiti all’interno del gruppo, sulla base di appositi accordi stipulati tra le società incluse nella tassazione di gruppo (patti di consolidamento), senza che gli addebiti degli oneri e gli accrediti dei benefici assumano rilevanza ai fini fiscali.

I patti di consolidamento possono essere stipulati dalle società incluse nella tassazione di gruppo secondo una delle seguenti strutture:

  • Una serie di accordi bilaterali separati tra la consolidante e ciascuna singola consolidata;
  • Un “accordo quadro” stilato dalla consolidante cui aderiscono le singole consolidate;
  • Un mix delle due precedenti soluzioni (ossia un “accordo quadro” stilato dalla consolidante che contiene le pattuizioni base, identiche per tutte le consolidate, integrato poi con una serie di accordi bilaterali ad personam tra consolidante e ciascuna singola consolidata).