Determinazione dell’imposta dovuta

La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l’imposta corrispondente.

Dall’imposta determinata, oltre alle detrazioni, alle ritenute e ai crediti d’imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo.

Ai fini della determinazione della quota d’imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione, alla formazione del reddito imponibile concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota d’imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata non residente.

L’eventuale eccedenza dell’imposta estera è utilizzabile nei periodi d’imposta precedenti o successivi (art.165 TUIR).

Fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all’esercizio dell’opzione, il credito per imposte pagate all’estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito.

A tal fine si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.

Nel caso in cui nello stesso paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella considerata, se, ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel paese estero, ai fini dell’applicazione dell’art.165 (credito d’imposta per redditi prodotti all’estero), si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali società si fossero avvalse del consolidato.

Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale paese costituiscono una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel paese estero sia consentita in modo totale o parziale.