Condizioni per l’efficacia dell’opzione

Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per il consolidato mondiale è irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un’efficacia non inferiore a tre esercizi.

L’efficacia dell’opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. Il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti;
  2. Deve sussistere identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
  3. Deve esservi la revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti e di quelle non residenti. Se la controllata non è obbligata alla redazione annuale del bilancio deve essere redatto dall’organo sociale cui compete l’amministrazione della società un bilancio volontario riferito a un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque sempre soggetto alla revisione;
  4. Deve esservi l’attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente dalla quale risultino:
    1. Il consenso alla revisione del proprio bilancio;
    2. L’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere, entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica, alle richieste dell’Amministrazione finanziaria;
  5. Deve essere comunicato l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all’interpello qui di seguito specificato.

Entro il primo esercizio dell’opzione la società controllante interpella l’Agenzia delle entrate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione stessa.

In particolare, dall’istanza di interpello dovranno risultare:

  1. La qualificazione soggettiva all’esercizio dell’opzione del soggetto controllante;
  2. La puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo, con l’indicazione di tutte le società controllate;
  3. La denominazione, la sede sociale, l’attività svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante e alle controllate, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;
  4. La denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi;
  5. L’elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate può essere subordinata all’obbligo del soggetto controllante ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali.